campo da padel

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2461
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

campo da padel

Messaggio da christian619 »

Come lo si tratta?
Penso che si possa applicare o il DM 18.03.96 o il COPI;
in particolare mi piacerebbe capire se la copertura può essere in carpenteria metallica;
non mi pare che il DM 18.10.2019 richieda una R minima...
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3424
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: campo da padel

Messaggio da weareblind »

La sintesi! Ahahahhahahahhahaha, apprezzo.
Allora, ho un grosso complesso fresco fresco di CPI, con tanti campi padel, calcetto, pallavolo, ristorante, ecc.

Ti copio-incollo l'incipit del progetto, approvato ottobre 2022.

ATTIVITA’ NORMATA – IMPIANTO SPORTIVO 65.1.B
Decreto Ministeriale 18 marzo 1998: “norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi”.

L’articolo 1 del Decreto Ministeriale 3 agosto 2015 specifica quanto segue: “le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; da 67 a 71; 72; 73; 75; 76.”
L’attività 65 non rientra quindi nel campo di applicazione del Decreto Ministeriale 3 agosto 2015: “codice di prevenzione incendi” che quindi risulta non applicabile.

Si applicheranno quindi le disposizioni del Decreto Ministeriale 18 marzo 1996, in quanto l’articolo 1 – Campo di applicazione indica quanto segue:
“sono soggetti alle presenti disposizioni i complessi e gli impianti sportivi di nuova costruzione e quelli esistenti, già adibiti a tale uso anche se inseriti in complessi non sportivi, nei quali si intendono realizzare variazioni distributive e/o funzionali […], nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I., riportate nell'allegato, ove è prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100.
I suddetti complessi o impianti sportivi, nel seguito denominati impianti sportivi, saranno conformi oltre che alle presenti disposizioni anche ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive nazionali e internazionali.”

Gli sport previsti nei campi sportivi del presente progetto a rigore non sono presenti nell’allegato al decreto: padel, beach volley. E’ invece presente il calcio a 5.
Pur tuttavia il beach volley è parte della Federazione Italiana Pallavolo, mentre il padel è parte della Federazione Italiana Tennis, entrambe affiliate CONI.
Il decreto sarà quindi utilizzato per il complesso intero.

Non sono previsti spettatoti nei seguenti impianti sportivi: campi da calcio a 5 coperti, campi da beach volley coperti, campi da padel coperti in edificio secondario.
Sono previsti spettatori (due gradinate da 40 persone al massimo cadauna) nell’edificio principale con 3 campi da padel coperti.

Negli impianti con numero di spettatori inferiore a 100 spettatori e negli impianti privi di spettatori si applicano le disposizioni di cui all’articolo 20 del Decreto Ministeriale 18 marzo 1996.
christian619
Messaggi: 2461
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: campo da padel

Messaggio da christian619 »

weareblind ha scritto: gio feb 15, 2024 19:20 La sintesi! Ahahahhahahahhahaha, apprezzo.
Allora, ho un grosso complesso fresco fresco di CPI, con tanti campi padel, calcetto, pallavolo, ristorante, ecc.

Ti copio-incollo l'incipit del progetto, approvato ottobre 2022.

ATTIVITA’ NORMATA – IMPIANTO SPORTIVO 65.1.B
Decreto Ministeriale 18 marzo 1998: “norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi”.

L’articolo 1 del Decreto Ministeriale 3 agosto 2015 specifica quanto segue: “le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; da 67 a 71; 72; 73; 75; 76.”
L’attività 65 non rientra quindi nel campo di applicazione del Decreto Ministeriale 3 agosto 2015: “codice di prevenzione incendi” che quindi risulta non applicabile.

Si applicheranno quindi le disposizioni del Decreto Ministeriale 18 marzo 1996, in quanto l’articolo 1 – Campo di applicazione indica quanto segue:
“sono soggetti alle presenti disposizioni i complessi e gli impianti sportivi di nuova costruzione e quelli esistenti, già adibiti a tale uso anche se inseriti in complessi non sportivi, nei quali si intendono realizzare variazioni distributive e/o funzionali […], nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I., riportate nell'allegato, ove è prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100.
I suddetti complessi o impianti sportivi, nel seguito denominati impianti sportivi, saranno conformi oltre che alle presenti disposizioni anche ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive nazionali e internazionali.”

Gli sport previsti nei campi sportivi del presente progetto a rigore non sono presenti nell’allegato al decreto: padel, beach volley. E’ invece presente il calcio a 5.
Pur tuttavia il beach volley è parte della Federazione Italiana Pallavolo, mentre il padel è parte della Federazione Italiana Tennis, entrambe affiliate CONI.
Il decreto sarà quindi utilizzato per il complesso intero.

Non sono previsti spettatoti nei seguenti impianti sportivi: campi da calcio a 5 coperti, campi da beach volley coperti, campi da padel coperti in edificio secondario.
Sono previsti spettatori (due gradinate da 40 persone al massimo cadauna) nell’edificio principale con 3 campi da padel coperti.

Negli impianti con numero di spettatori inferiore a 100 spettatori e negli impianti privi di spettatori si applicano le disposizioni di cui all’articolo 20 del Decreto Ministeriale 18 marzo 1996.
intanto grazie per il parere....
si mi scuso ero un po' stanco.... poi ho integrato.... quindi resistenza al fuoco dovrà essere congrua con il carico di incendio... che in teoria in un campo da PADEL è molto basso...

1) Se penso ad una struttura metallica potrò arrivare a R15 basterà?!?

2) Se penso ad un lamellare posso salire di R.... ma la struttura portante in legno va conteggiata nel carico di incendio?
Terminus
Messaggi: 13087
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: campo da padel

Messaggio da Terminus »

christian619 ha scritto: gio feb 15, 2024 19:27 2) Se penso ad un lamellare posso salire di R.... ma la struttura portante in legno va conteggiata nel carico di incendio?
Oggi lo specifica il COPI come considerare gli elementi strutturali in legno.
Ieri lo spiegava la Circ. 28/03/2008, praticamente allo stesso modo.
christian619
Messaggi: 2461
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: campo da padel

Messaggio da christian619 »

Terminus ha scritto: gio feb 15, 2024 20:14
christian619 ha scritto: gio feb 15, 2024 19:27 2) Se penso ad un lamellare posso salire di R.... ma la struttura portante in legno va conteggiata nel carico di incendio?
Oggi lo specifica il COPI come considerare gli elementi strutturali in legno.
Ieri lo spiegava la Circ. 28/03/2008, praticamente allo stesso modo.
Ok.... ma secondo te un campo da padell può avere un carico di incendio alto?
quindi non cè una R minima da rispettare? (non usando il COPI)
Gmeister
Messaggi: 520
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: campo da padel

Messaggio da Gmeister »

Niente R minima. Fai il calcolo del carico d'incendio e vedi dove arrivi. Io, come sostiene Weare, ho usato l'art. 20.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3424
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: campo da padel

Messaggio da weareblind »

Esatto, io ho calcolato il carico di incendio, struttura in legno compresa.
Rispondi