DIRETTORE LAVORI si o no per DIA sostituzione serramenti ?
Moderatore: Edilclima
DIRETTORE LAVORI si o no per DIA sostituzione serramenti ?
Cari colleghi , le sorprese non finiscono mai.
Dopo aver depositato una quarantina di DIA, per la sostituzione di serramenti nello stesso modo, tutte andata a buon fine, ecco che arriva l'integerrimo omino dell'ufficio tecnico del paese di montagna a rompere.
La questione : quando presento DIA per sostituzione serramenti, i lavori si configurano come manutenzione straordinaria (lettera B)
Per tali lavori ho sempre barrato la casella che indica che NON E' RICHIESTO UN DIRETTORE DEI LAVORI. In quasi tutti i regolamenti edilizi dei comuni è fatta questa specifica. Ora l'omino rompiballe dell'ufficio tecnico, dopo che sono scaduti i 15gg dalla presentazione, in cui anche questa volta indicavo la NON obbligatorietà della presenza del DL, all'atto della comunicazione di inizio lavori vuole bloccarmi tutto perchè non c'è la firma del DDL.
Da notare che di fronte alla mia richiesta di elencarmi l'articolo del regolamento edilizio del comune in cui è prescritto tale obbligo mi risponde che non c'è scritto da nessuna parte (Negli altri comuni, come ho già scritto invece ci sono gli articoli che indicano chiaramente la NON obbligatorieta)
Quello che ho sempre fatto è firmare i sede di fine lavori, l'asseverazione che i lavori eseguiti sono conformi a quanto indicato sulla DIA.
Vorrei cortesemente chiedere la vostra opinione e le vostre esperienze in merito.
Potrei azzerare il mio orgoglio, apporre timbro e firma e risolverla così : ma di fronte a questi personaggi, in questo caso indisponenti e maleducati, non mi dispiace battagliare un poco. A meno che non abbia ragione lui... nel qual caso non ho nessun problema ad ammettere l'errore. Ma se ho già presentato 40 DIA in almeno 15 comuni diversi e nessuno ha mai avuto da ridire in merito un motivo ci dovrà pure essere.
Grazie
Dopo aver depositato una quarantina di DIA, per la sostituzione di serramenti nello stesso modo, tutte andata a buon fine, ecco che arriva l'integerrimo omino dell'ufficio tecnico del paese di montagna a rompere.
La questione : quando presento DIA per sostituzione serramenti, i lavori si configurano come manutenzione straordinaria (lettera B)
Per tali lavori ho sempre barrato la casella che indica che NON E' RICHIESTO UN DIRETTORE DEI LAVORI. In quasi tutti i regolamenti edilizi dei comuni è fatta questa specifica. Ora l'omino rompiballe dell'ufficio tecnico, dopo che sono scaduti i 15gg dalla presentazione, in cui anche questa volta indicavo la NON obbligatorietà della presenza del DL, all'atto della comunicazione di inizio lavori vuole bloccarmi tutto perchè non c'è la firma del DDL.
Da notare che di fronte alla mia richiesta di elencarmi l'articolo del regolamento edilizio del comune in cui è prescritto tale obbligo mi risponde che non c'è scritto da nessuna parte (Negli altri comuni, come ho già scritto invece ci sono gli articoli che indicano chiaramente la NON obbligatorieta)
Quello che ho sempre fatto è firmare i sede di fine lavori, l'asseverazione che i lavori eseguiti sono conformi a quanto indicato sulla DIA.
Vorrei cortesemente chiedere la vostra opinione e le vostre esperienze in merito.
Potrei azzerare il mio orgoglio, apporre timbro e firma e risolverla così : ma di fronte a questi personaggi, in questo caso indisponenti e maleducati, non mi dispiace battagliare un poco. A meno che non abbia ragione lui... nel qual caso non ho nessun problema ad ammettere l'errore. Ma se ho già presentato 40 DIA in almeno 15 comuni diversi e nessuno ha mai avuto da ridire in merito un motivo ci dovrà pure essere.
Grazie
Re: DIRETTORE LAVORI si o no per DIA sostituzione serramenti ?
La DIA è da considerarsi una semplificazione, ovvero una autocertificazione del PDC , nel senso che il progettista, assume a suo carico tutte le incombenze che nel PDC sono attribuite al tecnico comunale.
Quindi, la DIA è una evoluzione del PDC, ex "concessione edilizia".
In tale ambito, la nomina del DL è obbligatoria, e non può essere derogata, in alcuni regolamenti comunali per la DIA è indicato che nel caso il DL non venga nominato, è assunto dal progettista. Dire che il DL non ci vuole, è una forzatura.
gfrank
Quindi, la DIA è una evoluzione del PDC, ex "concessione edilizia".
