Collegamento Att 75 - Condominio non soggetto
Moderatore: Edilclima
Collegamento Att 75 - Condominio non soggetto
Guardando la tabella dell'allegato V.6 delle autorimess (RTO)
continua a non essermi totalmente chiara la possibilità/necessità di collegamento/compartimentazione tra corsello e vie di esodo vs vano scala piano terra.
Nel caso, ipotesi, Att. 75.1.A con condominio soprastante uscita vs piano terra tramite scala (classica)
oppure Att 75.2.B con condominio soprastante uscita vs piano terra tramite scala (classica)
in questi casi basta la singola porta REI o serve per forza disimpegno non aerato?
Grazie
continua a non essermi totalmente chiara la possibilità/necessità di collegamento/compartimentazione tra corsello e vie di esodo vs vano scala piano terra.
Nel caso, ipotesi, Att. 75.1.A con condominio soprastante uscita vs piano terra tramite scala (classica)
oppure Att 75.2.B con condominio soprastante uscita vs piano terra tramite scala (classica)
in questi casi basta la singola porta REI o serve per forza disimpegno non aerato?
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Logan Grimnar approves
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Re: Collegamento Att 75 - Condominio non soggetto
Sera Hugs
Per come la interpreto io, il classico vano scala condominiale, che collega il piano autorimessa -1 al piano 0 dove ci sta l'atrio di uscita condominiale, lo classifico come area TZ dell'autorimessa e dunque come "sua Pertinenza".
Per mia esperienza, conviene inserirlo come area pertinente dell'autorimessa. Pertanto i mq di superficie concorreranno al computo della superficie totale della tua attività. Però tale configurazione ti offre un vantaggio.
Anche considerando i mq in pianta del tuo vano scala, sia che la tua autorimessa sia AA o AB (quindi 75.1.A. o 75.2.B.), in ogni caso essendo un'area TZ pertinente alla tua attività, puoi sfruttare la prima riga, seconda colonna, della tabella V.6-2 ed in particolare dove ti dice che per un'autorimessa SA, AB, HB (a maggior ragione dunque una AA) la compartimentazione verso le proprie pertinenze (tra cui la TZ) può essere fatta secondo il paragrafo V.6.5.2, ossia una semplice separazione EI commisurata alla resistenza al fuoco richiesta per il tuo compartimento, quindi per esempio una semplice porta EI60 e che i muri di separazione tra autorimessa e vano scala siano EI60. --> Non serve il filtro
Attenzione, tale classificazione non è univoca. Infatti al corso mi fu spiegato che dipende dal progettista decidere se inserire un vano scala come pertinenza dell'autorimessa o come pertinenza del condominio.
Qualora invece tu voglia escludere uno o più vani scala dalla superficie totale della tua autorimessa, allora automaticamente questi diventano pertinenze del condominio, che per te, a prescindere se a sua volta il condominio sia assoggettabile o meno al DPR 151/2011, è comunque un'altra attività.
Dunque sfori nella colonna successiva, in pertinenze di altra attività, non aperti a pubblico (per pubblico intendo sempre occupanti che non hanno familiarità con l'edificio, non è il caso appunto per gli occupanti di un condominio). In questo caso il vano/atrio scala condominiale necessita di una separazione con filtro, dove comunque puoi sfruttare la nota [3] e la nota [5] (non ti serve kit di resistenza ai fumi freddi Sa e puoi usare una semplice coppia di porte tagliafuoco E30 sei hai att. 75.1.A.).
Per come la interpreto io, il classico vano scala condominiale, che collega il piano autorimessa -1 al piano 0 dove ci sta l'atrio di uscita condominiale, lo classifico come area TZ dell'autorimessa e dunque come "sua Pertinenza".
Per mia esperienza, conviene inserirlo come area pertinente dell'autorimessa. Pertanto i mq di superficie concorreranno al computo della superficie totale della tua attività. Però tale configurazione ti offre un vantaggio.
