Struttura ricettiva < 25 posti letto
Moderatore: Edilclima
Struttura ricettiva < 25 posti letto
Buongiorno colleghi mi viene richiesto di valutare gli adempimenti tecnici per una piccola struttura ricettiva che avrà 20 posti letto, pertanto non soggetta ai sensi del DPR 151/11. L'attività sarà collocata al piano primo di un piccolo edificio esistente, ed avrà come accesso/uscita una via d'esodo indipendente dal piano sottostante. Il fabbricato si compone di due livelli principali. Da un punto di vista normativo, dopo aver eseguito il confronto con la V5 del COPi, sarei propenso ad attuare le misure previste nel Titolo III del D.M. 09 aprile 1994. Mi chiedevo se, in tal caso, la sola valutazione del rischio incendio possa essere eseguita in base al D.M. 03 settembre 2021 (Minicodice), essendo come sappiamo stato abrogato il DM 10 Marzo 1998. Normalmente per le attività "sottosoglia" e per le quali la RTV non offre grosse indicazioni (ad esempio in questo caso "garantire l'esodo in sicurezza degli occupanti" risulta piuttosto generico) ritengo che debba essere sempre eseguita a monte un'opportuna valutazione del rischio incendio.
Ringrazio in anticipo chiunque voglia esprimersi a riguardo.
Ringrazio in anticipo chiunque voglia esprimersi a riguardo.
- weareblind
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Re: Struttura ricettiva < 25 posti letto
Il Codice non è applicabile.
Il DM 1994 titolo III costituisce RTV ed è obbligatoria. In aggiunta, ma non sostituzione, chiaramente puoi fare come vuoi.
Il DM 1994 titolo III costituisce RTV ed è obbligatoria. In aggiunta, ma non sostituzione, chiaramente puoi fare come vuoi.
Re: Struttura ricettiva < 25 posti letto
Come mai dici che il codice non è applicabile? La V5 ha una specifica sezione dedicata alle strutture ricettive con numero di posti letto inferiore a 25. Il mio dubbio riguardava l’impiego del Minicidoce come ‘supporto’ alla valutazione del rischio nel caso specifico.
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Re: Struttura ricettiva < 25 posti letto
Appena consegnata la documentazione di una pratica per una struttura sotto i 25 posti letto.
Personalmente ho fatto valutazione del rischio con dm 3 settembre, progetto con titolo III del DM 1994, con allegata relazione di resistenza al fuoco R30 per strutture orizzontali e verticali, e anche piano di emergenza ed evacuazione.
Il codice non credo sia applicabile:
"1. La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto: alberghi,pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, bed & breakfast, dormitori, case perferie."
V5.5 credo si riferisca ad "opere da costruzione" sotto i 25 posti letto (dependance o simili)
Personalmente ho fatto valutazione del rischio con dm 3 settembre, progetto con titolo III del DM 1994, con allegata relazione di resistenza al fuoco R30 per strutture orizzontali e verticali, e anche piano di emergenza ed evacuazione.
Il codice non credo sia applicabile:
"1. La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto: alberghi,pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, bed & breakfast, dormitori, case perferie."
V5.5 credo si riferisca ad "opere da costruzione" sotto i 25 posti letto (dependance o simili)
Re: Struttura ricettiva < 25 posti letto
ChriRN posso chiederti quali misure hai previsto per garantire l’esodo in sicurezza degli occupanti? Personalmente avrei individuato corridoio con porte delle camere REI 30 e impianto di rivelazione incendi.
Sulla non applicabilità della V5.5 nel caso specifico personalmente non concordo.
Grazie del tuo contributo.
Sulla non applicabilità della V5.5 nel caso specifico personalmente non concordo.
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- weareblind
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Re: Struttura ricettiva < 25 posti letto
Uhm, mi pare riguardi attività con oltre 25 posti, ma divise in corpi di fabbrica distinti ognuno sotto i 25. Non è il tuo.Gius83 ha scritto: ↑sab mag 06, 2023 16:04 Come mai dici che il codice non è applicabile? La V5 ha una specifica sezione dedicata alle strutture ricettive con numero di posti letto inferiore a 25. Il mio dubbio riguardava l’impiego del Minicidoce come ‘supporto’ alla valutazione del rischio nel caso specifico.
Re: Struttura ricettiva < 25 posti letto
Per l'esodo ho considerato lunghezza del percorso, larghezza minima di percorsi e porte, luci e cartelli di emergenza, usando le indicazioni del Dm1994 come riferimento. Nel mio caso la ricettività è veramente minima (6 persone) e i percorsi brevi ( 12 metri massimo da porte delle camere ad uscita), in più erano presenti porte in legno di valore, per cui non ho previsto l'installazione di porte Rei, che tra l'altro eventualmente sarebbero una misura di compartimentazione e non di esodo. Anche io ho previsto impianto di rivelazione, nelle vie di esodo e aree comuni.Gius83 ha scritto: ↑sab mag 06, 2023 19:38 ChriRN posso chiederti quali misure hai previsto per garantire l’esodo in sicurezza degli occupanti? Personalmente avrei individuato corridoio con porte delle camere REI 30 e impianto di rivelazione incendi.
Sulla non applicabilità della V5.5 nel caso specifico personalmente non concordo.
Grazie del tuo contributo.
Per l'applicabilità della V5 alle attività <25 posti letto credo di aver fatto anche un passaggio in caserma che mi ha confermato la necessità di usare il titolo III, più che altro perchè è proprio specificato nel campo di applicazione della V5 che non è possibile usarlo per strutture <25 posti letto.
- weareblind
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Re: Struttura ricettiva < 25 posti letto
Ah ecco, appunto.