In tale ambito, la nomina del DL è obbligatoria, e non può essere derogata, in alcuni regolamenti comunali per la DIA è indicato che nel caso il DL non venga nominato, è assunto dal progettista. Dire che il DL non ci vuole, è una forzatura.
gfrank
Re: DIRETTORE LAVORI si o no per DIA sostituzione serramenti ?
Concordo. Vedasi Testo Unico.
Re: DIRETTORE LAVORI si o no per DIA sostituzione serramenti ?
Parliamo proprio del testo unico....
L'art. 23 recita:
1. Il proprietario .... presenta la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità .....
..... ....... ......
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività............
Secondo me non prevede esplicitamente la nomina del D.L. per il semplice motivo che tale figura è insita nella figura del tecnico asseveratore che ha certificato la conformità tecnico-urbanistica-amministrativa dei lavori da eseguire.
L'obbligatorietà della nomina di un D.L. non c'è proprio scritta da nessuna parte.
L'art. 23 recita:
1. Il proprietario .... presenta la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità .....
..... ....... ......
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività............
Secondo me non prevede esplicitamente la nomina del D.L. per il semplice motivo che tale figura è insita nella figura del tecnico asseveratore che ha certificato la conformità tecnico-urbanistica-amministrativa dei lavori da eseguire.
L'obbligatorietà della nomina di un D.L. non c'è proprio scritta da nessuna parte.
Re: DIRETTORE LAVORI si o no per DIA sostituzione serramenti ?
La figura giuridica del Direttore dei Lavori compare per la prima volta nel R.D. del 25.05.1895 riguardante il “Regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato”; l’art. 3 di questo R.D. dice che rientrano nelle responsabilità del Direttore dei Lavori pubblici “l’accettazione dei materiali” e la verifica “della buona e puntuale esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali ed agli ordini dell’Ingegnere capo”; l’art. 6 dice invece
semplicemente che è l’Ingegnere capo a designare il Direttore dei lavori.
Successivamente la Legge urbanistica n. 1150 del 17.08.1942, al capo IV relativo alle Norme regolatrici dell’attività costruttiva edilizia, con l’art. 31 afferma che il Direttore dei lavori, assieme al Committente ed all’Assuntore dei lavori è responsabile “di ogni osservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza edilizia”.
La Legge 1086 del 5.11.1971, riguardante le Norme per la disciplina delle opere in c.a. agli art. 2, 3,5,6 e 15 disciplina l’attività del Direttore dei Lavori nell’ambito delle strutture in c.a. e metalliche.
La Circolare del Min. LL.PP. n. 11951 del 14.02.1974 collegata alla L.1086/71 chiarisce, tra le altre cose, che il Direttore dei lavori è un ausiliario del Committente e ne “assume la rappresentanza in un ambito strettamente tecnico”.
La Legge 47 del 28.02.1985 contenente le Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia all’art. 6 individua le responsabilità del Direttore dei lavori oltre che del Committente e del Costruttore. In particolare il Direttore dei lavori è responsabile se non contesta agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni della C.E. fornendo al Sindaco contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa e se, in casi di totale difformità, non rinuncia all’incarico.
La Legge 109 dell’11.02.1994 “Legge Quadro in materia di Lavori pubblici” agli art. 17 e 27 disciplina l’attività del Direttore dei lavori.
Il DPR 554 del 21.12.1999 “Regolamento di attuazione della Legge Quadro 109/94”, all’art. 124 del Titolo IX descrive le responsabilità del Direttore dei lavori.
Per finire il DPR 380 del 6.06.2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” all’art. 29 comma 2 ribadisce i contenuti della L. 47/85 afferenti alle responsabilità del Direttore dei lavori.
Aggiungo: la D.L. non può essere esercitata di "chiunque", sono previsti appositi professionisti che sono abilitati a svolgere le mansioni, secondo le competenze in materia, ed iscritti in specifici Albi/Collegi. Il committente, se non abilitato, non può dirigere le opere, e DEVE nomiare un DL. Che in mancanza di formale nomina, sia riconosciuto quale DL il progettista (in particolare della DIA) è prassi assodata. Qualche comune lo accetta, altri impongono una nomina espressa.
gfrank
semplicemente che è l’Ingegnere capo a designare il Direttore dei lavori.
