Sostituzione pompe di calore > 12 kW
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Sostituzione pompe di calore > 12 kW
Buongiorno
in Emilia Romagna (ma la norma discende da quella nazionale) nel glossario dell'edilizia libera si trova la seguente dicitura: sono edilizia libera le
"Pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW. Interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 2)"
Quindi sembrerebbe che la sostituzione di una pompa di calore sopra i 12 kW richiederebbe un titolo edilizio, il che mi pare un po' strano, tenendo conto che sempre nel glossario è riportata come edilizia libera anche:
"Impianto di climatizzazione. Installazione, adeguamento, integrazione, efficientamento (comprese le opere correlate di canalizzazione) e/o messa a norma" e a mio parere la sostituzione di una pompa di calore anche sopra i 12 kW potrebbe rientrare in questa definizione.
Qualcuno si è già "scontrato" con questo problema?
Grazie
in Emilia Romagna (ma la norma discende da quella nazionale) nel glossario dell'edilizia libera si trova la seguente dicitura: sono edilizia libera le
"Pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW. Interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 2)"
Quindi sembrerebbe che la sostituzione di una pompa di calore sopra i 12 kW richiederebbe un titolo edilizio, il che mi pare un po' strano, tenendo conto che sempre nel glossario è riportata come edilizia libera anche:
"Impianto di climatizzazione. Installazione, adeguamento, integrazione, efficientamento (comprese le opere correlate di canalizzazione) e/o messa a norma" e a mio parere la sostituzione di una pompa di calore anche sopra i 12 kW potrebbe rientrare in questa definizione.
Qualcuno si è già "scontrato" con questo problema?
Grazie
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Re: Sostituzione pompe di calore > 12 kW
GLOSSARIO - EDILIZIA LIBERA
(ai sensi dell’ art 1, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.222
(ai sensi dell’ art 1, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.222
Quindi è tutto regolare.1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, lettera a), le parole «, ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW» sono soppresse;
2) al comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:
«a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;»;
Occhio che si parla di INSTALLAZIONE e di pompe di calore ARIA ARIA.la sostituzione di una pompa di calore anche sopra i 12 kW
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Sostituzione pompe di calore > 12 kW
Quindi le nuove installazione di pompe di calore aria aria sopra i 12 kW richiedono una cila?
Mentre ad esempio la mera sostituzione di una pompa di calore anche sopra i 12 kW è edilizia libera?
Continuo a non capire però la necessità di fare questa specificazione per le pompe di calore aria aria: e le pompe di calore idroniche?e le caldaie di qualsiasi potenza?
Mentre ad esempio la mera sostituzione di una pompa di calore anche sopra i 12 kW è edilizia libera?
Continuo a non capire però la necessità di fare questa specificazione per le pompe di calore aria aria: e le pompe di calore idroniche?e le caldaie di qualsiasi potenza?
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Re: Sostituzione pompe di calore > 12 kW
Neanchio. Ma le leggi non vanno capite, vanno applicate.NicGia85 ha scritto: mer dic 21, 2022 01:39 Continuo a non capire però la necessità di fare questa specificazione per le pompe di calore aria aria
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Sostituzione pompe di calore > 12 kW
Per appliccarle correttamente vanno capite. E questo punto non è per niente chiaro.
Re: Sostituzione pompe di calore > 12 kW
Purtroppo in questi casi vige la "regola": «Paese che vai, norma (o istruttore) che trovi...» Di base sarebbe edilizia libera ma la norma ovviamente è scritta in modo largamente interpretabile.NicGia85 ha scritto: mer dic 21, 2022 01:39 Quindi le nuove installazione di pompe di calore aria aria sopra i 12 kW richiedono una cila?
Mentre ad esempio la mera sostituzione di una pompa di calore anche sopra i 12 kW è edilizia libera?
Continuo a non capire però la necessità di fare questa specificazione per le pompe di calore aria aria: e le pompe di calore idroniche?e le caldaie di qualsiasi potenza?
Dalle mie parti interventi che non prevedono la modifica sostanziale dal punto di vista di una "trasformazione urbanisticamente rilevante" (es. modifica del layout interno) se si provasse a presentare una CILA per sola sost. generatore, questa verrebbe rigettata...
