Legge 10 necessariamente contestuale alla CILAS?
Moderatore: Edilclima
Legge 10 necessariamente contestuale alla CILAS?
Buonasera a tutti. Posto che se metto un metro quadro di EPS devo fare la Legge 10 e posto che la pratica CILAS nei vari sportelli telematici va avanti anche senza Legge 10, è stata prassi credo abbastanza diffusa negli ultimi mesi depositare la CILAS e integrare successivamente la Legge 10.
Mi trovo ora con un "commissioner" che fatica ad accettare questa situazione per una certa pratica e chiede, per accettare la cessione del credito, di fornire evidenza che la Legge 10 sia stata presentata contestualmente alla CILAS.
Avete affrontato situazioni dello stesso tipo? In una ricerca di argomentazioni per rispondere al commissioner (attenzione, sono d'accordo che sarebbe stato più intelligente presentarla contestualmente, di fatto però non è stato fatto e quei crediti devono essere ceduti) è banale dimostrare che la CILAS non ha tra i suoi allegati obbligatori la Legge 10 e ugualmente che per l'intervento in questione la Legge 10 è obbligatoria, invece non riesco a trovare nulla che metta queste due cose in una sequenza temporale.
Mi date un mano?
Grazie.
Mi trovo ora con un "commissioner" che fatica ad accettare questa situazione per una certa pratica e chiede, per accettare la cessione del credito, di fornire evidenza che la Legge 10 sia stata presentata contestualmente alla CILAS.
Avete affrontato situazioni dello stesso tipo? In una ricerca di argomentazioni per rispondere al commissioner (attenzione, sono d'accordo che sarebbe stato più intelligente presentarla contestualmente, di fatto però non è stato fatto e quei crediti devono essere ceduti) è banale dimostrare che la CILAS non ha tra i suoi allegati obbligatori la Legge 10 e ugualmente che per l'intervento in questione la Legge 10 è obbligatoria, invece non riesco a trovare nulla che metta queste due cose in una sequenza temporale.
Mi date un mano?
Grazie.
Re: Legge 10 necessariamente contestuale alla CILAS?
La prassi di cui parli è una cattiva prassi ed il commissioner ha ragione.
Leggi l'art.8 comma 1 del D.Lgs. 192/05 (ma la stessa previsione c'era già con l'art.28 della L.10/1991):
"....deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti o alla domanda di concessione edilizia acquisizione del titolo abitativo."
Va da se che se si presenta una CILAS con data inizio lavori contestuale o di lì a poco ed i lavori sono ovviamente di Ecobonus, quindi soggetti alla relazione in questione, questa deve essere presentata contestualmente.
Leggi l'art.8 comma 1 del D.Lgs. 192/05 (ma la stessa previsione c'era già con l'art.28 della L.10/1991):
"....deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti o alla domanda di concessione edilizia acquisizione del titolo abitativo."
Va da se che se si presenta una CILAS con data inizio lavori contestuale o di lì a poco ed i lavori sono ovviamente di Ecobonus, quindi soggetti alla relazione in questione, questa deve essere presentata contestualmente.
Re: Legge 10 necessariamente contestuale alla CILAS?
Io protocollo tutto insieme inserendo la L10 tra gli allegati facoltativi della Cilas, ma ci sono comuni dove per protocollare la L10 devi inserire il protocollo del titolo abilitativo a cui fa riferimento ( Perugia) quindi per forza va protocollata in un secondo momentoTerminus ha scritto: ↑mar ago 30, 2022 20:29 La prassi di cui parli è una cattiva prassi ed il commissioner ha ragione.
Leggi l'art.8 comma 1 del D.Lgs. 192/05 (ma la stessa previsione c'era già con l'art.28 della L.10/1991):
"....deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti o alla domanda di concessione edilizia acquisizione del titolo abitativo."
Va da se che se si presenta una CILAS con data inizio lavori contestuale o di lì a poco ed i lavori sono ovviamente di Ecobonus, quindi soggetti alla relazione in questione, questa deve essere presentata contestualmente.
Re: Legge 10 necessariamente contestuale alla CILAS?
la legge dice che la legge 10 si presenta con la domanda di titolo abilitativo oppure all'inizio lavori. se devi cedere un SAL i lavori saranno certamente iniziati, quindi la legge 10 sarà stata presentata, quindi risponderei al verificatore che la L10 è stata presentata in data X, contestualmente all'inizio lavori, come previsto dall'articolo citato da terminus
Re: Legge 10 necessariamente contestuale alla CILAS?
Da prassi (confermato dalla illuminante indicazione normativa di Terminus che ringrazio) la relazione ex. Legge 10 si presenta "Prima dell'inizio lavori", nulla vieta di inviarla anche non contestualmente al deposito della CILAS purché poi ci sia coerenza tra la data indicata nel titolo e quella del deposito.std2souc ha scritto: ↑mar ago 30, 2022 20:05 Buonasera a tutti. Posto che se metto un metro quadro di EPS devo fare la Legge 10 e posto che la pratica CILAS nei vari sportelli telematici va avanti anche senza Legge 10, è stata prassi credo abbastanza diffusa negli ultimi mesi depositare la CILAS e integrare successivamente la Legge 10.
Mi trovo ora con un "commissioner" che fatica ad accettare questa situazione per una certa pratica e chiede, per accettare la cessione del credito, di fornire evidenza che la Legge 10 sia stata presentata contestualmente alla CILAS.
Avete affrontato situazioni dello stesso tipo? In una ricerca di argomentazioni per rispondere al commissioner (attenzione, sono d'accordo che sarebbe stato più intelligente presentarla contestualmente, di fatto però non è stato fatto e quei crediti devono essere ceduti) è banale dimostrare che la CILAS non ha tra i suoi allegati obbligatori la Legge 10 e ugualmente che per l'intervento in questione la Legge 10 è obbligatoria, invece non riesco a trovare nulla che metta queste due cose in una sequenza temporale.
Mi date un mano?
Grazie.
Nella maggioranza dei casi abbiamo proceduto sin'ora in questo modo.
Non essendo riferimento normativo contrario il "commissioner" non può di certo pretendere o peggio legiferare in merito.
Peraltro ci sono comuni ove il deposito si effettua presso specifico ufficio, disgiunto da quello presso il quale si protocolla il titolo edilizio.
Re: Legge 10 necessariamente contestuale alla CILAS?
