Due casi particolari...
Moderatore: Edilclima
Due casi particolari...
Chiedo un vostro parere su:
- isolamento termico a capotto di abitazione che non può rispettare la distanza dal confine, quindi non posso rispettare la trasmittanza mimina.. E' possibile farlo?? Credo di si basta specificare tale deroga nella relazione
- capannone con celle frigo (arriva la verdura dai campi, la stivano nelle celle frigo, poi la tirano fuori e la confezionano in bancali, non c'è nessuna lavorazione particolare e non ci sono lavaggi). Non credo di essere soggetto alla legge 10
- isolamento termico a capotto di abitazione che non può rispettare la distanza dal confine, quindi non posso rispettare la trasmittanza mimina.. E' possibile farlo?? Credo di si basta specificare tale deroga nella relazione
- capannone con celle frigo (arriva la verdura dai campi, la stivano nelle celle frigo, poi la tirano fuori e la confezionano in bancali, non c'è nessuna lavorazione particolare e non ci sono lavaggi). Non credo di essere soggetto alla legge 10
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Re: Due casi particolari...
Non ho questo problema: buona parte dei comuni della mia zona hanno introdotto nelle NTA (Regolamento edilizio) la possibilità di non rispettare le distanze da confine nel caso di realizzazione di cappotti.SuperP ha scritto:- isolamento termico a capotto di abitazione che non può rispettare la distanza dal confine, quindi non posso rispettare la trasmittanza mimina.. E' possibile farlo?? Credo di si basta specificare tale deroga nella relazione
Chiaramente dipende dalla presenza o meno dell'impianto termico...ma non credo vi sia, visto la destinazione funzionale del capannoneSuperP ha scritto:- capannone con celle frigo (arriva la verdura dai campi, la stivano nelle celle frigo, poi la tirano fuori e la confezionano in bancali, non c'è nessuna lavorazione particolare e non ci sono lavaggi). Non credo di essere soggetto alla legge 10
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Re: Due casi particolari...
ok per il primo
per il secondo, scusa è riscaldato? anche perchè se adibito a magazzino ortofrutticolo non ne ho mai visti riscaldati (anche perchè molte volte lasciano la verdura anche fuori dai frigo, quindi meglio che non siano molto caldi)
per il secondo, scusa è riscaldato? anche perchè se adibito a magazzino ortofrutticolo non ne ho mai visti riscaldati (anche perchè molte volte lasciano la verdura anche fuori dai frigo, quindi meglio che non siano molto caldi)
Re: Due casi particolari...
ilverga ha scritto:Non ho questo problema: buona parte dei comuni della mia zona hanno introdotto nelle NTA (Regolamento edilizio) la possibilità di non rispettare le distanze da confine nel caso di realizzazione di cappotti. Verificare sempre l'esistenza di tali norme...in assenza delle quali, però, non credo si possa andare in deroga: c'è sempre la possibilità di isolare all'interno...SuperP ha scritto:- isolamento termico a capotto di abitazione che non può rispettare la distanza dal confine, quindi non posso rispettare la trasmittanza mimina.. E' possibile farlo?? Credo di si basta specificare tale deroga nella relazione
Chiaramente dipende dalla presenza o meno dell'impianto termico...ma non credo vi sia, visto la destinazione funzionale del capannoneSuperP ha scritto:- capannone con celle frigo (arriva la verdura dai campi, la stivano nelle celle frigo, poi la tirano fuori e la confezionano in bancali, non c'è nessuna lavorazione particolare e non ci sono lavaggi). Non credo di essere soggetto alla legge 10
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Re: Due casi particolari...
Per il primo quesito, come saprai (vedi post indietro) tale isolamento con concorre nel calcolo di superfici e volumi, ma solo ai fini planivolumetrici, ma non può derogare dalle distanze tra gli edifici e dai confini. Infatti quelle sono stabilite da Decreti.
Ti ricordo però che la Legge del 1985 (quella sul condono) (e successivamente una Legge Regionale in Lombardia) ha stabilito delle tolleranze dimensionali per le costruzioni, (superfici, aree e volumi). Pertanto puoi sfruttare queste tolleranze per "avvicinarti di più".
Sulla seconda domanda mi sembra non ci siano problemi, è un impianto di processo, pertanto esula dalla Legge10.