E di fatto la logica ci sarebbe, sia rispetto al Glossario Edilizia Libera, che rispetto alla irrilevanza dell'intervento in sè.
Re: Sostituzione pompe di calore > 12 kW
Non avevo notato che il glossario parlasse di pdc aria-aria. Quindi di fatto si rischierebbe che una pdc aria-aria sia edilizia libera mentre una pdc aria-acqua richieda una cila. Leggi scritte sempre molto bene..
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Re: Sostituzione pompe di calore > 12 kW
In realtà serve una cila per tutto, tranne che per i piccoli split aria/aria. E' questa la ratio della legge.ponca ha scritto: mer dic 21, 2022 08:57 Non avevo notato che il glossario parlasse di pdc aria-aria. Quindi di fatto si rischierebbe che una pdc aria-aria sia edilizia libera mentre una pdc aria-acqua richieda una cila. Leggi scritte sempre molto bene..
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Sostituzione pompe di calore > 12 kW
Per me la mera sostituzione ricade in edilizia libera, dove dice "Impianto di climatizzazione. Installazione, adeguamento, integrazione, efficientamento (comprese le opere correlate di canalizzazione) e/o messa a norma".NoNickName ha scritto: mer dic 21, 2022 09:30In realtà serve una cila per tutto, tranne che per i piccoli split aria/aria. E' questa la ratio della legge.ponca ha scritto: mer dic 21, 2022 08:57 Non avevo notato che il glossario parlasse di pdc aria-aria. Quindi di fatto si rischierebbe che una pdc aria-aria sia edilizia libera mentre una pdc aria-acqua richieda una cila. Leggi scritte sempre molto bene..
Anche perchè persino il DGR 1383/2020 dell'Emilia Romagna (requisiti minimi) dice che in caso di sotituzione di generatore fino a 35 kW la legge 10 non va depositata in comune (in quanto non c'è pratica da presentare). Quindi non vedo perchè questo non debba valere anche per le pompe di calore.
L'interpretazione che mi sono dato (anche se la norma non dice proprio così) è che la SOSTITUZIONE di generatori esistenti sia sempre edilziia libera, mentre la nuova installazione non lo è; tranne per la nuova installazione di pompe di calore aria aria fino a 12 kW alle qualihanno concesso di essere edilizia libera anche nel caso di nuova installazione. Ma è una interpretazione per cercare di non sanare i due commi della legge in contrasto fra loro.
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Re: Sostituzione pompe di calore > 12 kW
Non sono affatto in contrasto. Dice esattamente questo. Dubbi zero.NicGia85 ha scritto: mer dic 21, 2022 09:55 L'interpretazione che mi sono dato (anche se la norma non dice proprio così) è che la SOSTITUZIONE di generatori esistenti sia sempre edilziia libera, mentre la nuova installazione non lo è; tranne per la nuova installazione di pompe di calore aria aria fino a 12 kW alle qualihanno concesso di essere edilizia libera anche nel caso di nuova installazione. Ma è una interpretazione per cercare di non sanare i due commi della legge in contrasto fra loro.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Sostituzione pompe di calore > 12 kW
Scusa, ma non dice proprio la stessa cosa, perchè in edilizia libera usa il termine "Impianto di climatizzazione. Installazione.... " che è lo stesso termine usato per le pompe di calore sotto ai 12 kW. Quindi se il termine "installazione" vale come "nuova installazione" allora qualsiasi nuova installazione di impianto sarebbe edilizia libera. C'è poca chiarezza in ogni caso, se no non saremmo qui a discuterne.
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Re: Sostituzione pompe di calore > 12 kW
Se le palline sono rosse
mettile nel cesto A
altrimenti tutte le palline
mettile nel cesto B
stop
Siccome le rosse le hai già messe nel cesto A, tutte le palline equivalgono a tutte le palline rimanenti.
Ergo, se sono installazioni pdc aria aria < 12kW o sostituzione, edilizia libera altrimenti cila.
mettile nel cesto A
altrimenti tutte le palline
mettile nel cesto B
stop
Siccome le rosse le hai già messe nel cesto A, tutte le palline equivalgono a tutte le palline rimanenti.