Guarda ti assicuro che il fatto che sia una cattiva prassi l'ho già ampiamente digerito. Perché se nella parte in corsivo mi citi "contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori" e poi mi distingui la presentazione della CILAS dalla data di inizio dei lavori? Non riesco a cogliere questa finezza nelle righe della legge.Terminus ha scritto: ↑mar ago 30, 2022 20:29 La prassi di cui parli è una cattiva prassi ed il commissioner ha ragione.
Leggi l'art.8 comma 1 del D.Lgs. 192/05 (ma la stessa previsione c'era già con l'art.28 della L.10/1991):
"....deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti o alla domanda di concessione edilizia acquisizione del titolo abitativo."
Va da se che se si presenta una CILAS con data inizio lavori contestuale o di lì a poco ed i lavori sono ovviamente di Ecobonus, quindi soggetti alla relazione in questione, questa deve essere presentata contestualmente.
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Re: Legge 10 necessariamente contestuale alla CILAS?
Proprio no, la prassi è quella di depositarla insieme o prima della Cilas, senza questo non hai diritto al 110.
La cilas è la dichiarazione inizio lavori
Re: Legge 10 necessariamente contestuale alla CILAS?
Perchè nei moduli CILAS c'è l'indicazione della data inizio lavori, la quale può quindi essere successiva alla presentazione.
A quel punto la presentazione/protocollazione della L.10 deve avere almeno pari data dell'inizio lavori comunicato (diverso dalla data protocollazione CILAS).
Re: Legge 10 necessariamente contestuale alla CILAS?
boh, io se ho dei problemi i lavori li inizio pure dopo la data in cui pensavo di iniziarli, i titoli mi danno tempo tre anni. se c'è un verbale di inizio lavori mandato in comune con una data, e una L10 mandata in comune con data <= di quella dell'inizio lavori secondo me la legge è rispettata.
Re: Legge 10 necessariamente contestuale alla CILAS?
La data di inizio lavori può non coincidere con la data di presentazione della CILAS:marcoaroma ha scritto: ↑mer ago 31, 2022 08:48 Proprio no, la prassi è quella di depositarla insieme o prima della Cilas, senza questo non hai diritto al 110.
La cilas è la dichiarazione inizio lavori
Terminus ha scritto: ↑mer ago 31, 2022 08:54 "Perchè nei moduli CILAS c'è l'indicazione della data inizio lavori, la quale può quindi essere successiva alla presentazione.
A quel punto la presentazione/protocollazione della L.10 deve avere almeno pari data dell'inizio lavori comunicato (diverso dalla data protocollazione CILAS)."
Re: Legge 10 necessariamente contestuale alla CILAS?
La CILAS è una comunicazione di inizio lavori.
La Legge 10 va depositata contestualmente alla comunicazione di inizio lavori, e non contestualmente all'inizio effettivo dei lavori (che giustamente può anche essere successivo, e nella CILAS infatti viene inserito un campo in cui si deve mettere la data di inizio lavori, che può essere anche successiva).
Tuttavia la L10 in quanto tale (da Dlgs 195/05 in poi) va depositata assieme alla "comunicazione" di inizio lavori (oppure a scelta anche prima, se c'è un altro titolo), ma comunque mai DOPO, sei passibile di sanzione, che in certi casi i comuni applicano anche....
Al limite, una cosa che si può fare (e che mi è capitato di fare in caso di tempi ristretti) è presentare dopo come integrazione una nuova L10 in sostituzione di quella "preliminare" già presentata insieme alla CILAS, oppure, caso limite, con la CILAS deposito solo la "relazione L10" e successivamente le tavole allegate (con gli interventi su involucro e impianti), anche se in questo caso potrebbe essere considerata incompleta nel primo deposito.
In ogni caso qualcosa che si identifica con una "Legge 10" va depositato assieme alla CILAS, non basta il solo modulo CILAS compilato.
Poi che la cosa non comporti nulla ai fini del 110% è un altro paio di maniche, ma a livello di burocrazia comunale il deposito tardivo non è una prassi corretta, potrebbe essere respinta o sanzionata.
La Legge 10 va depositata contestualmente alla comunicazione di inizio lavori, e non contestualmente all'inizio effettivo dei lavori (che giustamente può anche essere successivo, e nella CILAS infatti viene inserito un campo in cui si deve mettere la data di inizio lavori, che può essere anche successiva).
Tuttavia la L10 in quanto tale (da Dlgs 195/05 in poi) va depositata assieme alla "comunicazione" di inizio lavori (oppure a scelta anche prima, se c'è un altro titolo), ma comunque mai DOPO, sei passibile di sanzione, che in certi casi i comuni applicano anche....
Al limite, una cosa che si può fare (e che mi è capitato di fare in caso di tempi ristretti) è presentare dopo come integrazione una nuova L10 in sostituzione di quella "preliminare" già presentata insieme alla CILAS, oppure, caso limite, con la CILAS deposito solo la "relazione L10" e successivamente le tavole allegate (con gli interventi su involucro e impianti), anche se in questo caso potrebbe essere considerata incompleta nel primo deposito.
In ogni caso qualcosa che si identifica con una "Legge 10" va depositato assieme alla CILAS, non basta il solo modulo CILAS compilato.
Poi che la cosa non comporti nulla ai fini del 110% è un altro paio di maniche, ma a livello di burocrazia comunale il deposito tardivo non è una prassi corretta, potrebbe essere respinta o sanzionata.
Re: Legge 10 necessariamente contestuale alla CILAS?
e qui che data mettete? presentazione cilas o presentazione legge 10?
per i lavori oggetto della presente asseverazione,
▢ a) è stata depositata nell’ufficio competente del Comune di ________________ (prov. ___), in data:_____,
protocollo: ___________, la relazione tecnica prevista dall’art. 28 della legge 10/91 e dall’art. 8 comma
1 del D.lgs 192/05 e successive modificazioni secondo i modelli riportati nel decreto 26/06/2015
“Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fi ni
dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici”, o
modulistica prevista da disposizioni regionali sostitutive, comprensiva di tutti gli allegati;
per i lavori oggetto della presente asseverazione,
▢ a) è stata depositata nell’ufficio competente del Comune di ________________ (prov. ___), in data:_____,
protocollo: ___________, la relazione tecnica prevista dall’art. 28 della legge 10/91 e dall’art. 8 comma
1 del D.lgs 192/05 e successive modificazioni secondo i modelli riportati nel decreto 26/06/2015
“Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fi ni
dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici”, o
modulistica prevista da disposizioni regionali sostitutive, comprensiva di tutti gli allegati;
Re: Legge 10 necessariamente contestuale alla CILAS?
