Autorimesse: le rampe con pendenza del 20% sono vie d'esodo ?
Moderatore: Edilclima
Autorimesse: le rampe con pendenza del 20% sono vie d'esodo ?
Vi propongo il tema dell'utilizzo delle rampe carraie con pendenza del 20% poste a servizio di Autorimesse soggette ai controlli di prevenzione incendi quali vie d'esodo.
Secondo la Nota al punto 1. del Paragrafo "S.4.5.3 Vie d'Esodo":
"Nota. Le rampe con pendenza superiore al 5% sono considerate vie d’esodo verticali. In generale gli occupanti con disabilità motorie non possono percorrere autonomamente rampe di pendenza superiore all’8%. Rampe con pendenza superiore al 12% dovrebbero essere impiegate per l’esodo solo eccezionalmente."
Il verbo "dovrebbero" al condizionale, può essere interpretato come indicato al punto 3. del Paragrafo "G.1.25 Linguaggio"
"3. Con il verbo “dovere” al modo condizionale (es. dovrebbe, dovrebbero, …), gli avverbi “generalmente” e “di norma” si descrivono indicazioni non obbligatorie che consentono al progettista di scegliere modalità tecniche diverse da quella indicata nel contesto esaminato; tali modalità diverse devono essere analizzate e descritte nella documentazione progettuale."
Al verbo si aggiunge purtroppo anche la precisazione "solo eccezionalmente".
Tuttavia, siccome quasi tutte le Autorimesse esistenti fondano i loro percorsi d'esodo sulle rampe carraie, si pone la necessità di considerarle nel redigerne l'Esame Progetto, oppure la SCIA, nel caso di Attività in Categoria A.
Personalmente, non credo sia opportuno nè logico presentare delle Richieste in Deroga alle Direzioni Regionali, per casi simili.
Voi come avete fatto, in casi analoghi ?
Secondo la Nota al punto 1. del Paragrafo "S.4.5.3 Vie d'Esodo":
"Nota. Le rampe con pendenza superiore al 5% sono considerate vie d’esodo verticali. In generale gli occupanti con disabilità motorie non possono percorrere autonomamente rampe di pendenza superiore all’8%. Rampe con pendenza superiore al 12% dovrebbero essere impiegate per l’esodo solo eccezionalmente."
Il verbo "dovrebbero" al condizionale, può essere interpretato come indicato al punto 3. del Paragrafo "G.1.25 Linguaggio"
"3. Con il verbo “dovere” al modo condizionale (es. dovrebbe, dovrebbero, …), gli avverbi “generalmente” e “di norma” si descrivono indicazioni non obbligatorie che consentono al progettista di scegliere modalità tecniche diverse da quella indicata nel contesto esaminato; tali modalità diverse devono essere analizzate e descritte nella documentazione progettuale."
Al verbo si aggiunge purtroppo anche la precisazione "solo eccezionalmente".
Tuttavia, siccome quasi tutte le Autorimesse esistenti fondano i loro percorsi d'esodo sulle rampe carraie, si pone la necessità di considerarle nel redigerne l'Esame Progetto, oppure la SCIA, nel caso di Attività in Categoria A.
Personalmente, non credo sia opportuno nè logico presentare delle Richieste in Deroga alle Direzioni Regionali, per casi simili.
Voi come avete fatto, in casi analoghi ?
Re: Autorimesse: le rampe con pendenza del 20% sono vie d'esodo ?
La rampa può essere considerata via di esodo verticale, un normoabile la può percorrere come e meglio di una rampa di scale, anche sopra il 12% (se poi vogliamoe possiamo farci dei gradini al centro o su un lato ancora meglio).
Il problema si pone per il disabile motorio che non può percorrerla, come non può salire le scale e per il quale si rende necessario predisporre luoghi sicuri temporanei in attesa dei soccorsi.
Il problema si pone per il disabile motorio che non può percorrerla, come non può salire le scale e per il quale si rende necessario predisporre luoghi sicuri temporanei in attesa dei soccorsi.
Re: Autorimesse: le rampe con pendenza del 20% sono vie d'esodo ?
Condivido quanto scrivi.
Aggiungo che, almeno nel caso di un'Autorimessa privata di piccole dimensioni, non mi risulta sia richiesto prevedere detti spazi calmi per i disabili.
Pertanto, ipotizzo che, almeno per Autorimess con Rvita A2, non sia fuori luogo considerare vie d'esodo le rampe con pendenza del 20%.
Resta il problema che occorre giustificare le ragioni di detta scelta progettuale, a fronte della Nota al punto 1. di cui sopra.
Aggiungo che, almeno nel caso di un'Autorimessa privata di piccole dimensioni, non mi risulta sia richiesto prevedere detti spazi calmi per i disabili.
