Verifica impianto di terra attività non produttiva.
Moderatore: Edilclima
Verifica impianto di terra attività non produttiva.
Salve a tutti,
in una attività di autorimessa, essendo la stessa non produttiva, teoricamente non serve la verifica periodica dell'impianto di terra.
Se però nell'autorimessa operano gli addetti tecnici/servizi questo teoricamente dovrebbe diventare ambiente di lavoro?
Che ne pensate?
Grazie
in una attività di autorimessa, essendo la stessa non produttiva, teoricamente non serve la verifica periodica dell'impianto di terra.
Se però nell'autorimessa operano gli addetti tecnici/servizi questo teoricamente dovrebbe diventare ambiente di lavoro?
Che ne pensate?
Grazie
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Re: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
Tutte le attività lavorative che abbiano all'interno un lavoratore sono obbligate a far eseguire le verifiche periodiche di legge secondo il DPR 462.
Qual è la definizione di ambiente di lavoro?
Cassazione Penale, Sez. 4, 11 aprile 2016, n. 14775
Per ambiente di lavoro deve intendersi tutto il luogo o lo spazio in cui l'attività lavorativa si sviluppa ed in cui, indipendentemente dall'attualità dell'attività, coloro che siano autorizzati ad accedere e coloro che vi accedano per ragioni connesse all'attività lavorativa, possono recarsi o sostare anche in momenti di pausa, riposo o sospensione del lavoro.
Qual è la definizione di ambiente di lavoro?
Cassazione Penale, Sez. 4, 11 aprile 2016, n. 14775
Per ambiente di lavoro deve intendersi tutto il luogo o lo spazio in cui l'attività lavorativa si sviluppa ed in cui, indipendentemente dall'attualità dell'attività, coloro che siano autorizzati ad accedere e coloro che vi accedano per ragioni connesse all'attività lavorativa, possono recarsi o sostare anche in momenti di pausa, riposo o sospensione del lavoro.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
Quindi anche se avessi per esempio solamente la signora delle pulizie che svolge la propria mansione all'interno dell'autorimessa
si deve effettuare la verifica di terra..
si deve effettuare la verifica di terra..
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Re: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
Se la signora delle pulizie svolge il proprio lavoro nell'autorimessa, l'autorimessa è un ambiente di lavoro.
Lapalissiano.
Soprattutto se usa una lavapavimenti elettrica o un vaporetto, o un altro elettroutensile, che non abbia il doppio isolamento.
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Re: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
No, un attimo.
L'obbligo di denuncia e verifica periodica dell'impianto di terra è posto in capo al datore di lavoro.
L'addetto delle pulizie o anche il tecnico manutentore che ogni 6 mesi va a controllare gli estintori/idranti, non sono dipendenti dell'autorimessa privata condominiale, ovvero del Condominio.
Se il Condominio non ha dipendenti non ha obbligo di denuncia/verifica.
L'obbligo di denuncia e verifica periodica dell'impianto di terra è posto in capo al datore di lavoro.
L'addetto delle pulizie o anche il tecnico manutentore che ogni 6 mesi va a controllare gli estintori/idranti, non sono dipendenti dell'autorimessa privata condominiale, ovvero del Condominio.
Se il Condominio non ha dipendenti non ha obbligo di denuncia/verifica.
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Re: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
Dove leggi che è un condominio?
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Re: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
No, Sandeman non lo ha detto, ma ha parlato di "non produttiva": ho inteso come non afferente ad un datore di lavoro.
Se il titolare è anche datore di lavoro dei lavoratori che accedono all'autorimessa (per esempio autorimessa di una palazzina uffici), ovviamente il discorso cambia.
Se il titolare è anche datore di lavoro dei lavoratori che accedono all'autorimessa (per esempio autorimessa di una palazzina uffici), ovviamente il discorso cambia.
Re: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
Il caso pratico tratta di Autorimessa ad uso condominiale avente Amministratore unico.
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Re: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
Ah, no. Allora cambia tutto.
Avevo inteso addetti tecnici/servizi dipendenti di un'azienda proprietaria dell'autorimessa.
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Re: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
Confermo quindi quanto sopra.
Se il condominio non ha dipendenti (per esempio il portiere), allora non ha obblighi ai sensi del TU 81/08 e quindi neanche del DPR 462/01.
Se il condominio non ha dipendenti (per esempio il portiere), allora non ha obblighi ai sensi del TU 81/08 e quindi neanche del DPR 462/01.
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Re: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
Corretto.
E' obbligo dei rispettivi datori di lavoro (della donna delle pulizie così come dei tecnici trasfertisti che lavorino saltuariamente nell'autorimessa) valutare i rischi presenti in determinati luoghi di esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali.
Se ci si rende conto che in uno o più di tali luoghi non risultano adottate le necessarie misure di prevenzione e protezione, il datore di lavoro non deve consentire l’esecuzione della prestazione lavorativa in tali luoghi.
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Re: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
C'è una nota del Ministero delle Attività (Circolare 25/2/2005. prot. n.10723) che ha chiarito che i condomini devono effettuare la verifica anche in assenza di lavoratori subordinati.
La riporto integralmente:
Si fa riferimento alla richiesta di parere in oggetto di cui alla nota 8 febbraio 2005 per far presente in via
preliminare che con il DPR 462/01 si è inteso garantire ai datori di lavoro lo svolgimento dei controlli di sicurezza
relativi a determinate tipologie di impianti, necessari per la tutela di interessi pubblici generali fondamentali, quali
la salute e la sicurezza, secondo principi di efficienza e tempestività, eliminando ove possibile senza pregiudizio di
interesse primario, appesantimenti procedurali ed affiancando ai soggetti pubblici, anche altri soggetti di
comprovata esperienza.
