A livello normativo, è giusto considerare questa parte di rinnovabile (posto che tutte le altre condizioni siano soddisfatte, e quindi non ci sia di mezzo la "questione effetto joule, ecc.., ) per la verifica del soddisfacimento delle FER, nel caso mi trovassi in una di quelle situazioni previste dai decreti, in cui dovrei fare la verifica raggiungimento quota d'obbligo FER ?
Tutti i software la utilizzano, mi confermate ?
Moralmente vi sembra giusto (il significato di moralmente è a piacere vostro) ?
Perchè... visto che i software la utilizzano, se un miscredente non la volesse computare.., dovrebbe fare un calcolo forzando nel software il valore del fattore di conversione in energia primaria.
Infatti mi chiedo.., ma se i miscredenti, per principio, non la vogliono computare, ma come fanno a fare la verifica..(?) Come ho detto..(?) Cambiano manualmente il fattore..(?) E poi l'ape standard ovviamente uguale..(?)
Cioè.. per i miscredenti, a prescindere, sempre e anche per qualsiasi APE redigano, dovrebbero mettere fattore di conversione in energia primaria rinnovabile dell'energia elettrica da rete pari a zero. Perchè in realtà non è una questione di verifica FER oppure no, ... ora che ci penso meglio.
Piccione..., ma tu fai tutti gli APE con software in cui hai impostato fattore di conversione in energia primaria rinnovabile dell'energia elettrica da rete pari a zero (
PS (SPAZIO NEWS)
Cit.
"Modificato il fattore di energia primaria per l’energia elettrica! E’ stato, infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale europea (la n. L 101/16 del 14 aprile 2023) il regolamento delegato (UE) 2023/807 della Commissione del 15 dicembre 2022 che modifica il fattore di energia primaria per l’energia elettrica in base a quanto previsto dalla direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica degli edifici. In particolare, con l’entrata in vigore del regolamento delegato UE (in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta) viene modificato l’allegato IV della direttiva 2012/27/UE."
"...Per i risparmi di energia elettrica in kWh gli Stati membri possono applicare un coefficiente di base di 1,9 ovvero utilizzare il proprio potere discrezionale per definire un coefficiente diverso purché possano fornire una motivazione. A tale riguardo, gli Stati membri tengono conto dei mix energetici inclusi nei rispettivi piani nazionali integrati per l’energia e il clima da notificare alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2018/1999...."
just news..