Anche considerando i mq in pianta del tuo vano scala, sia che la tua autorimessa sia AA o AB (quindi 75.1.A. o 75.2.B.), in ogni caso essendo un'area TZ pertinente alla tua attività, puoi sfruttare la prima riga, seconda colonna, della tabella V.6-2 ed in particolare dove ti dice che per un'autorimessa SA, AB, HB (a maggior ragione dunque una AA) la compartimentazione verso le proprie pertinenze (tra cui la TZ) può essere fatta secondo il paragrafo V.6.5.2, ossia una semplice separazione EI commisurata alla resistenza al fuoco richiesta per il tuo compartimento, quindi per esempio una semplice porta EI60 e che i muri di separazione tra autorimessa e vano scala siano EI60. --> Non serve il filtro
Attenzione, tale classificazione non è univoca. Infatti al corso mi fu spiegato che dipende dal progettista decidere se inserire un vano scala come pertinenza dell'autorimessa o come pertinenza del condominio.
Qualora invece tu voglia escludere uno o più vani scala dalla superficie totale della tua autorimessa, allora automaticamente questi diventano pertinenze del condominio, che per te, a prescindere se a sua volta il condominio sia assoggettabile o meno al DPR 151/2011, è comunque un'altra attività.
Dunque sfori nella colonna successiva, in pertinenze di altra attività, non aperti a pubblico (per pubblico intendo sempre occupanti che non hanno familiarità con l'edificio, non è il caso appunto per gli occupanti di un condominio). In questo caso il vano/atrio scala condominiale necessita di una separazione con filtro, dove comunque puoi sfruttare la nota [3] e la nota [5] (non ti serve kit di resistenza ai fumi freddi Sa e puoi usare una semplice coppia di porte tagliafuoco E30 sei hai att. 75.1.A.).
Re: Collegamento Att 75 - Condominio non soggetto
Grazie per la risposta
faccio però notare che la RTO a cui si appoggia il Capitolo V.6 Autorimesse,
da nuove Definizioni inerenti i Filtri "vani privi di aerazione" (quindi in pratica vecchi disimpegni non aerati);
e nomina invece "filtri a prova di fumo" (vecchia denominazione di Filtro)
dubbi su dubbi
faccio però notare che la RTO a cui si appoggia il Capitolo V.6 Autorimesse,
da nuove Definizioni inerenti i Filtri "vani privi di aerazione" (quindi in pratica vecchi disimpegni non aerati);
e nomina invece "filtri a prova di fumo" (vecchia denominazione di Filtro)
dubbi su dubbi
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Re: Collegamento Att 75 - Condominio non soggetto
L'escamotage proposto da ing.caruso non mi convince.
Considerando il vano scala pertinenziale all'autorimessa (attenzione agli aspetti edilizio e catastale che dovrebbero corrispondere) quindi area TZ, il problema della comunicazione si sposta al piano terra, dove tale pertinenza (che dobbiamo considerare ancora "autorimessa") si collega al resto dell'edificio.
In merito alla tabella, ovviamente per "filtro" si intende quello che prima consideravamo "disimpegno anche non aerato", non a prova di fumo; laddove viene richiesto il vecchio "filtro" ora leggiamo "a prova di fumo".
Ma attenzione che il vano scala condominiale è sempre via di esodo per l'attività soprastante, quindi se il nostro vano scala è via di esodo anche per l'autorimessa, la colonna della tabella è la quinta ed il collegamento diviene a prova di fumo.
Considerando il vano scala pertinenziale all'autorimessa (attenzione agli aspetti edilizio e catastale che dovrebbero corrispondere) quindi area TZ, il problema della comunicazione si sposta al piano terra, dove tale pertinenza (che dobbiamo considerare ancora "autorimessa") si collega al resto dell'edificio.
In merito alla tabella, ovviamente per "filtro" si intende quello che prima consideravamo "disimpegno anche non aerato", non a prova di fumo; laddove viene richiesto il vecchio "filtro" ora leggiamo "a prova di fumo".
Ma attenzione che il vano scala condominiale è sempre via di esodo per l'attività soprastante, quindi se il nostro vano scala è via di esodo anche per l'autorimessa, la colonna della tabella è la quinta ed il collegamento diviene a prova di fumo.
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Re: Collegamento Att 75 - Condominio non soggetto
Terminus io riporto ciò che mi spiegarono al corso di 120 ore e a quello di aggiornamento delle 40.