Ti ricordo però che la Legge del 1985 (quella sul condono) (e successivamente una Legge Regionale in Lombardia) ha stabilito delle tolleranze dimensionali per le costruzioni, (superfici, aree e volumi). Pertanto puoi sfruttare queste tolleranze per "avvicinarti di più".
Sulla seconda domanda mi sembra non ci siano problemi, è un impianto di processo, pertanto esula dalla Legge10.
Re: Due casi particolari...
Se il cappotto e' in una nuova costruzione non puoi derogare.
In una ristrutturazione il regolamento edilizio del mio comune mi permette fino a 10 cm di cappotto in deroga alle distanze.
In una ristrutturazione il regolamento edilizio del mio comune mi permette fino a 10 cm di cappotto in deroga alle distanze.
Re: Due casi particolari...
Infatti ho il problema del 1,50 m del codice civile!!danilo2 ha scritto:Per il primo quesito, come saprai (vedi post indietro) tale isolamento con concorre nel calcolo di superfici e volumi, ma solo ai fini planivolumetrici, ma non può derogare dalle distanze tra gli edifici e dai confini. Infatti quelle sono stabilite da Decreti.
Posso quindi derogare sul rispetto della trax minima per questo motivo? Secondo me si
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Re: Due casi particolari...
In deroga a quali distanze tagio? La distanza di 10 metri tra edifici nuovi e tra strade e edifici ecc. è fissata dall'art 9 del DM 2 aprile 1968? Cosa fa il tuo comune Deroga da una Legge dello stato?
Scusa Super ma il tuo quesito sembra più interessante delle apparenze, ma l'edificio è nuovo? Cosa intendi con "posso derogare dalle trasmittanze a causa dell'1,5 metri? Risposta banale: ma non puoi rimpicciolire la casa e fare i muri più spessi?
Scusa Super ma il tuo quesito sembra più interessante delle apparenze, ma l'edificio è nuovo? Cosa intendi con "posso derogare dalle trasmittanze a causa dell'1,5 metri? Risposta banale: ma non puoi rimpicciolire la casa e fare i muri più spessi?
Re: Due casi particolari...
E' una ristrutturazione di un edificio in vecchia zona peep, dove negli anni 60 si poteva costruire tenendo 1,50m dal confine... io ho 1,54m e quindi posso mettere solo un cappotto da 4 cm!! che non rietra nella trax minimadanilo2 ha scritto:Scusa Super ma il tuo quesito sembra più interessante delle apparenze, ma l'edificio è nuovo? Cosa intendi con "posso derogare dalle trasmittanze a causa dell'1,5 metri? Risposta banale: ma non puoi rimpicciolire la casa e fare i muri più spessi?
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Re: Due casi particolari...
@DANILO2
Ti riporto quello che dice il mio REC
ART. 127 RIDUZIONE DELLE DISTANZE
1. La disciplina sulle distanze di competenza delle norme comunali (che comunque non potranno essere inferiori aiminimi dettati dal Codice Civile) non si applica:
1. ai manufatti di modesta entità per impianti tecnologici al servizio del territorio (cabine elettriche, impianti
telefonici, cabine di decompressione della rete del gas, nicchie per contatori, ecc.); la distanza delle costruzioni
dalle cabine elettriche deve essere rispettata in ml. 3.30 nel caso in cui i conduttori siano nudi e non inscatolati;
2. ai manufatti per la rete dei percorsi pedonali e ciclabili (sovrappassi e relative rampe, scale mobili, ecc.); portici
(solo al piano terra e frontistanti strade pubbliche), sia pubblici che privati vincolati con servitù permanente di
pubblico passaggio;
3. alle strutture di arredo urbano pubbliche (chioschi, gazebi, pensiline di attesa, cabine, opere artistiche, ecc.);
allestimenti e strutture con funzione segnaletica e informativa, per la sicurezza pubblica e per la gestione dei
pubblici esercizi;
4. agli interventi su edifici esistenti per realizzare ascensori atti al superamento delle barriere architettoniche;
5. alle strutture leggere e modeste di sostegno di pergolati, tendoni, voliere aperte, ecc.;
6. agli interventi su edifici esistenti per realizzare una coibentazione a cappotto sulle pareti esterne, qualora
comporti un ispessimento delle murature non superiore a cm. 10;
7. agli interventi su edifici esistenti per realizzare scale antincendio e/o di sicurezza previste dalle vigenti
disposizioni di legge;
8. a gradini e/o scivoli atti a superare un dislivello non superiore a ml. 1,00, tra piano di campagna e il piano di
calpestio del 1° solaio fuori terra; bocche di lupo;
9. costruzione di campi per attività sportive e ricreative purchè privi di qualsiasi manufatto edilizio;
10. le norme sulle misure minime delle distanze non si applicano per la realizzazione di recinzioni, per le quali sono
però da rispettare le prescrizioni contenute nel regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada e rampe
a cielo aperto di accesso a vani interrati/seminterrati.
