Modifica attività esistente

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

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stfire
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Modifica attività esistente

Messaggio da stfire »

per una attività esistente, in possesso di CPI, ho una modifica riguardante la demolizione e ricostruzione di palazzina uffici.
i nuovi uffici, come erano gli esistenti, non sono attività soggetta e sono compartimentati dall'attività soggetta (comunicanti con porta tagliafuoco).
per sanare la modifica, prima del rinnovo voglio presentare una SCIA con non aggravio.
domanda : la valutazione del rischio per la nuova palazzina uffici posso farla con minicodice anche se all'interno di attività soggetta ?
grazie
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weareblind
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Re: Modifica attività esistente

Messaggio da weareblind »

Aspetta, se demolisci e ricostruisci uguale, perché dici che serve valutazione di rischio?
stfire
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Re: Modifica attività esistente

Messaggio da stfire »

no scusa non volevo dilungarmi
non è uguale, prima avevo un piano fuori terra
adesso ho un interrato (servizi, spogliatoi e mensa), piano terra (uffici) e piano primo (uffici e archivio)
Terminus
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Re: Modifica attività esistente

Messaggio da Terminus »

Non credo tu possa fare la VRI degli uffici con il minicodice, separatamente dall'attività soggetta.
Il luogo di lavoro è unico, unico il titolare.
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weareblind
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Re: Modifica attività esistente

Messaggio da weareblind »

Se l'ufficio è sotto soglia delle 26 persone, ed è un comparto indipendente (a parte la porta tagliafuoco di accesso), io uso Minicodice.
Tom Bishop
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Re: Modifica attività esistente

Messaggio da Tom Bishop »

Se l'ufficio non è una attività soggetta ed è compartimentato, secondo me, puoi usare il minicodice
Tom Bishop
stfire
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Re: Modifica attività esistente

Messaggio da stfire »

diciamo che in fase progettuale (nel 2018) io avevo già fornito al cliente un progetto con misure di prevenzione e protezione antincendio studiate secondo il DM 10/03/98 e un po' per analogia il 22/02/06 (dichiarate max 25 persone) .
lo stabilimento ha un CPI con VRI secondo DM 10/03/98.
io oggi devo presentare la SCIA e non mi sembra corretto andare avanti con il DM 10/03/98.

vedo che ci sono pareri opposti
io sono più propenso per una VRI secondo il minicodice che mi semplifica la valutazione, mantenendo facilmente valide le scelte già fatte secondo DM 10/03/98 e 22/02/06.
se applico il Codice non credo di complicarmi granchè la vita, però mi sembra meno logico visto che l'esistente attività non è affatto studiata con il Codice.
Terminus
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Re: Modifica attività esistente

Messaggio da Terminus »

La tua VRI è parte integrante della valutazione rischi TU 81/08, la quale può essere declinata nei modi che si ritengono più opportuni, suddividendo gli ambiti. Avrai gli ambiti produttivi con livelli di rischio molto diversi dagli ambienti adibiti ad uffici.
Il DM 03/09/21 si applica a luoghi di lavoro, non ambiti o compartimenti. Le compartimentazioni sono misure di protezione, non significano che gli uffici possono essere avulsi da ciò che accade al di là del muro, in primo luogo come gestione delle emergenze.
Ma in concreto cosa cambia ? Gli uffici avranno la loro Rvita diversa da quella degli ambienti produttivi e da ciò tutto il resto.
stfire
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Re: Modifica attività esistente

Messaggio da stfire »

Terminus ha scritto: mer apr 12, 2023 09:04 Ma in concreto cosa cambia ? Gli uffici avranno la loro Rvita diversa da quella degli ambienti produttivi e da ciò tutto il resto.
ok, ma non posso rivalutare l'intera attività con il Codice
io ho la vera attività in possesso di CPI con VRI secondo DM 10/03/98
se ora valutassi la nuova palazzina uffici con il Codice finirei per avere due valutazioni diverse proprio come "termini e definizioni"

e poi, se all'attività in possesso di CPI adesso facessi una modifica (magari anche rilevante ai fini della sicurezza antincendio) come la dovrei gestire questa ? non riuscirei ad applicare il Codice
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Re: Modifica attività esistente

Messaggio da inge26665 »

Ho idea che tu debba passare attraverso un parere. Secondo me non è sufficiente la compartimentazione (o meglio, lo è per la valutazione del rischio, che puoi eseguire con il minicodice) ma l'unica seprazione che garantisce l'indipendenza delle funzioni è il filtro a prova di fumo, oppure l'assenza di comunicazione diretta. Secondo me la modifica è rilevante, ai fini dell'antincendio.
stfire
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Re: Modifica attività esistente

Messaggio da stfire »

inge26665 ha scritto: mer apr 12, 2023 10:36 Ho idea che tu debba passare attraverso un parere.
no questo lo escludo per il caso specifico
non ho nulla di diverso da quanto autorizzato a livello di comunicazione
inge26665
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Re: Modifica attività esistente

Messaggio da inge26665 »

Ehm, stai modificando (=demolendo e ricostruendo gli uffici) un'attività soggetta, per di più entro il perimetro di un'attività normata (gli uffici > 25 persone). Secondo me, devi presentare un progetto. Non conta dire che gli uffici, in se', non sono attività soggetta: se sono comunicanti, anche tramite porta resistente al fuoco, sono sempre parte dell'attività principale. Mi rendo conto che ciò che dice un funzionario di un comando non è la bibbia, e che ciascuno di questi si comporta in maniera sempre difficilmente intelleggibile, ma io sono in ballo da due anni, per una situazione assolutamente analoga (uffici più grandi, ma che non costituiscono attività, compartimentati rispetto alla principale) e mi è stato detto "c'è promiscuità, l'attività è la stessa, devi presentare un progetto". Ma già non avevo dubbi, in merito.
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weareblind
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Re: Modifica attività esistente

Messaggio da weareblind »

Scia senza aggravio. È un comparto a parte.
stfire
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Re: Modifica attività esistente

Messaggio da stfire »

Se fosse come tu dici, dovremmo andare in valutazione progetto più di quanto sia necessario fare ai sensi del DM 07/08/2012.
Nel mio caso, non avendo aggravio del rischio, scelgo di applicare l'art. 4 comma 7 del DM 07/08/2012.
Credo di non fare nulla di non giustificato. Basta che il funzionario legga il DM.
inge26665
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Re: Modifica attività esistente

Messaggio da inge26665 »

stfire ha scritto: ven apr 14, 2023 08:14 Nel mio caso, non avendo aggravio del rischio, scelgo di applicare l'art. 4 comma 7 del DM 07/08/2012.
Certamente, se ritieni che non ci sia aggravio del rischio, questa procedura è sempre possibile.
Anche perchè, se dovessero fare il sopralluogo, se c'è qualcosa che non va, lo scopri subito.
Viceversa, se non ci sarà sopralluogo, vale la tua asseverazione.
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