Ai VV.F di come risulti quel vano scala al catasto nelle pratiche edilizie/comunali interessa relativamente poco (per loro stessa ammissione). A catasto può pure essere pertinenza del condominio, ma ai fini antincendio essere trattato come pertinenza autorimessa nell'istanza di valutazione. Di solito l'amministratore ed i condomini sono gli stessi per entrambi; stessi soggetti. Le problematiche caso mai sarebbero più di altra natura a mio parere, sulla ripartizione magari delle spese di adeguamento fra condomini che usufruiscono dell'autorimessa e non (giusto per dirne una), ma non quella prettamente della sicurezza antincendio.
Io comunque considero sempre il vano scala come una via di esodo e pertanto è sempre mia consuetudine trattarla come pertinenza dell'autorimessa. Non vorrei creare confusione col primo post e nel caso correggo.
La trovo sempre una soluzione migliore. Generalmente, forse anche a favore di sicurezza, laddove c'è il collegamento fra corsello di manovra e vano scala condominiale, è mia consuetudine inserire una porta tagliafuoco sempre EI60 almeno di tipo SEa, anche se la V.6 non sempre te lo richiede. Ma è un piccolo eccesso di zelo in più, che però nel comando con cui collaboro viene spesso vista di buon grado e generalmente accettata come soluzione di collegamento fra autorimessa e vano scala condominiale.
Un piccolo ultimo appunto. Per mia esperienza personale durante le ispezioni dei comandi dei VV.F (nella mia regione si muovono tassativamente anche per le categorie A) nel vano scala condominiale e quindi anche l'atrio del condominio stesso (piano terra), mi hanno verificato più volte il senso di apertura anche del portone stesso di accesso al condominio. Deve aprirsi verso l'esterno nel senso di esodo.
Quindi si in tal senso come dice Terminus è come sei per i VV.F l'esodo terminasse esattamente nel momento in cui i condomini sbarcano fuori dalla palazzina. Del resto avrebbe senso per me. Se c'è un incendio, dal palazzo via tutti. Non ho mai visto però nessuno richiedermi il requisito di filtro a prova di fumo fra autorimessa e atrio/vano scala condominiale però (o forse non mi è ancora capitato). Onestamente in piccoli edifici residenziali lo trovo anche di difficile realizzazione.
Ai VV.F di come risulti quel vano scala al catasto nelle pratiche edilizie/comunali interessa relativamente poco (per loro stessa ammissione). A catasto può pure essere pertinenza del condominio, ma ai fini antincendio essere trattato come pertinenza autorimessa nell'istanza di valutazione. Di solito l'amministratore ed i condomini sono gli stessi per entrambi; stessi soggetti. Le problematiche caso mai sarebbero più di altra natura a mio parere, sulla ripartizione magari delle spese di adeguamento fra condomini che usufruiscono dell'autorimessa e non (giusto per dirne una), ma non quella prettamente della sicurezza antincendio.
Io comunque considero sempre il vano scala come una via di esodo e pertanto è sempre mia consuetudine trattarla come pertinenza dell'autorimessa. Non vorrei creare confusione col primo post e nel caso correggo.
La trovo sempre una soluzione migliore. Generalmente, forse anche a favore di sicurezza, laddove c'è il collegamento fra corsello di manovra e vano scala condominiale, è mia consuetudine inserire una porta tagliafuoco sempre EI60 almeno di tipo SEa, anche se la V.6 non sempre te lo richiede. Ma è un piccolo eccesso di zelo in più, che però nel comando con cui collaboro viene spesso vista di buon grado e generalmente accettata come soluzione di collegamento fra autorimessa e vano scala condominiale.
Un piccolo ultimo appunto. Per mia esperienza personale durante le ispezioni dei comandi dei VV.F (nella mia regione si muovono tassativamente anche per le categorie A) nel vano scala condominiale e quindi anche l'atrio del condominio stesso (piano terra), mi hanno verificato più volte il senso di apertura anche del portone stesso di accesso al condominio. Deve aprirsi verso l'esterno nel senso di esodo.
Quindi si in tal senso come dice Terminus è come sei per i VV.F l'esodo terminasse esattamente nel momento in cui i condomini sbarcano fuori dalla palazzina. Del resto avrebbe senso per me. Se c'è un incendio, dal palazzo via tutti. Non ho mai visto però nessuno richiedermi il requisito di filtro a prova di fumo fra autorimessa e atrio/vano scala condominiale però (o forse non mi è ancora capitato). Onestamente in piccoli edifici residenziali lo trovo anche di difficile realizzazione.