Ergo, se sono installazioni pdc aria aria < 12kW o sostituzione, edilizia libera altrimenti cila.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Sostituzione pompe di calore > 12 kW
ma sbaglio o anche nel glossario c'è una colonna "categorie di intervento" (categorie dellla colonna del glossario..) in cui vengono poste condizioni: manutenzione ordinaria, pompe, barriere, ecc..
quindi visto che quella "Installazione, adeguamento, integrazione, efficientamento.." a cui ti riferisci è con condizione manutenzione ordinaria, a prescindere di quel che sia installazione, adeguamento..., non dovresti prima verificare che l'intervento ricada in manutenzione ordinaria ?
non credo che tu possa stabilire se installazione pdc, acqua terra aria, 1-3000 kw, sia oppure no manutenzione ordinaria tramite il glossario, giusto ?
quindi di conseguenza, secondo me, non credo tu possa stabilire se installazione pdc, acqua terra aria, 1-3000 kw, sia oppure no edilizia libera tramite il glossario (in quanto prima devi verificare se si tratti di manutenzione ordinaria) giusto?
ho come l'impressione che non azzecchi la successione degli step..
non credo che per capire se un intervento necessiti oppure no di titolo, si debba guardare solo il golosissimo glossario liberi tutti (puoi, ma prima devi tornare sempre al t.u. 380 ed altri regolamenti region. comun..)
nel t.u. all'art.3 ci sono gli ambiti di intervento e se vedi non c'è l'ambito "edilizia libera" .
poi all'art.6 ...
se non ricordo male, ci sono casi in cui necessiterebbe comunque presentare exL10 anche se non necessita cila o altro titolo, ma posso sbagliare..
ricordo che ci sono pure discorsi sulla manutenzione ord o straord con altre definizioni nella 192/2005 per gli impianti..
installazione, nuova installazione, integrazione... dios mio, non mi fare pensare all'utilizzo di questi termini in tutte quelle porcherie contrastanti di vademecum enea definizioni da decreti, da norme tecniche, che prima o poi faccio le stragi..
che sia scritto tutto a czzo, sono d'accordo
quindi visto che quella "Installazione, adeguamento, integrazione, efficientamento.." a cui ti riferisci è con condizione manutenzione ordinaria, a prescindere di quel che sia installazione, adeguamento..., non dovresti prima verificare che l'intervento ricada in manutenzione ordinaria ?
non credo che tu possa stabilire se installazione pdc, acqua terra aria, 1-3000 kw, sia oppure no manutenzione ordinaria tramite il glossario, giusto ?
quindi di conseguenza, secondo me, non credo tu possa stabilire se installazione pdc, acqua terra aria, 1-3000 kw, sia oppure no edilizia libera tramite il glossario (in quanto prima devi verificare se si tratti di manutenzione ordinaria) giusto?
ho come l'impressione che non azzecchi la successione degli step..
non credo che per capire se un intervento necessiti oppure no di titolo, si debba guardare solo il golosissimo glossario liberi tutti (puoi, ma prima devi tornare sempre al t.u. 380 ed altri regolamenti region. comun..)
nel t.u. all'art.3 ci sono gli ambiti di intervento e se vedi non c'è l'ambito "edilizia libera" .
poi all'art.6 ...
se non ricordo male, ci sono casi in cui necessiterebbe comunque presentare exL10 anche se non necessita cila o altro titolo, ma posso sbagliare..
ricordo che ci sono pure discorsi sulla manutenzione ord o straord con altre definizioni nella 192/2005 per gli impianti..
installazione, nuova installazione, integrazione... dios mio, non mi fare pensare all'utilizzo di questi termini in tutte quelle porcherie contrastanti di vademecum enea definizioni da decreti, da norme tecniche, che prima o poi faccio le stragi..
che sia scritto tutto a czzo, sono d'accordo
La Pantomimotecnica: tecnici matusalemme che ancora dopo anni ed anni non hanno preteso chiarezza e dettagli nelle norme e non le hanno chiare. Mah!
