Buonasera colleghi, scrivo per conoscere la vostra opinione in merito alla seguente questione.
Mi trovo per la prima volta ad affrontare il progetto di un'autorimessa privata condominiale con il nuovo COPI e relativa RTV6 allegata del maggio 2020. Non riesco ad individuare il corretto livello di prestazione per il capitolo S7-Rivelazione ed allarme, anche perchè, la suddetta RTV non fornisce alcuna indicazione in merito. In prima battuta, avrei attribuito un livello di prestazione I in quanto vengono soddisfatti tutti i requisiti previsti nella Tab. S-7.2 del Codice. Tuttavia, nella tabella precedente S-7.1 si legge in corrispondenza del Livello I "Rivelazione e diffusione dell’allarme di incendio mediante sorveglianza degli ambiti da parte degli occupanti dell’attività". Trattandosi come detto di una semplice autorimessa privata condominiale non è prevista la presenza di un sorvegliante. Da un confronto con un collega, è emersa un'ulteriore interpretazione, ossia egli attribuirebbe un LIVELLO III di prestazione, in quanto lo sviluppo del percorso d’esodo è tale da non rendere visibile, dal punto più distante dall'uscita di emergenza, l’intero percorso d’esodo. Questo implica l’impossibilità della sorveglianza degli ambiti da parte degli occupanti dell’attività.
Grazie a chiunque voglia esprimersi in merito.
Rivelazione e allarme Cap.S7 COPI-AUTORIMESSE
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Re: Rivelazione e allarme Cap.S7 COPI-AUTORIMESSE
Ciao,
pur comprendendo il ragionamento del collega, non concordo.
Detto ciò, che è solo un mio pensiero, faccio notare che Il criterio di attribuzione è riportato nella tabella S.7-2 e non nella tabella S.7-1. Per me, senza conoscere a fondo i dettagli progettuali, un autorimessa condominiale ricade nel livello di prestazione I della strategia antincendio relativa alla rivelazione ed allarme.
pur comprendendo il ragionamento del collega, non concordo.
In un'autorimessa, dove generalmente le altezze sono molto limitate, se un veicolo prende fuoco (in considerazione della velocità di crescita dell'incendio fast), credo che il fumo lo si veda e percepisca molto velocemente a prescindere se vedi o meno tutto il percorso di esodo.lo sviluppo del percorso d’esodo è tale da non rendere visibile, dal punto più distante dall'uscita di emergenza, l’intero percorso d’esodo.
Detto ciò, che è solo un mio pensiero, faccio notare che Il criterio di attribuzione è riportato nella tabella S.7-2 e non nella tabella S.7-1. Per me, senza conoscere a fondo i dettagli progettuali, un autorimessa condominiale ricade nel livello di prestazione I della strategia antincendio relativa alla rivelazione ed allarme.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Rivelazione e allarme Cap.S7 COPI-AUTORIMESSE
Grazie mille per la tua risposta. Personalmente concordo con la tua interpretazione