Successivamente la Legge urbanistica n. 1150 del 17.08.1942, al capo IV relativo alle Norme regolatrici dell’attività costruttiva edilizia, con l’art. 31 afferma che il Direttore dei lavori, assieme al Committente ed all’Assuntore dei lavori è responsabile “di ogni osservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza edilizia”.
La Legge 1086 del 5.11.1971, riguardante le Norme per la disciplina delle opere in c.a. agli art. 2, 3,5,6 e 15 disciplina l’attività del Direttore dei Lavori nell’ambito delle strutture in c.a. e metalliche.
La Circolare del Min. LL.PP. n. 11951 del 14.02.1974 collegata alla L.1086/71 chiarisce, tra le altre cose, che il Direttore dei lavori è un ausiliario del Committente e ne “assume la rappresentanza in un ambito strettamente tecnico”.
La Legge 47 del 28.02.1985 contenente le Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia all’art. 6 individua le responsabilità del Direttore dei lavori oltre che del Committente e del Costruttore. In particolare il Direttore dei lavori è responsabile se non contesta agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni della C.E. fornendo al Sindaco contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa e se, in casi di totale difformità, non rinuncia all’incarico.
La Legge 109 dell’11.02.1994 “Legge Quadro in materia di Lavori pubblici” agli art. 17 e 27 disciplina l’attività del Direttore dei lavori.
Il DPR 554 del 21.12.1999 “Regolamento di attuazione della Legge Quadro 109/94”, all’art. 124 del Titolo IX descrive le responsabilità del Direttore dei lavori.
Per finire il DPR 380 del 6.06.2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” all’art. 29 comma 2 ribadisce i contenuti della L. 47/85 afferenti alle responsabilità del Direttore dei lavori.
Aggiungo: la D.L. non può essere esercitata di "chiunque", sono previsti appositi professionisti che sono abilitati a svolgere le mansioni, secondo le competenze in materia, ed iscritti in specifici Albi/Collegi. Il committente, se non abilitato, non può dirigere le opere, e DEVE nomiare un DL. Che in mancanza di formale nomina, sia riconosciuto quale DL il progettista (in particolare della DIA) è prassi assodata. Qualche comune lo accetta, altri impongono una nomina espressa.
gfrank
Re: DIRETTORE LAVORI si o no per DIA sostituzione serramenti ?
gfrank, ti invito a trovare anche una sola Legge dello stato che non riguardi i LL.PP. e le strutture in cemento armato, che imponga la figura del Direttore dei Lavori nelle opere Private.
Ti aiuto: non esiste.
Ho chiesto un parere legale (scritto), e il risultato è il medesimo, non esiste.
L'unica norma che cita il DL per lavori privati (a parte alcuni Regolamenti Edilizi che lo fanno in modo surrettizio) è il D.Legis. 192/05, che siccome è scritto dai soliti incompetenti e pressapochisti hanno citato una figura che potrebbe non esistere, ma che deve firmare l'assevereazione finale relativa a quel D.Legis.
Potrei concludere che l'unico DL obbligatorio è quello delle opere di isolamento e di impianto termico, ovvero energetiche.
Lo stesso collaudo delle DIA non sta scritto da nessuna parte che lo deve fare un DL.
Ti aiuto: non esiste.
Ho chiesto un parere legale (scritto), e il risultato è il medesimo, non esiste.
L'unica norma che cita il DL per lavori privati (a parte alcuni Regolamenti Edilizi che lo fanno in modo surrettizio) è il D.Legis. 192/05, che siccome è scritto dai soliti incompetenti e pressapochisti hanno citato una figura che potrebbe non esistere, ma che deve firmare l'assevereazione finale relativa a quel D.Legis.
Potrei concludere che l'unico DL obbligatorio è quello delle opere di isolamento e di impianto termico, ovvero energetiche.
Lo stesso collaudo delle DIA non sta scritto da nessuna parte che lo deve fare un DL.
Parere
Oh Danilo
non sai quanto darei per dare una letta a quel "parere legale scritto"....
Vorrei vedere la faccia dell'arrogante e maleducato funzionario che si sbriciola alla lettura
Se fossi così buono.... semmai ti lascio il nuovo indirizzo Mail
Ciao
non sai quanto darei per dare una letta a quel "parere legale scritto"....
Vorrei vedere la faccia dell'arrogante e maleducato funzionario che si sbriciola alla lettura
Se fossi così buono.... semmai ti lascio il nuovo indirizzo Mail
Ciao
Re: DIRETTORE LAVORI si o no per DIA sostituzione serramenti ?