Re: Sostituzione pompe di calore > 12 kW
Probabilmente è come dici tu: SE il mio caso specifico di sostituzione (o nuova installazione) di generatore è considerabile manutenzione ordinaria, allora è edilizia libera, viceversa no; MENTRE per le pdc sotto i 12 kW, a prescindere che sia manutenzione ordinaria o no, è cmq edilizia libera.salvo118 ha scritto: mer dic 21, 2022 11:24 ma sbaglio o anche nel glossario c'è una colonna "categorie di intervento" (categorie dellla colonna del glossario..) in cui vengono poste condizioni: manutenzione ordinaria, pompe, barriere, ecc..
quindi visto che quella "Installazione, adeguamento, integrazione, efficientamento.." a cui ti riferisci è con condizione manutenzione ordinaria, a prescindere di quel che sia installazione, adeguamento..., non dovresti prima verificare che l'intervento ricada in manutenzione ordinaria ?
non credo che tu possa stabilire se installazione pdc, acqua terra aria, 1-3000 kw, sia oppure no manutenzione ordinaria tramite il glossario, giusto ?
quindi di conseguenza, secondo me, non credo .....
.....
che sia scritto tutto a czzo, sono d'accordo
Re: Sostituzione pompe di calore > 12 kW
Cercando un po', ho trovato questo Utilissimo riferimento normativo, molto recente: DLGS 199/2021, dove all'allegato II chiarisce senza dubbi la cosa.
Pompe di calore
Gli interventi di installazione e sostituzione di pompe di calore:
a) sono considerati attivita' di edilizia libera e sono eseguiti senza comunicazione da parte dell'interessato all'amministrazione comunale ne' titolo abilitativo quando:
i) riguardano pompe di calore con potenza termica utile nominale inferiore a 40 kW;
ii) sono ascrivibili al novero di interventi di manutenzione ordinaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
b) sono eseguiti previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, asseverata da un tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 2, del D.P.R. 380 del 2001, nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a). Per tale
comunicazione si utilizza il modulo di Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA), comprensiva dell'attestazione concernente l'autorizzazione paesaggistica e culturale ove richieste.
Finalmente sparisce il riferimto "pompe di calore aria-aria" e la potenza viene innalzata a 40 kW.
Pompe di calore
Gli interventi di installazione e sostituzione di pompe di calore:
a) sono considerati attivita' di edilizia libera e sono eseguiti senza comunicazione da parte dell'interessato all'amministrazione comunale ne' titolo abilitativo quando:
i) riguardano pompe di calore con potenza termica utile nominale inferiore a 40 kW;
ii) sono ascrivibili al novero di interventi di manutenzione ordinaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
b) sono eseguiti previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, asseverata da un tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 2, del D.P.R. 380 del 2001, nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a). Per tale
comunicazione si utilizza il modulo di Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA), comprensiva dell'attestazione concernente l'autorizzazione paesaggistica e culturale ove richieste.
Finalmente sparisce il riferimto "pompe di calore aria-aria" e la potenza viene innalzata a 40 kW.
Re: Sostituzione pompe di calore > 12 kW
okNicGia85 ha scritto: mer dic 21, 2022 14:02 Probabilmente è come dici tu: SE il mio caso specifico di sostituzione (o nuova installazione) di generatore è considerabile manutenzione ordinaria, allora è edilizia libera, viceversa no
quasiNicGia85 ha scritto: mer dic 21, 2022 14:02 MENTRE per le pdc sotto i 12 kW, a prescindere che sia manutenzione ordinaria o no, è cmq edilizia libera.
pdc aria/aria sotto 12 kw, a prescindere da cosa diavolo siano, CON APPOSITO INTERVENTO NORMATIVO sono state classificate ECCEZIONALMENTE come edilizia libera
forse ancora non ti sei deciso a leggere bene il t.u. 380 .. la lettera a-bis del comma 1 all'art.6 è stata inserita in più, di proposito..
altre pdc non aria/aria sotto o sopra 12kw e pdc aria/aria sopra 12kw, sono da verificare con i vari regolamenti cosa diamine siano..bisogna ricercare.. 192/2005 definizioni, t.u.380 definizioni, regolamenti ecc..
uhmm.. mi pare che il riepilogo banale della 199 (già noto) non sia stato ciò che abbia chiarito la cosa..NicGia85 ha scritto: mer dic 21, 2022 16:43 Cercando un po', ho trovato questo Utilissimo riferimento normativo, molto recente: DLGS 199/2021, dove all'allegato II chiarisce senza dubbi la cosa.