Data e protocollo della Legge 10gianlun ha scritto: ↑mer ago 31, 2022 15:18 e qui che data mettete? presentazione cilas o presentazione legge 10?
per i lavori oggetto della presente asseverazione,
▢ a) è stata depositata nell’ufficio competente del Comune di ________________ (prov. ___), in data:_____,
protocollo: ___________, la relazione tecnica prevista dall’art. 28 della legge 10/91 e dall’art. 8 comma
1 del D.lgs 192/05 e successive modificazioni secondo i modelli riportati nel decreto 26/06/2015
“Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fi ni
dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici”, o
modulistica prevista da disposizioni regionali sostitutive, comprensiva di tutti gli allegati;
Re: Legge 10 necessariamente contestuale alla CILAS?
subito dopo però è richiesto :
gli stessi lavori sono iniziati in data ______.
Se la legge 10 è stata consegnata dopo la cilas (inizio lavori) si ha una data di presentazione di legge 10 dopo la data di inizio lavori.
Oppure occorre indicare nella cilas una presunta data di inizio lavori che sia posteriore alla data di presentazione della legge 10.
gli stessi lavori sono iniziati in data ______.
Se la legge 10 è stata consegnata dopo la cilas (inizio lavori) si ha una data di presentazione di legge 10 dopo la data di inizio lavori.
Oppure occorre indicare nella cilas una presunta data di inizio lavori che sia posteriore alla data di presentazione della legge 10.
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Re: Legge 10 necessariamente contestuale alla CILAS?
Almeno Boba legge bene questi passi. Non si parla d'inizio lavori ma di dichiarazione di inizio lavori. La Cilas è dichiarazione inizio lavori. L10 dopo Cilas vuol dire no ecobonus 110. Vi potete fare in 4 ma così è per i burocrati che potrebbero contestare tutto avendo forse ragione. Perché è ovvio che depositare L10 il giorno dopo della Cilas non cambierebbe nulla, ma sarebbe fuori legge.archspf ha scritto: ↑mer ago 31, 2022 10:09La data di inizio lavori può non coincidere con la data di presentazione della CILAS:marcoaroma ha scritto: ↑mer ago 31, 2022 08:48 Proprio no, la prassi è quella di depositarla insieme o prima della Cilas, senza questo non hai diritto al 110.
La cilas è la dichiarazione inizio lavori
Terminus ha scritto: ↑mer ago 31, 2022 08:54 "Perchè nei moduli CILAS c'è l'indicazione della data inizio lavori, la quale può quindi essere successiva alla presentazione.
A quel punto la presentazione/protocollazione della L.10 deve avere almeno pari data dell'inizio lavori comunicato (diverso dalla data protocollazione CILAS)."
Re: Legge 10 necessariamente contestuale alla CILAS?
C'è un campo data di inizio lavori, da compilare nella scheda iniziale del SAL, e una data di protocollo (che è la data di presentazione della CILAS). Nel modulo CILAS poi c'è un campo in cui devi indicare la data di inizio lavori. Molto spesso viene lasciato in bianco, e quindi io a quel punto come data di inizio lavori inserisco la stessa data di presentazione CILAS, ma in generale sono 2 date diverse, ed entrambe vanno inserite in asseverazione.gianlun ha scritto: ↑mer ago 31, 2022 15:55 subito dopo però è richiesto :
gli stessi lavori sono iniziati in data ______.
Se la legge 10 è stata consegnata dopo la cilas (inizio lavori) si ha una data di presentazione di legge 10 dopo la data di inizio lavori.
Oppure occorre indicare nella cilas una presunta data di inizio lavori che sia posteriore alla data di presentazione della legge 10.
Se la data di inizio lavori indicata sulla CILAS è precedente la presentazione della CILAS stessa (perchè magari ci sono stati contrattempi nel deposito) allora io metto sempre la data della CILAS, perchè i lavori non possono iniziare prima.
PS: non può essere che la L10 venga presentata DOPO la CILAS, è vietato, come già spiegato prima. In ogni caso a mio avviso fa fede la data e il protocollo della CILAS (questo per rispondere alla domanda).
Re: Legge 10 necessariamente contestuale alla CILAS?
Buongiorno, ha risolto poi la questione? Magari si può applicare la "remissione in bonis" spiegata nella circolare di ADE n.33 del 6 ottobre. Cosa ne pensate?std2souc ha scritto: ↑mar ago 30, 2022 20:05 Buonasera a tutti. Posto che se metto un metro quadro di EPS devo fare la Legge 10 e posto che la pratica CILAS nei vari sportelli telematici va avanti anche senza Legge 10, è stata prassi credo abbastanza diffusa negli ultimi mesi depositare la CILAS e integrare successivamente la Legge 10.
Mi trovo ora con un "commissioner" che fatica ad accettare questa situazione per una certa pratica e chiede, per accettare la cessione del credito, di fornire evidenza che la Legge 10 sia stata presentata contestualmente alla CILAS.
Avete affrontato situazioni dello stesso tipo? In una ricerca di argomentazioni per rispondere al commissioner (attenzione, sono d'accordo che sarebbe stato più intelligente presentarla contestualmente, di fatto però non è stato fatto e quei crediti devono essere ceduti) è banale dimostrare che la CILAS non ha tra i suoi allegati obbligatori la Legge 10 e ugualmente che per l'intervento in questione la Legge 10 è obbligatoria, invece non riesco a trovare nulla che metta queste due cose in una sequenza temporale.
Mi date un mano?
Grazie.
Re: Legge 10 necessariamente contestuale alla CILAS?
Una volta in passato mi è capitato che un Comune abbia inviato ordine di sospensione lavori per mancanza della L.10 e richiesta di integrazione senza sanzione se consegnata entro mi pare 30 gg.
Ricordo che il collega andò a parlare con il funzionario dicendo che secondo lui la L.10 poteva essere consegnata anche successivamente purchè prima dei lavori che riguardavano il campo di applicazione della L.10 stessa.
La risposta fu che quel passaggio "o degli specifici interventi proposti", significa che se e solo se nella prima presentazione non sono previsti lavori "energetici" ed i lavori iniziano, poi il committente cambia idea e decide di rifare per esempio fare il cappotto, in quel momento è necessaria una integrazione alla pratica edilizia (nuova cilas o variante alla scia) con consegna contestuale della L.10.