Pertanto, ipotizzo che, almeno per Autorimess con Rvita A2, non sia fuori luogo considerare vie d'esodo le rampe con pendenza del 20%.
Resta il problema che occorre giustificare le ragioni di detta scelta progettuale, a fronte della Nota al punto 1. di cui sopra.
Re: Autorimesse: le rampe con pendenza del 20% sono vie d'esodo ?
Il problema è che sulle costruzioni post 1989 le autorimesse devono essere accessibili ai disabili ex L.13/89, per cui non se ne può escludere a priori la presenza.
La necessità di spazi calmi sorge per l'impossibilità di un esodo indipendente in piano o conj rampe di pendenza massima 8% da parte dei disabili, quindi questi devono attendere aiuti in luogo sicuro.
La necessità di spazi calmi sorge per l'impossibilità di un esodo indipendente in piano o conj rampe di pendenza massima 8% da parte dei disabili, quindi questi devono attendere aiuti in luogo sicuro.
Re: Autorimesse: le rampe con pendenza del 20% sono vie d'esodo ?
Proseguendo il tuo ragionamento, occorrerebbe prevedere spazi calmi, a tutti i piani, in moltissime attività soggette ai Controlli di Prevenzione Incendi, ad esempio, negli edifici civili con altezza > 24 m.
Ricordo che detti spazi calmi, che sono definiti in "G.1.9 Esodo" come: "luogo sicuro temporaneo ove gli occupanti possono attendere e ricevere assistenza per completare l’esodo verso luogo sicuro", devono presumibilmente essere preceduti da un filtro a prova di fumo, oltre ad essere dotati di sistemi di comunicazione bidirezionali, eventuali attrezzature da impiegare per l’assistenza (es. sedia o barella di evacuazione), ecc.
Personalmente, io credo che sarà difficile prevederli in tutte le nuove costruzione soggette ai Controlli e, inoltre, penso sia molto difficile realizzarli negli edifici esistenti.
Ritengo che il legislatore debba indicare quando una simile richiesta è ragionevole e quando invece non lo è.
A mio avviso, infine, è importante che venga affrontato il problema dell'adeguamento delle moltissime attività soggette che non sono in regola e che, alla luce dei nuovi disposti di Legge, vedono complicarsi ulteriormente il percorso verso la messa a norma.
Ricordo che detti spazi calmi, che sono definiti in "G.1.9 Esodo" come: "luogo sicuro temporaneo ove gli occupanti possono attendere e ricevere assistenza per completare l’esodo verso luogo sicuro", devono presumibilmente essere preceduti da un filtro a prova di fumo, oltre ad essere dotati di sistemi di comunicazione bidirezionali, eventuali attrezzature da impiegare per l’assistenza (es. sedia o barella di evacuazione), ecc.
Personalmente, io credo che sarà difficile prevederli in tutte le nuove costruzione soggette ai Controlli e, inoltre, penso sia molto difficile realizzarli negli edifici esistenti.
Ritengo che il legislatore debba indicare quando una simile richiesta è ragionevole e quando invece non lo è.
A mio avviso, infine, è importante che venga affrontato il problema dell'adeguamento delle moltissime attività soggette che non sono in regola e che, alla luce dei nuovi disposti di Legge, vedono complicarsi ulteriormente il percorso verso la messa a norma.
Re: Autorimesse: le rampe con pendenza del 20% sono vie d'esodo ?
beh, teoricamente in un'autorimesssa a più piani dovrebbe essere fattibile garantire l'accesso ai disabili solo al piano terra (o primo interrato se è tutta interrata), e non necessariamente a tutti i piani, purchè sia garantito il numero di posti minimo totale x i disabili.
Lo stesso discorso che vale per i parcheggi esterni (dove i posti per i diabili sono solo vicino agli ingressi, altrimenti occorrerebbe prevedere percorsi chilometrici dedicati da tutti i punti più lontani).
Almeno, a un corso tenuto dai VVF il funzionario affrontò l'argomento in questi termini.
In effetti, se fossi un disabile non mi azzarderei a parcheggiare al piano -8, per quanto provvisto di spazi calmi e ascensori, dato che al piano terra c'è (o dovrebbe esserci) un numero sufficiente di posti per disabili.
Lo stesso discorso che vale per i parcheggi esterni (dove i posti per i diabili sono solo vicino agli ingressi, altrimenti occorrerebbe prevedere percorsi chilometrici dedicati da tutti i punti più lontani).
Almeno, a un corso tenuto dai VVF il funzionario affrontò l'argomento in questi termini.