Pompe di calore
Gli interventi di installazione e sostituzione di pompe di calore:
a) sono considerati attivita' di edilizia libera e sono eseguiti senza comunicazione da parte dell'interessato all'amministrazione comunale ne' titolo abilitativo quando:
i) riguardano pompe di calore con potenza termica utile nominale inferiore a 40 kW;
ii) sono ascrivibili al novero di interventi di manutenzione ordinaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
b) sono eseguiti previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, asseverata da un tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 2, del D.P.R. 380 del 2001, nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a). Per tale
comunicazione si utilizza il modulo di Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA), comprensiva dell'attestazione concernente l'autorizzazione paesaggistica e culturale ove richieste.
Finalmente sparisce il riferimto "pompe di calore aria-aria" e la potenza viene innalzata a 40 kW.
ha solo introdotto in più questo limite 40kw, oltre il quale tutte le pdc, anche aria/aria, non sono più edilizia libera
ti vorrei far notare che c'è quella condizione ii) : sono ascrivibili al novero di interventi di manutenzione ordinaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
E quindi addirittura escluderebbe dall'edilizia libera gli interventi pdc aria/aria sotto i 12kw, quando in alcuni casi potrebbero essere classificati come manutenzione STRAORDINARIA per i quali comunque il t.u.380 stesso, li mette a prescindere, eccezionalmente, in edilizia libera, come fa anche il glossario..
Cioè:
mentre il riepilogo della 199 dà ok a edilizia libera solo "sotto 40kw" e solo nel "novero di interventi di manutenzione ordinaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"
lo stesso t.u.380, palesemente in contrasto, dà ok a edilizia libera anche nei casi in cui pdc aria/aria sotto i 12kw possano ricadere in manutenzione starordinaria, con l'apposita lettera a-bis del comma 1 dell'art.6
Ma si tratta solo di refuso..
infatti Pdc aria/aria sotto 12kw, anche in straordinaria, vanno di certo in edilizia libera.. ad eccezione forse in caso di vincoli paesaggistici..
La Pantomimotecnica: tecnici matusalemme che ancora dopo anni ed anni non hanno preteso chiarezza e dettagli nelle norme e non le hanno chiare. Mah!
Re: Sostituzione pompe di calore > 12 kW
I punti i e ii non devono verificarsi entrambi, ma sono alternativi.salvo118 ha scritto: mer dic 21, 2022 17:25okNicGia85 ha scritto: mer dic 21, 2022 14:02 Probabilmente è come dici tu: SE il mio caso specifico di sostituzione (o nuova installazione) di generatore è considerabile manutenzione ordinaria, allora è edilizia libera, viceversa no
quasiNicGia85 ha scritto: mer dic 21, 2022 14:02 MENTRE per le pdc sotto i 12 kW, a prescindere che sia manutenzione ordinaria o no, è cmq edilizia libera.
pdc aria/aria sotto 12 kw, a prescindere da cosa diavolo siano, CON APPOSITO INTERVENTO NORMATIVO sono state classificate ECCEZIONALMENTE come edilizia libera
forse ancora non ti sei deciso a leggere bene il t.u. 380 .. la lettera a-bis del comma 1 all'art.6 è stata inserita in più, di proposito..
altre pdc non aria/aria sotto o sopra 12kw e pdc aria/aria sopra 12kw, sono da verificare con i vari regolamenti cosa diamine siano..bisogna ricercare.. 192/2005 definizioni, t.u.380 definizioni, regolamenti ecc..
uhmm.. mi pare che il riepilogo banale della 199 (già noto) non sia stato ciò che abbia chiarito la cosa..NicGia85 ha scritto: mer dic 21, 2022 16:43 Cercando un po', ho trovato questo Utilissimo riferimento normativo, molto recente: DLGS 199/2021, dove all'allegato II chiarisce senza dubbi la cosa.
Pompe di calore
Gli interventi di installazione e sostituzione di pompe di calore:
a) sono considerati attivita' di edilizia libera e sono eseguiti senza comunicazione da parte dell'interessato all'amministrazione comunale ne' titolo abilitativo quando:
i) riguardano pompe di calore con potenza termica utile nominale inferiore a 40 kW;
ii) sono ascrivibili al novero di interventi di manutenzione ordinaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
b) sono eseguiti previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, asseverata da un tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 2, del D.P.R. 380 del 2001, nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a). Per tale
comunicazione si utilizza il modulo di Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA), comprensiva dell'attestazione concernente l'autorizzazione paesaggistica e culturale ove richieste.