Anch'io, con l'istinto del tecnico comunale, ritengo necessaria la nomina del DL per la DIA (per evitare discussioni l'ho messo negli stampati DIA predisposti) e mi pare che di leggi che lo prevedono gfrank ne abbia citata più l'una nel suo dettagliato escursus.
Attenzione a distinguere tra DL degli impianti (questo non interessa al Comune) con il DL generale.
Attenzione a distinguere tra DL degli impianti (questo non interessa al Comune) con il DL generale.
Re: DIRETTORE LAVORI si o no per DIA sostituzione serramenti ?
Il parere legale ce l'ho su carta. I contenuti però sono semplici. La norma che impone l'obbligo della nomina del DL nei lavori privati (eccetto per le strutture in c.a. e metalliche ) non esiste.
Tutte le norme citate da gfrank sono riferite ai lavori pubblici, eccetto l'art. 6 della Legge 47/85. Ma attenzione, tale articolo non riguarda assolutamente l'obblgo della nomina del DL! ma solo le sue responsabilità qualora esista.
Per gli impianti, ad esempio, io sostengo che non solo non esista l'obbligo della DL, ma di più, non deve esistere la DL. Infattamente (come dice Cetto la Qualunque) la 46/90 prima e il 37/08 ora prevedono solo 2 figure: il progettista e l'installatore. Chi certifica la conformità delle opere al progetto è l'Installatore con la Dich. di Conf. quindi solo lui può "Dirigere "se stesso.
Circa poi l'abitudine tutta Italica di avere più Direttori dei Lavori (strutture, impianti, elettrico, pavimenti, chiodi, ringhiere...ecc..), stendo un velo pietoso; come già affermato dalle Circolari sui LL.P. il DL è UNO. Può avvalersi, sempre nei LL.PP., di assistenti, ma il responsabile è solo lui.
A tizcor (dal quale imparo sempre) vorrei dire che "forse" la richiesta del Comune di nominare un DL (va inserita nel Regolamento Edilizio) sia Legittima, ma io la limiterei (nei lavori privati, e fatto salvo il DL delle strutture) alla parte "energetica" in quanto l'unico DL che ci serve è quello per l'asseverazione, e per l'AQE del D. Legis. 192/05.
Io ho "fatto mio" il motto di un nostro collega del Forum: "tutto quello che non c'è non si Rompe"
Tutte le norme citate da gfrank sono riferite ai lavori pubblici, eccetto l'art. 6 della Legge 47/85. Ma attenzione, tale articolo non riguarda assolutamente l'obblgo della nomina del DL! ma solo le sue responsabilità qualora esista.
Per gli impianti, ad esempio, io sostengo che non solo non esista l'obbligo della DL, ma di più, non deve esistere la DL. Infattamente (come dice Cetto la Qualunque) la 46/90 prima e il 37/08 ora prevedono solo 2 figure: il progettista e l'installatore. Chi certifica la conformità delle opere al progetto è l'Installatore con la Dich. di Conf. quindi solo lui può "Dirigere "se stesso.
Circa poi l'abitudine tutta Italica di avere più Direttori dei Lavori (strutture, impianti, elettrico, pavimenti, chiodi, ringhiere...ecc..), stendo un velo pietoso; come già affermato dalle Circolari sui LL.P. il DL è UNO. Può avvalersi, sempre nei LL.PP., di assistenti, ma il responsabile è solo lui.
A tizcor (dal quale imparo sempre) vorrei dire che "forse" la richiesta del Comune di nominare un DL (va inserita nel Regolamento Edilizio) sia Legittima, ma io la limiterei (nei lavori privati, e fatto salvo il DL delle strutture) alla parte "energetica" in quanto l'unico DL che ci serve è quello per l'asseverazione, e per l'AQE del D. Legis. 192/05.
Io ho "fatto mio" il motto di un nostro collega del Forum: "tutto quello che non c'è non si Rompe"
Re: DIRETTORE LAVORI si o no per DIA sostituzione serramenti ?
Anche le pratiche edilizie, impongono un collaudo finale, un collaudo che deve essere redatto da un professionista abilitato, ed una dichiarazione di rispondenza al progetto.
E' vero che il collaudo e la rispondenza al progetto possono essere rilascite dal progettista, o da altro tecnico abilitato, ma alla fine per poter redigere "con scienza e conoscenza" tali certificazioni (quindi senza ... barare ...) si devono seguire i lavori.
Ed ecco che chi segue i lavori, automaticamente diventa Direttore dei Lavori (ci sono sentenze di Cassazione in merito).
Ci sono alcune lavorazioni, sia nel pubblico che nel privato, ad esempio le demolizioni, dove è necessario redigere un programma di intervento per eseguirle, firmato dal D.L. , altrimenti non si possono (... emm .. non si potrebbero ...) eseguire, quindi che impongono la nomina del DL.