Cioè la legge va letta "contestualmente alla dichiarazione di inizio lavori complessivi o (contestualmente alla dichiarazione di inizio lavori) degli specifici interventi".
Per cui mi unisco all'opinione di Boba e Marco.
Ma devo dire che il comune in questione è noto per essere molto pignolo. In svariati altri casi di cui sono a conoscenza diretta e indiretta, questo vizietto di non presentare la L.10 (specie in passato) non ha mai creato problemi, nemmeno alle detrazioni fiscali.
E' il 110 che ha scombinato tutto, portando l'attenzione su ogni minimo dettaglio.
Ricordo che il collega andò a parlare con il funzionario dicendo che secondo lui la L.10 poteva essere consegnata anche successivamente purchè prima dei lavori che riguardavano il campo di applicazione della L.10 stessa.
La risposta fu che quel passaggio "o degli specifici interventi proposti", significa che se e solo se nella prima presentazione non sono previsti lavori "energetici" ed i lavori iniziano, poi il committente cambia idea e decide di rifare per esempio fare il cappotto, in quel momento è necessaria una integrazione alla pratica edilizia (nuova cilas o variante alla scia) con consegna contestuale della L.10.
Cioè la legge va letta "contestualmente alla dichiarazione di inizio lavori complessivi o (contestualmente alla dichiarazione di inizio lavori) degli specifici interventi".
Per cui mi unisco all'opinione di Boba e Marco.
Ma devo dire che il comune in questione è noto per essere molto pignolo. In svariati altri casi di cui sono a conoscenza diretta e indiretta, questo vizietto di non presentare la L.10 (specie in passato) non ha mai creato problemi, nemmeno alle detrazioni fiscali.
E' il 110 che ha scombinato tutto, portando l'attenzione su ogni minimo dettaglio.
Re: Legge 10 necessariamente contestuale alla CILAS?
Però è anche vero che un lavoro può iniziare, a causa di problemi, qualche mese dopo la presentazione della Cila (Cilas nel caso SB110). I vari portali degli sportelli unici per l'edilizia (almeno nella mia regione) danno comunque la possibilità di "comunicare" la data di inizio lavori anche per la cilas. In quel caso mi è capitato di inserire la legge10, concordando ovviamente la cosa con l'ufficio tecnico.
In un caso, a causa dei ritardi, è stato perfino il servizio di assistenza tecnico del general contractor, a chiedermi di comunicare al comune una data aggiornata per l'inizio dei lavori, chiedendomi la prova tramite pec e ricevuta di accettazione.
La questione SB è ancora più ingarbugliata, quindi è sempre meglio non rischiare e presentare tutto contestualmente alla cilas.
In un caso, a causa dei ritardi, è stato perfino il servizio di assistenza tecnico del general contractor, a chiedermi di comunicare al comune una data aggiornata per l'inizio dei lavori, chiedendomi la prova tramite pec e ricevuta di accettazione.
La questione SB è ancora più ingarbugliata, quindi è sempre meglio non rischiare e presentare tutto contestualmente alla cilas.
Re: Legge 10 necessariamente contestuale alla CILAS?
Beh, fortunatamente negli uffici comunali a volte ci sono anche delle "persone", e laddove possibile vengono incontro ai tecnici....
Il fatto di accettare la L10 anche dopo (come integrazione) è comunque una cosa positiva, anche se non necessariamente "dovuta" dato che non è previsto in generale dalla legge, e infatti non tutti i comuni lo fanno.
Chiaro che chi fa una CILAS (quindi superbonus) questa tratta per forza di interventi energeticamente rilevanti, perciò non esiste un caso in cui si possa "non allegare" la L10 alla CILAS. Capita invece il caso in cui ad esempio si fa una CILA per opere edili (non energetiche) e successivamente il proprietario cambia idea e aggiunge interventi facendo il SB, in quel caso di presenterà una CILAS e a quel punto anche la L10, che resta quindi legata alla CILAS ma presentata dopo l'inizio lavori della prima CILA, in tal caso tutto regolare.
Il fatto di accettare la L10 anche dopo (come integrazione) è comunque una cosa positiva, anche se non necessariamente "dovuta" dato che non è previsto in generale dalla legge, e infatti non tutti i comuni lo fanno.
Chiaro che chi fa una CILAS (quindi superbonus) questa tratta per forza di interventi energeticamente rilevanti, perciò non esiste un caso in cui si possa "non allegare" la L10 alla CILAS. Capita invece il caso in cui ad esempio si fa una CILA per opere edili (non energetiche) e successivamente il proprietario cambia idea e aggiunge interventi facendo il SB, in quel caso di presenterà una CILAS e a quel punto anche la L10, che resta quindi legata alla CILAS ma presentata dopo l'inizio lavori della prima CILA, in tal caso tutto regolare.
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Re: Legge 10 necessariamente contestuale alla CILAS?
Oppure Cilas per sismabonus e poi si decide di fare anche ecobonus
Re: Legge 10 necessariamente contestuale alla CILAS?
Quali sono le sanzioni e conseguenze per la ritardata presentazione della relazione legge 10?
Con la vecchia legge 10 c'era una sanzione credo.
Oggi invece?
Con l'attuale normativa?
Con la vecchia legge 10 c'era una sanzione credo.
Oggi invece?
Con l'attuale normativa?
Re: Legge 10 necessariamente contestuale alla CILAS?
Aldilà delle sanzioni con il 110 rischi (dico rischi non che necessariamente sia cosi) che la cilas sia inefficace o che il cessionario contesti la cosa e salti la cessione. Io eviterei di presentare cilas incomplete senza legge 10, allegato b o senza dichiarare l'impresa.
Poi è probabile che si possa anche fare ma se parliamo di cilas per superbonus è un rischio che non vorrei prendermi.
Ci sono video di Carlo Pagliai che trattano l'argomento.
Poi è probabile che si possa anche fare ma se parliamo di cilas per superbonus è un rischio che non vorrei prendermi.
Ci sono video di Carlo Pagliai che trattano l'argomento.
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Re: Legge 10 necessariamente contestuale alla CILAS?
Noi in ufficio l'abbiamo sempre presa un po' più alla leggera (anche perchè la parte architettonica è sempre in anticipo sul termotecnico):
solitamente presentiamo la CILA+CILAS, entrambe con la L.10, ma qualora non fosse pronta, alleghiamo un documento di "dich. successiva integrazione", poi quand'è pronta facciamo l'integrazione della L.10 alla pratica già presentata che annulla e sostituisce, ma dal punto di vista nostro fa sempre fede la data della presentazione iniziale (d'altronde in egual modo varrebbe se vado a sostituire una tavola o altro, fa sempre fede la data della richiesta della pratica).