Bisogna controllare il regolamneto di SuperP
Ti riporto quello che dice il mio REC
ART. 127 RIDUZIONE DELLE DISTANZE
1. La disciplina sulle distanze di competenza delle norme comunali (che comunque non potranno essere inferiori aiminimi dettati dal Codice Civile) non si applica:
1. ai manufatti di modesta entità per impianti tecnologici al servizio del territorio (cabine elettriche, impianti
telefonici, cabine di decompressione della rete del gas, nicchie per contatori, ecc.); la distanza delle costruzioni
dalle cabine elettriche deve essere rispettata in ml. 3.30 nel caso in cui i conduttori siano nudi e non inscatolati;
2. ai manufatti per la rete dei percorsi pedonali e ciclabili (sovrappassi e relative rampe, scale mobili, ecc.); portici
(solo al piano terra e frontistanti strade pubbliche), sia pubblici che privati vincolati con servitù permanente di
pubblico passaggio;
3. alle strutture di arredo urbano pubbliche (chioschi, gazebi, pensiline di attesa, cabine, opere artistiche, ecc.);
allestimenti e strutture con funzione segnaletica e informativa, per la sicurezza pubblica e per la gestione dei
pubblici esercizi;
4. agli interventi su edifici esistenti per realizzare ascensori atti al superamento delle barriere architettoniche;
5. alle strutture leggere e modeste di sostegno di pergolati, tendoni, voliere aperte, ecc.;
6. agli interventi su edifici esistenti per realizzare una coibentazione a cappotto sulle pareti esterne, qualora
comporti un ispessimento delle murature non superiore a cm. 10;
7. agli interventi su edifici esistenti per realizzare scale antincendio e/o di sicurezza previste dalle vigenti
disposizioni di legge;
8. a gradini e/o scivoli atti a superare un dislivello non superiore a ml. 1,00, tra piano di campagna e il piano di
calpestio del 1° solaio fuori terra; bocche di lupo;
9. costruzione di campi per attività sportive e ricreative purchè privi di qualsiasi manufatto edilizio;
10. le norme sulle misure minime delle distanze non si applicano per la realizzazione di recinzioni, per le quali sono
però da rispettare le prescrizioni contenute nel regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada e rampe
a cielo aperto di accesso a vani interrati/seminterrati.
Bisogna controllare il regolamneto di SuperP
Re: Due casi particolari...
Se uscisse il decreto di recepimento della direttiva comunitaria 32/2006 avresti quasi risolto il problema.
Nella bozza approvata si parlava infatti di derogare dai distacchi in caso di maggior isolamento (oltre però i 30cm) e anche dalle altezze, oltre a non computare questa maggior volumetria ai fini urbanistici.
Dicevo quasi, perché poi si dovrà capire se e come tali norme dovranno essere "recepite" dagli Enti Locali.
Nella bozza approvata si parlava infatti di derogare dai distacchi in caso di maggior isolamento (oltre però i 30cm) e anche dalle altezze, oltre a non computare questa maggior volumetria ai fini urbanistici.
Dicevo quasi, perché poi si dovrà capire se e come tali norme dovranno essere "recepite" dagli Enti Locali.
Re: Due casi particolari...
lo so ma serve ora la legge 10!Spd ha scritto:Se uscisse il decreto di recepimento della direttiva comunitaria 32/2006 avresti quasi risolto il problema.
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Re: Due casi particolari...
Ma devi fare anche il 55% ?
Sei obbligato a raggiungere i valori del 311?
Se ho una parete sulla quale non devo intervenire e invece decido volontariamente di metterci un cappotto, secondo me, non devo raggiungere alcun valore.
Sei obbligato a raggiungere i valori del 311?