Nell'impianto legislativo civilistico, le imprese esecutrici, devono dotarsi per legge di un "direttore tecnico" che è responsabile dei lavori eseguiti, è vero, lo è per conto dell'impresa, ma di fatto fa una direzione dei lavori (che nel ramo edile vengono chiamati - o delegati - al direttore di cantiere)
Nell'ambito del PDC, l'inizio e la fine dei lavori, deve essere comunicata al comune dal DL, e ricordo che la DIA è una semplificazione dl PDC.
Forse non c'è una norma che imponga in modo "tassativo" la nomina del DL, ma comunque qualora "qualcuno" segue o controlla i lavori di fatto diventa un DL (ripeto, ci sono sentenze in merito).
Anche nella sicurezza, ad esempio il testo unico appena entrato in vigore, impone che in assenza di Responsabile dei lavori nominato dal committente, il ruolo viane assunto automaticamente dal DL.
Anche Andrea70, nel momento in cui va in cantiere a vedere il montaggio delle finestre, di fatto diventa automaticamente il DL. Posso concordare con il fatto che il tecnico comunle, nei sui confronti per il lavoro specifico, sia stato un po ... pignolo..., ma il senso generale è che ci vuole.
gfrank
E' vero che il collaudo e la rispondenza al progetto possono essere rilascite dal progettista, o da altro tecnico abilitato, ma alla fine per poter redigere "con scienza e conoscenza" tali certificazioni (quindi senza ... barare ...) si devono seguire i lavori.
Ed ecco che chi segue i lavori, automaticamente diventa Direttore dei Lavori (ci sono sentenze di Cassazione in merito).
Ci sono alcune lavorazioni, sia nel pubblico che nel privato, ad esempio le demolizioni, dove è necessario redigere un programma di intervento per eseguirle, firmato dal D.L. , altrimenti non si possono (... emm .. non si potrebbero ...) eseguire, quindi che impongono la nomina del DL.
Nell'impianto legislativo civilistico, le imprese esecutrici, devono dotarsi per legge di un "direttore tecnico" che è responsabile dei lavori eseguiti, è vero, lo è per conto dell'impresa, ma di fatto fa una direzione dei lavori (che nel ramo edile vengono chiamati - o delegati - al direttore di cantiere)
Nell'ambito del PDC, l'inizio e la fine dei lavori, deve essere comunicata al comune dal DL, e ricordo che la DIA è una semplificazione dl PDC.
Forse non c'è una norma che imponga in modo "tassativo" la nomina del DL, ma comunque qualora "qualcuno" segue o controlla i lavori di fatto diventa un DL (ripeto, ci sono sentenze in merito).
Anche nella sicurezza, ad esempio il testo unico appena entrato in vigore, impone che in assenza di Responsabile dei lavori nominato dal committente, il ruolo viane assunto automaticamente dal DL.
Anche Andrea70, nel momento in cui va in cantiere a vedere il montaggio delle finestre, di fatto diventa automaticamente il DL. Posso concordare con il fatto che il tecnico comunle, nei sui confronti per il lavoro specifico, sia stato un po ... pignolo..., ma il senso generale è che ci vuole.
gfrank
Re: DIRETTORE LAVORI si o no per DIA sostituzione serramenti ?
Ok gfrank, proseguiamo allora il ragionamento (sempre lavori privati). Se è vero che esistono solo norme "a valle" che richiedono firme varie di un tecnico chiamato Direttore dei Lavori, se ne desume che le caratteristiche del DL non sono fissate da nessuna norma. Quindi il DL degli impianti è l'installatore (in linea perfetta con il Decreto 37/08) e il DL delle restanti parti edili (eccetto c.a.) può essere il costruttore o chiunque altro, e soprattutto a lui compete solo la responsabilità descritta nei documenti che hai citato e che lui firma. Qualche norma ostacola questa interpretazione?
Re: DIRETTORE LAVORI si o no per DIA sostituzione serramenti ?
In linea generale no, salvo il fatto che:
1) il DL può essere esclusivamente un tecnico abilitato per legge (ordini professionali). Chi non è abilitato ad esercitare la DL è passibile di denuncia per esercizio abusivo della professione.
2) Tu escludi l'obbligatorietà solo per i C.A.,forse riferendoti esclusivamente alla struttura portante di travi e pilastri, ma ti ricordo che anche in una costruzione con muratura, ci sono inserti in CA (fosse solo il cordolo del solaio o la recinzione del terreno), e che comunque anche le murature devono (o dovrebbero essere calcolate) e che quindi è d'obbligo nominare il DL per la direzione.