Chiaro che è importante che alla fine ci sia la L.10 nelle pratiche e che non le chiudano prima di poterla integrare (come mi è successo, per fortuna non in un cantiere 110).
solitamente presentiamo la CILA+CILAS, entrambe con la L.10, ma qualora non fosse pronta, alleghiamo un documento di "dich. successiva integrazione", poi quand'è pronta facciamo l'integrazione della L.10 alla pratica già presentata che annulla e sostituisce, ma dal punto di vista nostro fa sempre fede la data della presentazione iniziale (d'altronde in egual modo varrebbe se vado a sostituire una tavola o altro, fa sempre fede la data della richiesta della pratica).
Chiaro che è importante che alla fine ci sia la L.10 nelle pratiche e che non le chiudano prima di poterla integrare (come mi è successo, per fortuna non in un cantiere 110).
Re: Legge 10 necessariamente contestuale alla CILAS?
è proprio questa la confusione che si sta facendo. in base a quale norma di potrebbe addirittura considerare la CILAS inefficace? è una cosa che non è prevista da nessuna parte. nemmeno nella 192, che io sappia
tra l'altro il dl semplificazioni che ha introdotto il comma 13-ter chiarisce quando si perde la detrazione:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.
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Re: Legge 10 necessariamente contestuale alla CILAS?
Voi vi prendete il rischio di fare un 110 senza aver depositato la rel L10 confidando in un'interpretazione della norma?
Ci sono vari interpelli dell'Agenzia che dicono chiaramente per il sisma si perde il diritto al bonus senza allegato B, per analogia lo è anche per l'Ecobonus110 solo che ancora non sono ancora usciti in merito che mi ricordi.
Vi prendereste questa responsabilità? Poi se l'advisor della banca vi dice che non va bene già lavori fatti e al primo SAL?
Ci sono vari interpelli dell'Agenzia che dicono chiaramente per il sisma si perde il diritto al bonus senza allegato B, per analogia lo è anche per l'Ecobonus110 solo che ancora non sono ancora usciti in merito che mi ricordi.
Vi prendereste questa responsabilità? Poi se l'advisor della banca vi dice che non va bene già lavori fatti e al primo SAL?
Re: Legge 10 necessariamente contestuale alla CILAS?
In ogni caso è importante ricordare che il portale Enea ancora ad oggi non chiede il protocollo della CILAS, ma della L.10, in ottemperanza al 119.
E se questo è successivo al 25/11 quali aliquote applicherà in automatico il portale Enea? E' facile immaginare che per protocolli successivi al 25/11 applicherà il 90%.
L'unica soluzione sarebbe quella di considerare come protocollo della L.10, quella della CILAS che in realtà non aveva allegata la L.10 stessa.
A mio avviso sarebbe una falsa dichiarazione.
E se questo è successivo al 25/11 quali aliquote applicherà in automatico il portale Enea? E' facile immaginare che per protocolli successivi al 25/11 applicherà il 90%.
L'unica soluzione sarebbe quella di considerare come protocollo della L.10, quella della CILAS che in realtà non aveva allegata la L.10 stessa.
A mio avviso sarebbe una falsa dichiarazione.
Re: Legge 10 necessariamente contestuale alla CILAS?
Infatti. Il reale problema è questo.vinz75 ha scritto: ↑ven nov 18, 2022 13:34 In ogni caso è importante ricordare che il portale Enea ancora ad oggi non chiede il protocollo della CILAS, ma della L.10, in ottemperanza al 119.
E se questo è successivo al 25/11 quali aliquote applicherà in automatico il portale Enea? E' facile immaginare che per protocolli successivi al 25/11 applicherà il 90%.
L'unica soluzione sarebbe quella di considerare come protocollo della L.10, quella della CILAS che in realtà non aveva allegata la L.10 stessa.
A mio avviso sarebbe una falsa dichiarazione.
Re: Legge 10 necessariamente contestuale alla CILAS?
In realtà ENEA chiede la data di inizio lavori, e la data di protocollo CILAS.vinz75 ha scritto: ↑ven nov 18, 2022 13:34 In ogni caso è importante ricordare che il portale Enea ancora ad oggi non chiede il protocollo della CILAS, ma della L.10, in ottemperanza al 119.
E se questo è successivo al 25/11 quali aliquote applicherà in automatico il portale Enea? E' facile immaginare che per protocolli successivi al 25/11 applicherà il 90%.
L'unica soluzione sarebbe quella di considerare come protocollo della L.10, quella della CILAS che in realtà non aveva allegata la L.10 stessa.
A mio avviso sarebbe una falsa dichiarazione.
D'altra parte, se io inizio oggi i lavori e in corso d'opera faccio una variante, è chiaro che nel sito ENEA metterò l'ultima lex 10 variata e protocollata, mentre come inizio lavori resterebbe la data odierna. Non vedo perchè debba perdere i benefici, per aver presentato una variante.
In ogni caso torno alla mia domanda:
Quali sono le sanzioni e conseguenze per la ritardata presentazione della relazione legge 10?
Re: Legge 10 necessariamente contestuale alla CILAS?
Non credo poichè è possibile che vi siano delle varianti alla prima Legge 10 intervenute con nuovo deposito (e protocollo) prima dell'asseverazione.gianlun ha scritto: ↑ven nov 18, 2022 13:59Infatti. Il reale problema è questo.vinz75 ha scritto: ↑ven nov 18, 2022 13:34 In ogni caso è importante ricordare che il portale Enea ancora ad oggi non chiede il protocollo della CILAS, ma della L.10, in ottemperanza al 119.
E se questo è successivo al 25/11 quali aliquote applicherà in automatico il portale Enea? E' facile immaginare che per protocolli successivi al 25/11 applicherà il 90%.
L'unica soluzione sarebbe quella di considerare come protocollo della L.10, quella della CILAS che in realtà non aveva allegata la L.10 stessa.
A mio avviso sarebbe una falsa dichiarazione.
Appunto.ildubbio ha scritto: ↑ven nov 18, 2022 16:06 In realtà ENEA chiede la data di inizio lavori, e la data di protocollo CILAS.