Re: Collegamento Att 75 - Condominio non soggetto
Io sto dando per buona l'interpretazione che per autorimesse AA non è richiesto il filtro, ma una porta E30, intendendo la nota [5] come sostitutiva del filtro, per come è scritta tale nota.
Quindi secondo la V.6-2, se ho un condominio, che non è non aperto al pubblico, sia che ho vie di esodo su vano scala comuni a quelle del condominio (casistica dell'ultima colonna), sia che ho semplice comunicazione (terza colonna), è richiesta porta E30 e non filtro.
ps: 3 anni e ancora non è uscito uno straccio di circolare che faccia chiarezza su questa tabella
Quindi secondo la V.6-2, se ho un condominio, che non è non aperto al pubblico, sia che ho vie di esodo su vano scala comuni a quelle del condominio (casistica dell'ultima colonna), sia che ho semplice comunicazione (terza colonna), è richiesta porta E30 e non filtro.
ps: 3 anni e ancora non è uscito uno straccio di circolare che faccia chiarezza su questa tabella
Re: Collegamento Att 75 - Condominio non soggetto
D'accordo, per le autorimesse SA AA HB (con edificio <24m) va bene la sola porta E30, come da nota 5.
Ma se saliamo di categoria o anche se l'edificio è >24m la RTV richiede quantomeno il filtro, il passo successivo è avere le vie di esodo (del condominio) a prova di fumo proveniente dall'autorimessa.
E questi requisiti si devono avere nella comunicazione autorimessa-vano scala: se la parte interrata del vano scala la vogliamo considerare parte TZ dell'autorimessa, con la quale dovrà comunicare quantomeno con porta EI60 (Tabella V.6-1), allora i requisiti di tabella V.6-2 si devono garantire tra il vano TZ ed il resto del vano scala condominiale/atrio.
Altrimenti messa la porta EI60 tra il corsello ed il vano TZ, bypassiamo bellamente la tabella V.6-2, indipendentemente dal tipo di autorimessa e di edificio soprastante.
Ma se saliamo di categoria o anche se l'edificio è >24m la RTV richiede quantomeno il filtro, il passo successivo è avere le vie di esodo (del condominio) a prova di fumo proveniente dall'autorimessa.
E questi requisiti si devono avere nella comunicazione autorimessa-vano scala: se la parte interrata del vano scala la vogliamo considerare parte TZ dell'autorimessa, con la quale dovrà comunicare quantomeno con porta EI60 (Tabella V.6-1), allora i requisiti di tabella V.6-2 si devono garantire tra il vano TZ ed il resto del vano scala condominiale/atrio.
Altrimenti messa la porta EI60 tra il corsello ed il vano TZ, bypassiamo bellamente la tabella V.6-2, indipendentemente dal tipo di autorimessa e di edificio soprastante.
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Re: Collegamento Att 75 - Condominio non soggetto
Buon giorno, nel caso mio sono alle prese con un certo numero di Autorimesse condominiali ognuna composta da box chiusi ,tutte di tipo SA,AA ,HB. Per tali autorimesse avevano tentato(n.d.r il costruttore) di ottenere il CPI ,ngli anni che vanno tra il 1995 e il 2003, tramite l'esame progetto, ma sono stati tutti rigettati in quanto in fase di sopralluogo da parte dei VV.F., all'epoca, gli stessi motivarono la cosa in quanto lo stato dei luoghi era differente dal progetto. Risultato i vari amm.ri condominiali che si sono succeduti negli ultimi 30 anni in tutti tali condomini( tutti di h<24 m) hanno dormito e sono stati impossibilitati a procedere, anche perchè se tentavano di proporre ai condomini di dare incarico ad un tecnico specialista per studiare e risolvere il problema , erano costretti dagli stessi, che non volevano spendere un soldo , a dimettersi. Pertanto quasi 10 Autorimesse condominiali(nel caso mio) che sono "pirata " da oltre 30 anni e sono regolarmente utilizzate(n.d.r. è come circolare per 30 anni con un auto senza revisione e senza patente). Ora, la nuova generazione di amministratori , piu professionali e più aggiornati, conoscono le sanzioni del Dlgs 139,art.20 e smi e tentano di regolarizzare il tutto. Ed ecco il codice che , con il punto V.6.5.3 e la tabella V.6-2 fa il "capolavoro all'italiana " : tutto e il contrario di tutto. Ogni Comando l'interpreta a modo suo , anzi nell'ambito dello stesso Comando ogni ufficiale l'interpreta differentemente dal collega della porta a fianco. Chi vuole il filtro, chi vuole la sola porta Rei 120, chi gli basta la Rei 30, chi, addirittira , chiede il fltro a prova di fumo. Il fatto è che tali progetti furono a suo tempo "bocciati " quasi tutti per incongruenze tra progetto e realtà riferentesi all'areazione o all'impianto elettrico e tutti avevano in base al DM del 1986 UNA SOLA PORTA REi al passaggio dalla corsia dell'autorimessa al vano scala e sopra, allo sbarco nell'atrio del portone, non vi è, ovviamente nessun'altra porta.