In fin dei conti, come tu stesso hai citato, l'obbligo del DL è solo presente nei LLPP, ma si sa che la normativa privata (delle costruzioni) deriva appunto da quella pubblica.
Quindi è necessario che l'ente preposto a rilasciare le autorizzazioni amministrative, debba sapere chi dirigerà tali opere, è qui richieda al committente la designazione del DL.
3) Se il DL è soggetto a responsabilità derivanti dall'appicazione di norme "a valle", il comune può ben richiedere di conoscere il nominativo del soggetto al quale eventualmente possono essere applicate le sanzioni.
Una piccola nota: A mio avviso, il parere legale, è sempre un parere sino a quanto non acquista valenza giuridica con sentenza in giudicato della Cassazione o qualche altro parere della Consiglio di Stato o della Consulta.
Il parere che hai avuto, sarà sicuramente autorevole, ma ad oggi non mi risulta alcuna autorizzazione o "chiarimento" legislativo ad eseguire opere private senza nomina (formale o non) del DL
gfrank
1) il DL può essere esclusivamente un tecnico abilitato per legge (ordini professionali). Chi non è abilitato ad esercitare la DL è passibile di denuncia per esercizio abusivo della professione.
2) Tu escludi l'obbligatorietà solo per i C.A.,forse riferendoti esclusivamente alla struttura portante di travi e pilastri, ma ti ricordo che anche in una costruzione con muratura, ci sono inserti in CA (fosse solo il cordolo del solaio o la recinzione del terreno), e che comunque anche le murature devono (o dovrebbero essere calcolate) e che quindi è d'obbligo nominare il DL per la direzione.
In fin dei conti, come tu stesso hai citato, l'obbligo del DL è solo presente nei LLPP, ma si sa che la normativa privata (delle costruzioni) deriva appunto da quella pubblica.
Quindi è necessario che l'ente preposto a rilasciare le autorizzazioni amministrative, debba sapere chi dirigerà tali opere, è qui richieda al committente la designazione del DL.
3) Se il DL è soggetto a responsabilità derivanti dall'appicazione di norme "a valle", il comune può ben richiedere di conoscere il nominativo del soggetto al quale eventualmente possono essere applicate le sanzioni.
Una piccola nota: A mio avviso, il parere legale, è sempre un parere sino a quanto non acquista valenza giuridica con sentenza in giudicato della Cassazione o qualche altro parere della Consiglio di Stato o della Consulta.
Il parere che hai avuto, sarà sicuramente autorevole, ma ad oggi non mi risulta alcuna autorizzazione o "chiarimento" legislativo ad eseguire opere private senza nomina (formale o non) del DL
gfrank
Re: DIRETTORE LAVORI si o no per DIA sostituzione serramenti ?
La questione che mi pongo io è solo normativa. Il parere legale non c'entra nulla con le sentenze, è solo il parere di un Avvocato "Urbanista" che constata che non esiste una norma che imponga la nomina del DL nei lavori privati. Io concordo con te gfrank cha alla fine lo si nomina sempre e basta. Ma come noti non riesci a dirmi: "devi nominare il DL perchè lo dice la norma X". E' diventata una "consuetudine" e poi a questa figura sono stati appioppate incombenze varie. Capisci che la differenza è sottile ma c'è. In sostanza manca un riferimento normativo certo che ne inquadri, requisiti (per esempio che debba essere un tecnico abilitato è ancora una tua deduzione non supportata da norme) compiti e responsabilità.
In tale incertezza normativa, si inquadra la mia ulteriore obiezione: per gli impianti ricadenti nel 37/08 non può esistere la figura del DL perchè in contrasto con il diritto dell'installatore di dirigersi, e produrre la dichiarazione di conformità (a sua firma)
In tale incertezza normativa, si inquadra la mia ulteriore obiezione: per gli impianti ricadenti nel 37/08 non può esistere la figura del DL perchè in contrasto con il diritto dell'installatore di dirigersi, e produrre la dichiarazione di conformità (a sua firma)
Re: DIRETTORE LAVORI si o no per DIA sostituzione serramenti ?
E' vero. Non c'è una legge imperativa che dica: devi nominarlo, punto e basta! Sono la conseguenza di varie attribuzioni, che impongono (anche a posteriori) la sua nomina.
Ma questo è una costante del sistema normativo italiano, purtroppo. Prima fanno le leggi, le modifiche, la lettura come "combinato disposto", poi i regolamenti, poi i decreti attuativi, poi i chiarimenti ai decreti, poi le circolari interpretative, poi i pareri legali, poi ... poi... poi...