D'altra parte, se io inizio oggi i lavori e in corso d'opera faccio una variante, è chiaro che nel sito ENEA metterò l'ultima lex 10 variata e protocollata, mentre come inizio lavori resterebbe la data odierna. Non vedo perchè debba perdere i benefici, per aver presentato una variante.
Stando a quanto indicato da numerosi colleghi, non ci sarebbe ritardo nel protocollare una legge 10 prima dell'effettivo inizio dei lavori.
Sul primo punto siamo in ambito di opinioni anche discordanti dal momento che si troveranno indicazioni differenti, come quella che prevedrebbe la consegna della relazione necessariamente contestuale al titolo edilizio.
Caso diverso se si protocollasse la relazione dopo aver aperto il cantiere: credo siamo tutti d'accordo che la cosa non è regolare in senso assoluto.
Re: Legge 10 necessariamente contestuale alla CILAS?
E' questo che chiede l'asseverazione enea:
▢ a) è stata depositata nell’ufficio competente del Comune di ________________ (prov. ___), in data:_____,
protocollo: ___________, la relazione tecnica prevista dall’art. 28 della legge 10/91 e dall’art. 8 comma
1 del D.lgs 192/05 e successive modificazioni secondo i modelli riportati nel decreto 26/06/2015
“Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fi ni
dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici”, o
modulistica prevista da disposizioni regionali sostitutive, comprensiva di tutti gli allegati;
▢ a) è stata depositata nell’ufficio competente del Comune di ________________ (prov. ___), in data:_____,
protocollo: ___________, la relazione tecnica prevista dall’art. 28 della legge 10/91 e dall’art. 8 comma
1 del D.lgs 192/05 e successive modificazioni secondo i modelli riportati nel decreto 26/06/2015
“Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fi ni
dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici”, o
modulistica prevista da disposizioni regionali sostitutive, comprensiva di tutti gli allegati;
Re: Legge 10 necessariamente contestuale alla CILAS?
e quindi?gianlun ha scritto: ↑ven nov 18, 2022 17:51 E' questo che chiede l'asseverazione enea:
▢ a) è stata depositata nell’ufficio competente del Comune di ________________ (prov. ___), in data:_____,
protocollo: ___________, la relazione tecnica prevista dall’art. 28 della legge 10/91 e dall’art. 8 comma
1 del D.lgs 192/05 e successive modificazioni secondo i modelli riportati nel decreto 26/06/2015
“Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fi ni
dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici”, o
modulistica prevista da disposizioni regionali sostitutive, comprensiva di tutti gli allegati;
verrà indicata l'ultima lex10, come da ultima variante. almeno secondo me.
Re: Legge 10 necessariamente contestuale alla CILAS?
Il decreto rilancio, sempre in vigore, indica il deposito della L.10 tra gli adempimenti obbligatori.
Nel modello di asseverazione, e dunque nel portale Enea, c'è il richiamo esplicito al deposito della L.10 o modulistica prevista da disposizioni regionali sostitutive, comprensiva di tutti gli allegati.
Io continuo a pensare che il deposito della L.10 sia obbligatorio, così come il GC o la richiesta di parere paesaggistico, a cui il termine "tutti gli allegati" si riferisce. Forse sbaglio ma quanto meno il dubbio c'è.
Nel modello di asseverazione, e dunque nel portale Enea, c'è il richiamo esplicito al deposito della L.10 o modulistica prevista da disposizioni regionali sostitutive, comprensiva di tutti gli allegati.
Io continuo a pensare che il deposito della L.10 sia obbligatorio, così come il GC o la richiesta di parere paesaggistico, a cui il termine "tutti gli allegati" si riferisce. Forse sbaglio ma quanto meno il dubbio c'è.
Re: Legge 10 necessariamente contestuale alla CILAS?
Attenzione. nessun sta dicendo che la lex10 non vada depositata.vinz75 ha scritto: ↑ven nov 18, 2022 17:58 Il decreto rilancio, sempre in vigore, indica il deposito della L.10 tra gli adempimenti obbligatori.
Nel modello di asseverazione, e dunque nel portale Enea, c'è il richiamo esplicito al deposito della L.10 o modulistica prevista da disposizioni regionali sostitutive, comprensiva di tutti gli allegati.
Io continuo a pensare che il deposito della L.10 sia obbligatorio, così come il GC o la richiesta di parere paesaggistico, a cui il termine "tutti gli allegati" si riferisce. Forse sbaglio ma quanto meno il dubbio c'è.
mi sto chiedendo cosa succede se venisse depositata in ritardo. quali sono le conseguenze previste dalla legge?
Re: Legge 10 necessariamente contestuale alla CILAS?
Saranno le sanzioni previste dal D.l. 192/2005 (Legge 90/2013)
Re: Legge 10 necessariamente contestuale alla CILAS?
1. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:
«1. Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti o alla domanda di concessione edilizia.
Art. 12. Modificazioni dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
3. Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1 e 1-bis, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4.200 euro. L'ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
Re: Legge 10 necessariamente contestuale alla CILAS?
DM requisiti ecobonus
art 6
Adempimenti
1. Fermo restando quanto disposto dal comma 3 dell'art. 12, i soggetti di cui all'art. 4, che intendono avvalersi delle detrazioni
relative alle spese per gli interventi di cui all'art. 2, sono tenuti a:
a) depositare in Comune, ove previsto, la relazione tecnica di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192 o un provvedimento regionale equivalente. La suddetta relazione tecnica e' comunque obbligatoria per gli interventi che beneficiano
delle agevolazioni di cui all'art. 119 del Decreto rilancio;
Se non erro non puoi integrare la CILAS successivamente
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Re: Legge 10 necessariamente contestuale alla CILAS?
onestamente penso la stiate leggendo troppo restrittiva (premettendo fin da subito che, lo abbiamo capito, chi ha scritto le normative non ha idea di come mediamente funzionino gli iter delle pratiche né tanto meno un cantiere);
credo che con "contestualmente" si intenda specificare che se ho un INIZIO LAVORI o una pratica SCIA/CILAS, in questa pratica deve esserci la Legge 10, non che vengo allegata postuma alla fine lavori, o in una SCIA/CILAS di variante, ma la pratica iniziale deve avere la Legge 10;
se il Comune accetta varianti, integrazioni o altro, non capisco dove potrebbe essere il problema: addirittura ho avuto CILA presentate per errore dopo il 05/08 che ho aggiornato a CILAS mediante integrazione e cambio oggetto; il comune mi ha rilasciato una richiesta di integrazioni successiva indicando che tale pratica era una CILAS a tutti gli effetti.