Finalmente sparisce il riferimto "pompe di calore aria-aria" e la potenza viene innalzata a 40 kW.
ha solo introdotto in più questo limite 40kw, oltre il quale tutte le pdc, anche aria/aria, non sono più edilizia libera
ti vorrei far notare che c'è quella condizione ii) : sono ascrivibili al novero di interventi di manutenzione ordinaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
E quindi addirittura escluderebbe dall'edilizia libera gli interventi pdc aria/aria sotto i 12kw, quando in alcuni casi potrebbero essere classificati come manutenzione STRAORDINARIA per i quali comunque il t.u.380 stesso, li mette a prescindere, eccezionalmente, in edilizia libera, come fa anche il glossario..
Cioè:
mentre il riepilogo della 199 dà ok a edilizia libera solo "sotto 40kw" e solo nel "novero di interventi di manutenzione ordinaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"
lo stesso t.u.380, palesemente in contrasto, dà ok a edilizia libera anche nei casi in cui pdc aria/aria sotto i 12kw possano ricadere in manutenzione starordinaria, con l'apposita lettera a-bis del comma 1 dell'art.6
Ma si tratta solo di refuso..
infatti Pdc aria/aria sotto 12kw, anche in straordinaria, vanno di certo in edilizia libera.. ad eccezione forse in caso di vincoli paesaggistici..
Re: Sostituzione pompe di calore > 12 kW
da cosa lo deduci ?NicGia85 ha scritto: mer dic 21, 2022 17:53I punti i e ii non devono verificarsi entrambi, ma sono alternativi.salvo118 ha scritto: mer dic 21, 2022 17:25okNicGia85 ha scritto: mer dic 21, 2022 14:02 Probabilmente è come dici tu: SE il mio caso specifico di sostituzione (o nuova installazione) di generatore è considerabile manutenzione ordinaria, allora è edilizia libera, viceversa no
quasiNicGia85 ha scritto: mer dic 21, 2022 14:02 MENTRE per le pdc sotto i 12 kW, a prescindere che sia manutenzione ordinaria o no, è cmq edilizia libera.
pdc aria/aria sotto 12 kw, a prescindere da cosa diavolo siano, CON APPOSITO INTERVENTO NORMATIVO sono state classificate ECCEZIONALMENTE come edilizia libera
forse ancora non ti sei deciso a leggere bene il t.u. 380 .. la lettera a-bis del comma 1 all'art.6 è stata inserita in più, di proposito..
altre pdc non aria/aria sotto o sopra 12kw e pdc aria/aria sopra 12kw, sono da verificare con i vari regolamenti cosa diamine siano..bisogna ricercare.. 192/2005 definizioni, t.u.380 definizioni, regolamenti ecc..
uhmm.. mi pare che il riepilogo banale della 199 (già noto) non sia stato ciò che abbia chiarito la cosa..NicGia85 ha scritto: mer dic 21, 2022 16:43 Cercando un po', ho trovato questo Utilissimo riferimento normativo, molto recente: DLGS 199/2021, dove all'allegato II chiarisce senza dubbi la cosa.
Pompe di calore
Gli interventi di installazione e sostituzione di pompe di calore:
a) sono considerati attivita' di edilizia libera e sono eseguiti senza comunicazione da parte dell'interessato all'amministrazione comunale ne' titolo abilitativo quando:
i) riguardano pompe di calore con potenza termica utile nominale inferiore a 40 kW;
ii) sono ascrivibili al novero di interventi di manutenzione ordinaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
b) sono eseguiti previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, asseverata da un tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 2, del D.P.R. 380 del 2001, nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a). Per tale
comunicazione si utilizza il modulo di Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA), comprensiva dell'attestazione concernente l'autorizzazione paesaggistica e culturale ove richieste.