Ancora due osservazioni, e poi (vedi che anche io dico "poi"
) chiudo sull'argomento:
- anche le consuetidini, col tempo, hanno valore di legge .....
- l'esercizio di alcune professioni sono regolate dai decreti legislativi che hanno istituito i vari ordini professionali: le attività elencate nel regolamento professionale, possono essere esercitate solo dagli iscritti all'ordine. Infartti, la DL è richiamata nelle attività di ing/arch/geom/per.ind/ecc..., nei rispettivi campi di competenza, e se non sei iscritto a tali ordini, non poi esertitare tale attività
Sarà sempre una lettura a ritroso, ma se a fronte di adempimenti operativi, che comportano ad avere un DL, il DL sarà "scelto" o "nominato"
solo tra gli iscritti all'ordine attinente.
Ciao
gfrank
Ma questo è una costante del sistema normativo italiano, purtroppo. Prima fanno le leggi, le modifiche, la lettura come "combinato disposto", poi i regolamenti, poi i decreti attuativi, poi i chiarimenti ai decreti, poi le circolari interpretative, poi i pareri legali, poi ... poi... poi...

Ancora due osservazioni, e poi (vedi che anche io dico "poi"

- anche le consuetidini, col tempo, hanno valore di legge .....

- l'esercizio di alcune professioni sono regolate dai decreti legislativi che hanno istituito i vari ordini professionali: le attività elencate nel regolamento professionale, possono essere esercitate solo dagli iscritti all'ordine. Infartti, la DL è richiamata nelle attività di ing/arch/geom/per.ind/ecc..., nei rispettivi campi di competenza, e se non sei iscritto a tali ordini, non poi esertitare tale attività
Sarà sempre una lettura a ritroso, ma se a fronte di adempimenti operativi, che comportano ad avere un DL, il DL sarà "scelto" o "nominato"

Ciao
gfrank
Re: DIRETTORE LAVORI si o no per DIA sostituzione serramenti ?
Si gfrank il tuo ragionamento è sensato. Mi piacerebbe che andrea, che colgo l'occasione per salutare (la mia mail Andrea è rimasta la stessa) ci tenesse aggiornati sul caso.
Re: DIRETTORE LAVORI si o no per DIA sostituzione serramenti ?
Scusatemi se insisto, ma questa interessante discussione può portare alla conclusione, per me fuorviante, che la figura del DL non esiste e se viene richiesto è solo per consuetudine.
Anche se così fosse (però in tutti i REC comunali che ho visto esiste la figura del DL, per l'inizio dei lavori, nel cartello cantiere, .... ) per me è una figura indispensabile.
Non riesco a immaginere come si possa eseguire un opera senza il DL, che è una garanzia sia per il committente che per il comune.
Facendo un esempio, anche nel caso di DIA per la sostituzione di finestre, la normativa di zona potrebbe vietare l'impiego di certi materiali.
Qualora l'intervento venisse eseguito in difformità, che è il progettista o il tecnico abilitato che rilascia il collaudo finale ?
Se c'è un DL il committente e il comune sanno con chi predersela
.
Vorrei evidenziale ancora una volta che si parla DL generale/architeetttonico, non di DL degli impianti (che vedo spesso tirato in ballo da danilo), questa si figura non interessante per il Comune.
Per questo consiglierei ad andrea di stupire il tenico indisponente con un gesto distensivo ...e si toglie un pensiero.
Anche se così fosse (però in tutti i REC comunali che ho visto esiste la figura del DL, per l'inizio dei lavori, nel cartello cantiere, .... ) per me è una figura indispensabile.
Non riesco a immaginere come si possa eseguire un opera senza il DL, che è una garanzia sia per il committente che per il comune.
Facendo un esempio, anche nel caso di DIA per la sostituzione di finestre, la normativa di zona potrebbe vietare l'impiego di certi materiali.
Qualora l'intervento venisse eseguito in difformità, che è il progettista o il tecnico abilitato che rilascia il collaudo finale ?
Se c'è un DL il committente e il comune sanno con chi predersela

Vorrei evidenziale ancora una volta che si parla DL generale/architeetttonico, non di DL degli impianti (che vedo spesso tirato in ballo da danilo), questa si figura non interessante per il Comune.
Per questo consiglierei ad andrea di stupire il tenico indisponente con un gesto distensivo ...e si toglie un pensiero.
Re: DIRETTORE LAVORI si o no per DIA sostituzione serramenti ?