Andare a fare ora, per fare il filtro,una seconda porta Rei nello sbarco nell'atrio del portone ( con tutte le opere murarie di adattamento a corredo), significa che la maggioranza dei condomini (abituati come tutti i condomini a non spendere una lira) per non dire la loro totalità, decide di non fare niente e proseguire a restae pirata in eterno,anche perchè, dicono " " tanto i Vigili non vengono , sono 30 anni che non è venuto mai nessuno !"
Morale della favola, tra " I'illuminato " che ha scritto il Codice ed è stato particolarmente superficiale sul punto di cui si parla, l'ignavia nel fare una circolare di chiarimento dettata ,però, dal "buon senso" ,in quanto il DM del 1986 prevedeva all'epoca una sola porta, giù tra autorimessa e vano scala, i condomini che non vogliono spendere soldi,i Comandi dei VV.F. che pur conoscendo agli atti queste decine e decine di condomini con autorimessa che "esistono e sono regolarmente utilizzate" e però sono "pirata" da 30 anni e potrebbero giusto fare un blitz ad un paio di esse e far scattare così multe e sanzioni che farebbero di colpo adeguare decine di attività 75 e invece "dormono" anche loro, ebbene determinano come conseguenza che la " carenza di sicurezza " di tali autorimesse/condomini è e rimane elevata, noi tecnici " perdiamo " occasioni di lavoro ,per non dire che passiamo per "ladri", e i codomini continuano a spendere i loro soldi ad acqustare cellulari,a vacanze e ad automobili.
Andare a fare ora, per fare il filtro,una seconda porta Rei nello sbarco nell'atrio del portone ( con tutte le opere murarie di adattamento a corredo), significa che la maggioranza dei condomini (abituati come tutti i condomini a non spendere una lira) per non dire la loro totalità, decide di non fare niente e proseguire a restae pirata in eterno,anche perchè, dicono " " tanto i Vigili non vengono , sono 30 anni che non è venuto mai nessuno !"
Morale della favola, tra " I'illuminato " che ha scritto il Codice ed è stato particolarmente superficiale sul punto di cui si parla, l'ignavia nel fare una circolare di chiarimento dettata ,però, dal "buon senso" ,in quanto il DM del 1986 prevedeva all'epoca una sola porta, giù tra autorimessa e vano scala, i condomini che non vogliono spendere soldi,i Comandi dei VV.F. che pur conoscendo agli atti queste decine e decine di condomini con autorimessa che "esistono e sono regolarmente utilizzate" e però sono "pirata" da 30 anni e potrebbero giusto fare un blitz ad un paio di esse e far scattare così multe e sanzioni che farebbero di colpo adeguare decine di attività 75 e invece "dormono" anche loro, ebbene determinano come conseguenza che la " carenza di sicurezza " di tali autorimesse/condomini è e rimane elevata, noi tecnici " perdiamo " occasioni di lavoro ,per non dire che passiamo per "ladri", e i codomini continuano a spendere i loro soldi ad acqustare cellulari,a vacanze e ad automobili.
- weareblind
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- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Collegamento Att 75 - Condominio non soggetto
Francesco, io vedo un enorme muro di testo tutto filato... sono un po' cotto, puoi spezzettarlo? Se ti serve una risposta leggo volentieri.