Analogamente, se il comune mi tiene la pratica aperta (in alcuni casi me le hanno chiuse dopo qualche mese sul SUAP), non vedo l'impedimento a fare un aggiornamento delle tavole, magari perchè il committente ha deciso di aggiungere una colonnina di ricarica in corso d'opera.
credo che con "contestualmente" si intenda specificare che se ho un INIZIO LAVORI o una pratica SCIA/CILAS, in questa pratica deve esserci la Legge 10, non che vengo allegata postuma alla fine lavori, o in una SCIA/CILAS di variante, ma la pratica iniziale deve avere la Legge 10;
se il Comune accetta varianti, integrazioni o altro, non capisco dove potrebbe essere il problema: addirittura ho avuto CILA presentate per errore dopo il 05/08 che ho aggiornato a CILAS mediante integrazione e cambio oggetto; il comune mi ha rilasciato una richiesta di integrazioni successiva indicando che tale pratica era una CILAS a tutti gli effetti.
Analogamente, se il comune mi tiene la pratica aperta (in alcuni casi me le hanno chiuse dopo qualche mese sul SUAP), non vedo l'impedimento a fare un aggiornamento delle tavole, magari perchè il committente ha deciso di aggiungere una colonnina di ricarica in corso d'opera.
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Re: Legge 10 necessariamente contestuale alla CILAS?
comunque di base io penso che:
se l'AdE fa i controlli con l'intenzione di inc*lare la pratica, a prescindere, troverà sempre degli errori, per quanto possiamo essere stati bravi: documenti mancanti dell'impresa, bolle, DDT, pratica presentata con un riferimento ad una legge sbagliata, interpretazione fatta non più coerente con i 125 interpelli che sono usciti o le 16 (ormai 17) modifiche della legge;
se invece l'intenzione di AdE è quella di stanare le effettive frodi, certe sviste o difetti di presentazione potranno essere almeno giustificabili se nel complesso poi le pratiche sono a posto.
se l'AdE fa i controlli con l'intenzione di inc*lare la pratica, a prescindere, troverà sempre degli errori, per quanto possiamo essere stati bravi: documenti mancanti dell'impresa, bolle, DDT, pratica presentata con un riferimento ad una legge sbagliata, interpretazione fatta non più coerente con i 125 interpelli che sono usciti o le 16 (ormai 17) modifiche della legge;
se invece l'intenzione di AdE è quella di stanare le effettive frodi, certe sviste o difetti di presentazione potranno essere almeno giustificabili se nel complesso poi le pratiche sono a posto.
Re: Legge 10 necessariamente contestuale alla CILAS?
io ragiono così.
Una CILA, una SCIA...senza legge 10 sono inefficaci? Mai sentito.
L'art. 28 della L 10/91, prevedeva: 2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non sono state presentate al comune prima dell'inizio dei lavori, il sindaco, fatta salva la sanzione amministrativa di cui all'articolo 34, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento. quindi non inefficace, ma sospensione lavori.
Questo passaggio non esiste più nella attuale legislazione sul tema. Vorrà pur dire qualcosa?
La CILAS (comma 13-ter) ha introdotto una serie di semplificazioni, che derogano le norme "ordinarie". ad esempio, rispetto a CILA, SCIA, ecc., non servono elaborati grafici, ma solo una relazione sommaria: ergo, non serve nemmeno la lex 10 per presentare la CILAS. Non capisco perchè siamo convinti che la CILAS deroghi sulle norme ordinarie...ma non per quanto riguarda la lex10.
tra l'altro il comma 13-ter chiarisce quando si perde la detrazione!!!
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.
La legge 10 va fatta, questo è sicuro, e non lo metto in dubbio. Ma, a mio avviso, la posso fare in un secondo momento (prima dei lavori energetici), ma intanto la CILAS la posso presentare.
tra l'altro la lex10 è soggetta ad aggiornamenti. Al momento, in corso d'opera sono sempre cambiate le previsioni progettuali (cambio del materiale per cappotto ad esempio...per non parlare della differenza tra infissi "teorici" ed infissi reali): quindi la legge 10 che indico all'ENEA avrà sicuramente data diversa dalla CILAS.
In ultimo. Prima ancora di fare i lavori energetici, la CILAS, serve, ad esempio, per dare inizio alla cantierizzazione (montaggio ponteggi).
Io l'unico timore che ho, sono i "commissioner", che non conoscono le norme, o le interpretano in modo distorto.
Una CILA, una SCIA...senza legge 10 sono inefficaci? Mai sentito.
L'art. 28 della L 10/91, prevedeva: 2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non sono state presentate al comune prima dell'inizio dei lavori, il sindaco, fatta salva la sanzione amministrativa di cui all'articolo 34, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento. quindi non inefficace, ma sospensione lavori.
Questo passaggio non esiste più nella attuale legislazione sul tema. Vorrà pur dire qualcosa?
La CILAS (comma 13-ter) ha introdotto una serie di semplificazioni, che derogano le norme "ordinarie". ad esempio, rispetto a CILA, SCIA, ecc., non servono elaborati grafici, ma solo una relazione sommaria: ergo, non serve nemmeno la lex 10 per presentare la CILAS. Non capisco perchè siamo convinti che la CILAS deroghi sulle norme ordinarie...ma non per quanto riguarda la lex10.
tra l'altro il comma 13-ter chiarisce quando si perde la detrazione!!!
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.
La legge 10 va fatta, questo è sicuro, e non lo metto in dubbio. Ma, a mio avviso, la posso fare in un secondo momento (prima dei lavori energetici), ma intanto la CILAS la posso presentare.
tra l'altro la lex10 è soggetta ad aggiornamenti. Al momento, in corso d'opera sono sempre cambiate le previsioni progettuali (cambio del materiale per cappotto ad esempio...per non parlare della differenza tra infissi "teorici" ed infissi reali): quindi la legge 10 che indico all'ENEA avrà sicuramente data diversa dalla CILAS.
In ultimo. Prima ancora di fare i lavori energetici, la CILAS, serve, ad esempio, per dare inizio alla cantierizzazione (montaggio ponteggi).
Io l'unico timore che ho, sono i "commissioner", che non conoscono le norme, o le interpretano in modo distorto.
Re: Legge 10 necessariamente contestuale alla CILAS?