Caro Tiziano
per me non è un problema apporre uno timbro con una firma, per fare felice il responsabile dell'ufficio tecnico.
Prediligo la pragmaticità alla difesa di inutili posizioni di orgoglio personali.
Il punto è che mi PIACE sapere cosa è giusto o cosa è sbagliato, cosa è corretto e cosa è scorretto, cosa è richiesto e cosa no. A prescindere dalle posizioni e interpretazioni personali.
Mi scoccia un sacco quando mi impongono cose che non ritengo necessarie. Come un tecnico non può fare quello che vuole, nemmeno un amministratore può alzarsi la mattina e richiedere cose non necessarie.
E se ho torto sono il primo a ringraziare chi mi ha corretto e mi consentirà di NON sbagliare più in futuro.
Tutto qui
per me non è un problema apporre uno timbro con una firma, per fare felice il responsabile dell'ufficio tecnico.
Prediligo la pragmaticità alla difesa di inutili posizioni di orgoglio personali.
Il punto è che mi PIACE sapere cosa è giusto o cosa è sbagliato, cosa è corretto e cosa è scorretto, cosa è richiesto e cosa no. A prescindere dalle posizioni e interpretazioni personali.

Mi scoccia un sacco quando mi impongono cose che non ritengo necessarie. Come un tecnico non può fare quello che vuole, nemmeno un amministratore può alzarsi la mattina e richiedere cose non necessarie.
E se ho torto sono il primo a ringraziare chi mi ha corretto e mi consentirà di NON sbagliare più in futuro.
Tutto qui
Re: DIRETTORE LAVORI si o no per DIA sostituzione serramenti ?
Si tizcor "sapere con chi prendersela" è una posizione che non mi piace tanto. Se c'è un progetto fatto bene e un impresa seria che lo segue perchè il tecnico dell'impresa non può firmare i documenti finali che servono? E' quello che si fa con gli impianti. Chissà perchè il privato deve essere spinto a nominare un terzo professionistra, per garantire che cosa? Avanti con questo ragionamento ne nominiamo anche un quarto, il DL Generale che controlla il DL e via di questo passo, così quando c'è da "prendersela" con qualcuno, non saprai mai chi ha sbagliato.
Re: DIRETTORE LAVORI si o no per DIA sostituzione serramenti ?
Andrea, condivido quello che dici e fai bene. Ti ho dato quel consiglio perché ritengo che una prova di forza sia controproducente.
Posso sbagliare, ma ho cercato di spiegare perché ritengo sempre necessaria la nomina del DL. Non è per fare felice un tecnico, ma per assicurare che i lavori vengano eseguiti come da progetto.
Considera che se poi rilasci il certificato di collaudo finale, l'incarico te lo sei comunque assunto.
Purtroppo, di interpretazioni arbitrarie e di omissioni ne vedo tutti i giorni, ben più gravi.
Danilo, ho meso la faccina,
"sapere con chi prendersela"= ad ognuno le proprie responsabilità
L'art. 15 del 311 distingue le varie figure:
Il professionista qualificato (chi firma la legge 10 e, in futuro, l'ACE)
Il direttore dei lavori (l'unico, non ci sono altri, lo sceglie il proprietario e deve essere un tecnico abilitato, a fine lavori assevera l'AQE)
Il proprietario o il conduttore
L'operatore incaricato del controllo e manutenzione
Il costruttore
vedi anche:
http://www.cornaviera.it/pagina.asp?codice=sanzioni
Ciao e buon lavoro a tutti.
Posso sbagliare, ma ho cercato di spiegare perché ritengo sempre necessaria la nomina del DL. Non è per fare felice un tecnico, ma per assicurare che i lavori vengano eseguiti come da progetto.
Considera che se poi rilasci il certificato di collaudo finale, l'incarico te lo sei comunque assunto.
Purtroppo, di interpretazioni arbitrarie e di omissioni ne vedo tutti i giorni, ben più gravi.
Danilo, ho meso la faccina,

"sapere con chi prendersela"= ad ognuno le proprie responsabilità
L'art. 15 del 311 distingue le varie figure:
Il professionista qualificato (chi firma la legge 10 e, in futuro, l'ACE)
Il direttore dei lavori (l'unico, non ci sono altri, lo sceglie il proprietario e deve essere un tecnico abilitato, a fine lavori assevera l'AQE)
Il proprietario o il conduttore
L'operatore incaricato del controllo e manutenzione
Il costruttore
vedi anche:
http://www.cornaviera.it/pagina.asp?codice=sanzioni
Ciao e buon lavoro a tutti.