Finalmente sparisce il riferimto "pompe di calore aria-aria" e la potenza viene innalzata a 40 kW.
ha solo introdotto in più questo limite 40kw, oltre il quale tutte le pdc, anche aria/aria, non sono più edilizia libera
ti vorrei far notare che c'è quella condizione ii) : sono ascrivibili al novero di interventi di manutenzione ordinaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
E quindi addirittura escluderebbe dall'edilizia libera gli interventi pdc aria/aria sotto i 12kw, quando in alcuni casi potrebbero essere classificati come manutenzione STRAORDINARIA per i quali comunque il t.u.380 stesso, li mette a prescindere, eccezionalmente, in edilizia libera, come fa anche il glossario..
Cioè:
mentre il riepilogo della 199 dà ok a edilizia libera solo "sotto 40kw" e solo nel "novero di interventi di manutenzione ordinaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"
lo stesso t.u.380, palesemente in contrasto, dà ok a edilizia libera anche nei casi in cui pdc aria/aria sotto i 12kw possano ricadere in manutenzione starordinaria, con l'apposita lettera a-bis del comma 1 dell'art.6
Ma si tratta solo di refuso..
infatti Pdc aria/aria sotto 12kw, anche in straordinaria, vanno di certo in edilizia libera.. ad eccezione forse in caso di vincoli paesaggistici..
mi sembra un po' strano questo salto da 12 a 40 kw.. e anche l'apertura totale fino a 40 kw per tutte le altre pdc non aria-aria che prima, ammesso non rientrassero in manutenzione ordinaria, non erano in edilizia libera, neanche di mezzo kw, no?
però non so.. non si sa mai.. potrebbe anche essere..
se hai trovato delle fonti attendibili su quel che dici potresti condividere, cortesemente?
altri pensano che siano alternativi?
La Pantomimotecnica: tecnici matusalemme che ancora dopo anni ed anni non hanno preteso chiarezza e dettagli nelle norme e non le hanno chiare. Mah!
Re: Sostituzione pompe di calore > 12 kW
immagino tu lo dica in base a come è scritta la lettera b.. "..nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a).."salvo118 ha scritto: mer dic 21, 2022 21:10da cosa lo deduci ?NicGia85 ha scritto: mer dic 21, 2022 17:53I punti i e ii non devono verificarsi entrambi, ma sono alternativi.salvo118 ha scritto: mer dic 21, 2022 17:25
ok
quasi
pdc aria/aria sotto 12 kw, a prescindere da cosa diavolo siano, CON APPOSITO INTERVENTO NORMATIVO sono state classificate ECCEZIONALMENTE come edilizia libera
forse ancora non ti sei deciso a leggere bene il t.u. 380 .. la lettera a-bis del comma 1 all'art.6 è stata inserita in più, di proposito..
altre pdc non aria/aria sotto o sopra 12kw e pdc aria/aria sopra 12kw, sono da verificare con i vari regolamenti cosa diamine siano..bisogna ricercare.. 192/2005 definizioni, t.u.380 definizioni, regolamenti ecc..
uhmm.. mi pare che il riepilogo banale della 199 (già noto) non sia stato ciò che abbia chiarito la cosa..
ha solo introdotto in più questo limite 40kw, oltre il quale tutte le pdc, anche aria/aria, non sono più edilizia libera
ti vorrei far notare che c'è quella condizione ii) : sono ascrivibili al novero di interventi di manutenzione ordinaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
E quindi addirittura escluderebbe dall'edilizia libera gli interventi pdc aria/aria sotto i 12kw, quando in alcuni casi potrebbero essere classificati come manutenzione STRAORDINARIA per i quali comunque il t.u.380 stesso, li mette a prescindere, eccezionalmente, in edilizia libera, come fa anche il glossario..