In effetti, se fossi un disabile non mi azzarderei a parcheggiare al piano -8, per quanto provvisto di spazi calmi e ascensori, dato che al piano terra c'è (o dovrebbe esserci) un numero sufficiente di posti per disabili.
- travereticolare
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Re: Autorimesse: le rampe con pendenza del 20% sono vie d'esodo ?
La questione secondo me è più complessa. Per autorimesse pubbliche potrebbe essere come dici, ma per autorimesse private? Magari ho il box auto di proprietà al P-2...boba74 ha scritto: ven lug 15, 2022 15:02 beh, teoricamente in un'autorimesssa a più piani dovrebbe essere fattibile garantire l'accesso ai disabili solo al piano terra (o primo interrato se è tutta interrata), e non necessariamente a tutti i piani, purchè sia garantito il numero di posti minimo totale x i disabili.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Autorimesse: le rampe con pendenza del 20% sono vie d'esodo ?
Giunti a queste considerazioni, propongo di circoscrivere l'ambito, limitando le nostre considerazioni alle sole autorimesse private esistenti, in particolare quelle interrate.
Personalmente, ritengo che escludere le rampe carraie (spesso di tipo scoperto) con pendenza del 20% dalle vie d'esodo, cambiando radicalmente l'indirizzo del DM del 01/02/1986 costituisca un problema per la messa a Norma di molti edifici esistenti.
Ho proposto questo argomento perché ho ipotizzato che questa problematica dovrà essere affrontata anche da altri Progettisti, dato che dal 2020 non esiste più il "doppio binario" e, quindi, non esiste più la possibilità di utlizzare il citato DM del 1986.
Da parte mia, credo che la soluzione auspicabile sia un lettera circolare da parte del Ministero dell'Interno che faccia chiarezza su questo tema e sgombri i dubbi relativi alla possibilità di utilizzare dette rampe carraie come vie d'esodo, semplificando così la messa a Norma delle Autorimesse esistenti.
Personalmente, ritengo che escludere le rampe carraie (spesso di tipo scoperto) con pendenza del 20% dalle vie d'esodo, cambiando radicalmente l'indirizzo del DM del 01/02/1986 costituisca un problema per la messa a Norma di molti edifici esistenti.
Ho proposto questo argomento perché ho ipotizzato che questa problematica dovrà essere affrontata anche da altri Progettisti, dato che dal 2020 non esiste più il "doppio binario" e, quindi, non esiste più la possibilità di utlizzare il citato DM del 1986.
Da parte mia, credo che la soluzione auspicabile sia un lettera circolare da parte del Ministero dell'Interno che faccia chiarezza su questo tema e sgombri i dubbi relativi alla possibilità di utilizzare dette rampe carraie come vie d'esodo, semplificando così la messa a Norma delle Autorimesse esistenti.
- travereticolare
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Re: Autorimesse: le rampe con pendenza del 20% sono vie d'esodo ?
Credo non ci sia bisogno di una lettera circolare, il Codice è abbastanza chiaro sotto questo aspetto. Le rampe possono essere utilizzate come via di esodo (esodo verticale poiché pendenza > 5%).marcob ha scritto: ven lug 15, 2022 17:53 Da parte mia, credo che la soluzione auspicabile sia un lettera circolare da parte del Ministero dell'Interno che faccia chiarezza su questo tema e sgombri i dubbi relativi alla possibilità di utilizzare dette rampe carraie come vie d'esodo, semplificando così la messa a Norma delle Autorimesse esistenti.
Le rampe con pendenza superiore al 12% possono essere usate eccezionalmente (occupanti senza disabilità motorie). Per situazioni eccezionali intendo quando non si hanno altre vie di esodo a disposizione e si è costretti ad utilizzare la rampa.
Tuttavia resta il problema degli occupanti che presentano disabilità motorie. Se la rampa ha pendenza < 8% il problema non si pone, ma siccome è impossibile, bisogna prevedere uno spazio calmo oppure proporre una soluzione alternativa.
Penso che non uscirà mai una lettera circolare o un chiarimento da parte dei VVF che dica di non considerare tale aspetto progettuale, non credo neanche sia corretto.
In un un condominio con annessa autorimessa ad oggi possono non esserci disabili e quindi si potrebbe pensare di fregarsene di tale aspetto, ma un domani che un condomino diventa invalido? Si riprogetta il tutto? Se non si vuole realizzare ad oggi lo spazio calmo, si potrebbe mettere a progetto solo l'idea e realizzarlo all'occorrenza, la famosa adattabilità.
Che non sia così facile ricavare tale vano, soprattutto in autorimesse esistenti, però sono d'accordo con te.
Non necessariamente, lo spazio calmo potrebbe essere identificato anche all'interno di una scala filtro.devono presumibilmente essere preceduti da un filtro a prova di fumo
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.