Da un punto di vista di procedura puoi presentare la cila ma questa diventa efficace solo quando arrivano tutte le autorizzazioni, vedi eventuali vincoli paesaggistici, genio civile e legge 10. Finché non hai tutto non puoi iniziare i lavori (non i lavori energetici) e quindi neppure montare il ponteggio.
In questo caso, visto che nel mezzo c'è la scadenza del 25, io non rischierei. Poi certo si potrà obiettare che la legge fa riferimento alla presentazione della cilas e non alla sua efficacia ma la differenza è sottile. Se te la senti di muoverti così..
In questo caso, visto che nel mezzo c'è la scadenza del 25, io non rischierei. Poi certo si potrà obiettare che la legge fa riferimento alla presentazione della cilas e non alla sua efficacia ma la differenza è sottile. Se te la senti di muoverti così..
Re: Legge 10 necessariamente contestuale alla CILAS?
Per come strutturata, a men pare che la cilas sia una pratica che da solo forma alla sostanza della L.10. Tanto che è possibile scrivere due righe senza consegnare elaborati, sottintendendo, sempre a mio avviso, che i contenuti sostanziali stanno nella L.10. Siamo in ambito Superbonus, con precisi requisiti minimi e salto di due classi.
Se anche si possa pensare che sia ammissibile, un conto è farlo in situazioni ordinarie, un conto quando un decreto fissa una precisa data dopo il quale lo stato riconosce il 20% in meno. Anche io sono per non rischiare.
Se anche si possa pensare che sia ammissibile, un conto è farlo in situazioni ordinarie, un conto quando un decreto fissa una precisa data dopo il quale lo stato riconosce il 20% in meno. Anche io sono per non rischiare.
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Re: Legge 10 necessariamente contestuale alla CILAS?
Non ho letto tutto ma questo come lo considerate?
Art. 6.
Adempimenti
1. Fermo restando quanto disposto dal comma 3
dell’art. 12, i soggetti di cui all’art. 4, che intendono avvalersi
delle detrazioni relative alle spese per gli interventi
di cui all’art. 2, sono tenuti a:
a) depositare in Comune, ove previsto, la relazione
tecnica di cui all’art. 8, comma 1, del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192 o un provvedimento regionale
equivalente. La suddetta relazione tecnica è comunque
obbligatoria per gli interventi che beneficiano delle agevolazioni
di cui all’art. 119 del Decreto rilancio;
Art. 6.
Adempimenti
1. Fermo restando quanto disposto dal comma 3
dell’art. 12, i soggetti di cui all’art. 4, che intendono avvalersi
delle detrazioni relative alle spese per gli interventi
di cui all’art. 2, sono tenuti a:
a) depositare in Comune, ove previsto, la relazione
tecnica di cui all’art. 8, comma 1, del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192 o un provvedimento regionale
equivalente. La suddetta relazione tecnica è comunque
obbligatoria per gli interventi che beneficiano delle agevolazioni
di cui all’art. 119 del Decreto rilancio;
Re: Legge 10 necessariamente contestuale alla CILAS?
tutti d'accordo che la L10 ci vada. il dubbio è sul quando la consegni, prima del 110% era prassi spesso consegnarla prima dell'inizio lavori e non all'atto della CILAS. con il 110% meglio non rischiare e presentarla subito. questo è il succo del discorso
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Re: Legge 10 necessariamente contestuale alla CILAS?
Il discorso è proprio quello, relazione L10 obbligatoria per incentivi 110%, L10 obbligatoria alla dich inizio lavori (CILA-S)
CILA-S senza L10 = no 110%
CILA-S senza L10 = no 110%
Re: Legge 10 necessariamente contestuale alla CILAS?
Proprio ieri un architetto mi ha chiesto la redazione della relazione L.10/91 per un condominio per il quale era stata presentata CILAS senza L.10 allegata.... quindi, almeno dalle parti Mie, il Comune chiede le integrazioni non potendo "annullare" la pratica che, di fatto, si configura come una "comunicazione" e non una richiesta di permesso....
Credo la differenza non sia di poco conto... un conto è comunicare, altra cosa è richiedere un permesso.....
Ciao
Credo la differenza non sia di poco conto... un conto è comunicare, altra cosa è richiedere un permesso.....
Ciao
Rudi
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Re: Legge 10 necessariamente contestuale alla CILAS?
Infatti la comunicazione inizio lavori senza L10 è fuori norma, il 192/05 non parla di richiesta titolo edilizio ma di dichiarazione inizio lavori. Non cambia nulla quanto hai scritto.
Re: Legge 10 necessariamente contestuale alla CILAS?
quindi stiamo dicendo che "L'elaborato progettuale consiste nella mera descrizione, in forma sintetica, dell'intervento da realizzare" vale per qualsiasi elaborato progettuale, tranne che per la lex10?marcoaroma ha scritto: ↑lun nov 21, 2022 00:30 Infatti la comunicazione inizio lavori senza L10 è fuori norma, il 192/05 non parla di richiesta titolo edilizio ma di dichiarazione inizio lavori. Non cambia nulla quanto hai scritto.
Capisco la cautela che ogni, secondo la propria sensibilità, adotterà, ma da qui a dire che la normativa attuale renderebbe la CILAS inefficace senza Lex10...
Re: Legge 10 necessariamente contestuale alla CILAS?
Ma è esattamente cosìildubbio ha scritto: ↑lun nov 21, 2022 08:25Capisco la cautela che ogni, secondo la propria sensibilità, adotterà, ma da qui a dire che la normativa attuale renderebbe la CILAS inefficace senza Lex10...marcoaroma ha scritto: ↑lun nov 21, 2022 00:30 Infatti la comunicazione inizio lavori senza L10 è fuori norma, il 192/05 non parla di richiesta titolo edilizio ma di dichiarazione inizio lavori. Non cambia nulla quanto hai scritto.
Puoi presentare una cila senza genio civile, legge 10, durc impresa e autorizzazione paesaggistica ma questa è inefficace finché non ottieni tutte le autorizzazioni. Inefficace non vuol dire che non va bene, si intende solo che la sua efficacia e quindi la possibilità di avviare I lavori inizia dal momento in cui sarà completa.
Poi se intendi che per il 25 è sufficiente presentare il modello della cilas andando ad integrarlo successivamente, beh può essere si possa fare. Solo che non sappiamo come interpreterà l'agenzia.
Se vuoi un consiglio non richiesto se proprio devi ti conviene presentare una legge 10 pro forma tirata via da sostituire successivamente.