Cioè:
mentre il riepilogo della 199 dà ok a edilizia libera solo "sotto 40kw" e solo nel "novero di interventi di manutenzione ordinaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"
lo stesso t.u.380, palesemente in contrasto, dà ok a edilizia libera anche nei casi in cui pdc aria/aria sotto i 12kw possano ricadere in manutenzione starordinaria, con l'apposita lettera a-bis del comma 1 dell'art.6
Ma si tratta solo di refuso..
infatti Pdc aria/aria sotto 12kw, anche in straordinaria, vanno di certo in edilizia libera.. ad eccezione forse in caso di vincoli paesaggistici..
mi sembra un po' strano questo salto da 12 a 40 kw.. e anche l'apertura totale fino a 40 kw per tutte le altre pdc non aria-aria che prima, ammesso non rientrassero in manutenzione ordinaria, non erano in edilizia libera, neanche di mezzo kw, no?
però non so.. non si sa mai.. potrebbe anche essere..
se hai trovato delle fonti attendibili su quel che dici potresti condividere, cortesemente?
altri pensano che siano alternativi?
ma mi sembra un po' poco..
invece mi sembra veramente molto ciò che implicherebbe se fossero alternative quelle condizioni..
si scatenerebbe l'inferno col t.u. 380 ..
altrimenti avrebbero dovuto modificare il tu380 ad hoc per introdurre tali modifiche del 199..
capisci che se non presentassi titolo per una pdc non aria o aria sopra i 12kw, con intervento rientrante in manutenzione straordinaria, tutti coloro che si basano sul tu380, ti verrebbero a cercare il titolo..
non posso credere che abbiano generato una simile situazione..
io penso che se fossero state condizioni alternative avrebbero modificato anche il tu380, altrimenti delirio..
penso più che si tratti di un refuso per mancato collegamento di tutti punti, come dicevo prima..
poi boh.. solite cose..
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Re: Sostituzione pompe di calore > 12 kW
Si tratta di enumerazione delle condizioni che devono verificarsi perché il comma sia applicabile.
Scritto con il c**o, ma le condizioni devono verificarsi entrambe, anche perché la manutenzione ordinaria è sempre stata edilizia libera.
Inoltre il 380/01 è un testo unico dell'edilizia, e l'articolo 6) comma 2 lettera a bis) è ancora in vigore (testo consolidato al 23/9/22), quindi rimane in essere quanto da me scritto nella prima risposta. Il resto è fuffa.
Scritto con il c**o, ma le condizioni devono verificarsi entrambe, anche perché la manutenzione ordinaria è sempre stata edilizia libera.
Inoltre il 380/01 è un testo unico dell'edilizia, e l'articolo 6) comma 2 lettera a bis) è ancora in vigore (testo consolidato al 23/9/22), quindi rimane in essere quanto da me scritto nella prima risposta. Il resto è fuffa.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Sostituzione pompe di calore > 12 kW
L'argomento più delicato poi sarebbe capire se l'installazione di una pdc eseguita in edilizia libera può essere considerata manutenzione straordinaria e avere la cessione (io direi di no ma ne sono state fatte migliaia di pratiche così).
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Re: Sostituzione pompe di calore > 12 kW
Installazione è installazione, manutenzione è manutenzione.ponca ha scritto: gio dic 22, 2022 08:34 l'installazione di una pdc eseguita in edilizia libera può essere considerata manutenzione straordinaria
Come si possa considerare l'installazione una manutenzione è oltre le mie capacità.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Sostituzione pompe di calore > 12 kW
vabbe.. non hai letto mezza lettera della discussione.. forse il titolo..ponca ha scritto: gio dic 22, 2022 08:34 L'argomento più delicato poi sarebbe capire se l'installazione di una pdc eseguita in edilizia libera può essere considerata manutenzione straordinaria e avere la cessione (io direi di no ma ne sono state fatte migliaia di pratiche così).
e poi questa cosa è arcaica, discussa 100000 volte.. l'abbiamo già visto nella discussione che anche se un intervento può essere eseguito in edilizia libera, non è detto che si tratti di manutenzione ordinaria.., (si evince anche dalla guida ade bonuscasa), vai a vedere t.u.380 art.6 .., cerchiamo di fare una giusta successione degli step.., non tramandiamo sempre la confusione alle nuove generazioni..
poi a prescindere, per il bonuscasa le pdc rientrano pure nella lettera h), art.16bis, Testo unico del 22 dicembre 1986 n. 917 ..
basta.. non dilunghiamoci oltre su questo che non mi sembra proprio il più delicato..
Invece lasciando perdere il piccione scioltoso con le sue supercazzole che deve mandare in vacca sempre tutto e tutti, esorterei NicGia85 a continuare la sua teoria qualora avesse degli elementi in più che ci possano chiarire la faccenda..
grazie
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