Buongiorno a tutti, sono un nuovo iscritto al forum anche se ne ho già fatto "buon uso" in passato, solo in consultazione ovviamente.
Perdonatemi il quesito piuttosto elementare: le norme UNI 10779, UNI EN 12845, UNI 11292 sono tutte cogenti?
Normalmente le applico, ma avrei bisogno di sapere nello specifico quali sono cogenti e quali no.
Grazie in anticipo per la risposta.
Norme UNI 10779, 12845, 11292 - quali sono obbligatorie?
Moderatore: Edilclima
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Re: Norme UNI 10779, 12845, 11292 - quali sono obbligatorie?
Nessuna delle norme da te elencate è cogente.
Tom Bishop
Re: Norme UNI 10779, 12845, 11292 - quali sono obbligatorie?
Le norme tecniche UNI sono il presupposto (sufficiente ma non necessario) per la regola dell'arte.
E' la regola dell'arte ad essere obbligatoria per legge, non l'applicazione delle norme specifiche.
Fanno eccezione le norme tecniche esplicitamente indicate nelle norme verticali di prevenzione incendi, per le quali vige obbligo di applicazione nel caso specifico.
E' la regola dell'arte ad essere obbligatoria per legge, non l'applicazione delle norme specifiche.
Fanno eccezione le norme tecniche esplicitamente indicate nelle norme verticali di prevenzione incendi, per le quali vige obbligo di applicazione nel caso specifico.
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Re: Norme UNI 10779, 12845, 11292 - quali sono obbligatorie?
Grazie per le risposte.
Insomma, in soldoni, trattandosi di attività 69 e 77 da DPR 151 (+ 74 e 75 secondarie) non mi pare di avere l'obbligo di applicarle (a meno di sviste, non vengono citate in nessuna delle regole tecniche verticali), ma alla fine le devo fare applicare comunque per la realizzazione degli impianti. Corretto?
Però in realtà la mia domanda è finalizzata ad un chiarimento molto più pratico: se assevero e poi mi accorgo che non è stato rispettato qualche parametro richiesto nelle suddette UNI, è come se avessi asseverato il falso?
Lo so che la legge non ammette ignoranza, ma su grossi interventi l'errore (anche se piccolo) a volte ci scappa...
Insomma, in soldoni, trattandosi di attività 69 e 77 da DPR 151 (+ 74 e 75 secondarie) non mi pare di avere l'obbligo di applicarle (a meno di sviste, non vengono citate in nessuna delle regole tecniche verticali), ma alla fine le devo fare applicare comunque per la realizzazione degli impianti. Corretto?
Però in realtà la mia domanda è finalizzata ad un chiarimento molto più pratico: se assevero e poi mi accorgo che non è stato rispettato qualche parametro richiesto nelle suddette UNI, è come se avessi asseverato il falso?
Lo so che la legge non ammette ignoranza, ma su grossi interventi l'errore (anche se piccolo) a volte ci scappa...
Re: Norme UNI 10779, 12845, 11292 - quali sono obbligatorie?
E' vero che firmi l'asseverazione, ma prima di te ci sono nell'ordine:
- progettista degli impianti
- installatore
Entrambi hanno l'obbligo di applicare la regola dell'arte, quindi le norme UNI suddette (scrivendo la cosa per bene nella relazione di progetto e nella DICO).
Quindi se acquisisci progetto e DICO dove ti si dichiara che è tutto a norma, stai tranquillo, a meno di errori marchiani ed evidenti.
- progettista degli impianti
- installatore
Entrambi hanno l'obbligo di applicare la regola dell'arte, quindi le norme UNI suddette (scrivendo la cosa per bene nella relazione di progetto e nella DICO).
Quindi se acquisisci progetto e DICO dove ti si dichiara che è tutto a norma, stai tranquillo, a meno di errori marchiani ed evidenti.
Re: Norme UNI 10779, 12845, 11292 - quali sono obbligatorie?
Buonasera, riapro il tread per chiedere se la cogenza delle norme in oggetto nel frattempo sia stata applicata. Oltre a quelle citate vorrei chiedere anche se la UNI En 671-3 sia diventata cogente.
Grazie.
Grazie.
Re: Norme UNI 10779, 12845, 11292 - quali sono obbligatorie?
Beh un pò di acqua sotto i ponti è passata.....
e sono passati il DM 20/12/2012 e poi il COPI
entrambi citano le suddette norme come necessarie, a meno di impiegare integralmente altre norme internazionalmente riconosciute (NFPA, FM...) laddove previsto
e sono passati il DM 20/12/2012 e poi il COPI
entrambi citano le suddette norme come necessarie, a meno di impiegare integralmente altre norme internazionalmente riconosciute (NFPA, FM...) laddove previsto