Se ho una parete sulla quale non devo intervenire e invece decido volontariamente di metterci un cappotto, secondo me, non devo raggiungere alcun valore.
Re: Due casi particolari...
notagio ha scritto:Ma devi fare anche il 55% ?
qui ho seri dubbitagio ha scritto:Sei obbligato a raggiungere i valori del 311?
Se ho una parete sulla quale non devo intervenire e invece decido volontariamente di metterci un cappotto, secondo me, non devo raggiungere alcun valore.
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Re: Due casi particolari...
E' il solito problema (immagino di essere in Lombardia ma anche con il 311 poco cambia):
ristrutturazione maggiore 25 % della sup disperdente > obbligo rispetto U minimi
ristrutturazione minore 25 % della sup disperdente > obbligo rispetto (U minimi x 1,3)
Ma la domanda è: TUTTE LE PARETI ???? anche quelle che non sono oggetto di intervento?
(ma se voglio cambiare solo 2 gomme perchè mi obblgano a cambiarle tutte e 4?)
Non c'è risposta.
ristrutturazione maggiore 25 % della sup disperdente > obbligo rispetto U minimi
ristrutturazione minore 25 % della sup disperdente > obbligo rispetto (U minimi x 1,3)
Ma la domanda è: TUTTE LE PARETI ???? anche quelle che non sono oggetto di intervento?
(ma se voglio cambiare solo 2 gomme perchè mi obblgano a cambiarle tutte e 4?)
Non c'è risposta.
Re: Due casi particolari...
Anch'io avevo dei seri dubbi.
Pero' se la parete la posso lasciare cosi, senza intervenire, e invece decido di migliorarne le caratteristiche termiche, queto non lo posso fare. Per il codice civile non ho le distanze, per il 311 non arrivo alla trasmittanza. Dirai, intervieni da dentro.
Anche l'orientamento del tecnico del mio comune e' che se l'intervento e' "volontario" non c'e l'obbligo del rispetto delle trasmittanze.
Pero' se la parete la posso lasciare cosi, senza intervenire, e invece decido di migliorarne le caratteristiche termiche, queto non lo posso fare. Per il codice civile non ho le distanze, per il 311 non arrivo alla trasmittanza. Dirai, intervieni da dentro.
Anche l'orientamento del tecnico del mio comune e' che se l'intervento e' "volontario" non c'e l'obbligo del rispetto delle trasmittanze.
Re: Due casi particolari...
Magari fosse davvero così...tagio ha scritto:Anche l'orientamento del tecnico del mio comune e' che se l'intervento e' "volontario" non c'e l'obbligo del rispetto delle trasmittanze.
secondo me, bisogna fare il distinguo:
- il 311 mi è sempre parso sottointendere che ovunque si decida "volontariamente" di intervenire, scatta l'obbligo di rispetto della trasmittanza su quello specifico componente. Nei restanti casi non vi sono obblighi...
- il DGR Lombardia specifica i 2 casi (vedi art. 4.2 e 4.4)
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante
Re: Due casi particolari...
Pero' devi ammettere che e' un "sopruso". Puoi non far niente, non hai obblighi. Ma attenzione, se tocchi la parete anche solo per mettere l'solamento devi rispettare il 311.ilverga ha scritto: - il 311 mi è sempre parso sottointendere che ovunque si decida "volontariamente" di intervenire, scatta l'obbligo di rispetto della trasmittanza su quello specifico componente. Nei restanti casi non vi sono obblighi...
Quindi la lascio cosi' com'e'. Bel risparmio di energia.
Re: Due casi particolari...
concordo ma quoto IlVerga. Se tocchi la parete devi rispettare le trasmittanze. Ora non ricordo se va verificata anche la massa superficiale, a rigor di logica no sull'esistente, ma si sa che la logica qui conta pochino...tagio ha scritto:Pero' devi ammettere che e' un "sopruso". Puoi non far niente, non hai obblighi. Ma attenzione, se tocchi la parete anche solo per mettere l'solamento devi rispettare il 311.ilverga ha scritto: - il 311 mi è sempre parso sottointendere che ovunque si decida "volontariamente" di intervenire, scatta l'obbligo di rispetto della trasmittanza su quello specifico componente. Nei restanti casi non vi sono obblighi...
Quindi la lascio cosi' com'e'. Bel risparmio di energia.
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