Tipico esempio, anche se non unico, è costituito dall’esecuzione delle verifiche periodiche di impianti di ascensore.
Per quanto concerne gli impianti di messa a terra di impianti elettrici, è parere dello scrivente Ufficio che detto
obbligo debba ritenersi sussistente ogni qual volta sia comunque individuabile un ambiente di lavoro e quindi anche
quando non si sia in presenza – al momento – di rapporto di lavoro dipendente strictu sensu potendo tale rapporto
essere instaurato anche successivamente per decisione assembleare.
La ratio legis della richiamata normazione deve infatti essere individuata nella inalienabile esigenza di garantire
l’incolumità di tutti coloro che vengono chiamati, a vario titolo, a prestare la propria attività lavorativa presso un
luogo ove risulti situato un impianto elettrico.
A riprova di tale doverosa interpretazione si consideri che, ove si verifichino incidenti nei confronti di tali soggetti
riconducibili a malfunzionamenti dell’impianto, non v’è dubbio che ne risponda il proprietario e/o amministratore
salvo dimostri di avere fatto il possibile per evitare l’evento: ebbene la manutenzione e la verifica periodica
dell’impianto rendono senza dubbio più concreta la possibilità di offrire tale prova liberatoria.
Pertanto, nella parte in cui il prefato dettato normativo parla di “datore di lavoro” come destinatario dell’obbligo
oggetto di quesito, è in tale ambito che devono essere ricondotte anche ipotesi in cui pur mancando, al momento, un
rapporto di lavoro dipendente, sia configurabile come ambiente di lavoro quello in cui vengono esercitate attività
lavorative anche saltuarie, da parte di soggetti lavoratori legati a vario titolo al proprietario dell’impianto.
Prioritarie e doverose esigenze di tutela dell’incolumità delle persone e dei beni non possono che anche giovarsi
delle possibilità offerte dal DPR 462/01 in tema di verifiche periodiche o straordinarie.
Re: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
Nota a mio parere senza alcun valore e difatti il TU 81/08 (successivo) non fa alcuna menzione a tale casistica.
Gli obblighi di sicurezza sono in carico all'impresa appaltatrice/datore di lavoro, non al committente privato.
In base a tale interpretazione anche all'interno dei singoli appartamenti, se io chiamo l'idraulico a fare manutenzione alla caldaia dovrei aver denunciato e verificato il mio impianto di terra......
Gli obblighi di sicurezza sono in carico all'impresa appaltatrice/datore di lavoro, non al committente privato.
In base a tale interpretazione anche all'interno dei singoli appartamenti, se io chiamo l'idraulico a fare manutenzione alla caldaia dovrei aver denunciato e verificato il mio impianto di terra......
Re: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
Come non detto,
all' interno dell'autorimessa/box auto hanno ricavato un deposito per il negozio soprastante
all' interno dell'autorimessa/box auto hanno ricavato un deposito per il negozio soprastante
Re: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
Quello è un altro problema.
Primo verificare se e come quel deposito può stare all'interno dell'autorimessa.
Secondo: il deposito avrà il suo impianto elettrico/terra allacciato a quello del negozio, quindi in caso di "luogo di lavoro" secondo TU 81/08, sarà questo impianto a dover essere denunciato e verificato.
Primo verificare se e come quel deposito può stare all'interno dell'autorimessa.
Secondo: il deposito avrà il suo impianto elettrico/terra allacciato a quello del negozio, quindi in caso di "luogo di lavoro" secondo TU 81/08, sarà questo impianto a dover essere denunciato e verificato.
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Re: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
Non è detto che il magazzino abbia un impianto elettrico, ma se ce l'ha, rientra nel campo di applicazione.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
Il negozio ha un magazzino all'interno del box auto.
Quindi in pratica abbiamo due problemi:
Il primo è quello del magazzino all'interno di un box auto. (NON CONSENTITO)
Il secondo è quello di un'ambiente lavorativo all'interno dell'autorimessa.(NON CONSENTITO).L'impianto elettrico è in comune con tutta l'autorimessa.
Al di la del fatto della verifica di terra che abbiamo capito essere obbligatoria per attività lavorative come lo posso trattare questo deposito?
Vieto categoricamente il deposito secondo la normativa o posso fare una modifica con aggravio e compartimentare R/EI 120 tale deposito?
Quindi in pratica abbiamo due problemi:
Il primo è quello del magazzino all'interno di un box auto. (NON CONSENTITO)
Il secondo è quello di un'ambiente lavorativo all'interno dell'autorimessa.(NON CONSENTITO).L'impianto elettrico è in comune con tutta l'autorimessa.
Al di la del fatto della verifica di terra che abbiamo capito essere obbligatoria per attività lavorative come lo posso trattare questo deposito?
Vieto categoricamente il deposito secondo la normativa o posso fare una modifica con aggravio e compartimentare R/EI 120 tale deposito?
Ultima modifica di Sandeman il lun ott 11, 2021 11:54, modificato 1 volta in totale.
Re: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
Prima non sarebbe stato possibile.
Ora con la nuova RTV vedi quali sono le condizioni.
La promiscuità dell'impianto dovrebbe essere eliminata, se è un deposito non è ammissibile che sia alimentato dall'impianto condominiale dell'autorimessa.
L'impianto di terra potrà o meno essere in comune.
Ora con la nuova RTV vedi quali sono le condizioni.
La promiscuità dell'impianto dovrebbe essere eliminata, se è un deposito non è ammissibile che sia alimentato dall'impianto condominiale dell'autorimessa.
L'impianto di terra potrà o meno essere in comune.
Re: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
Salve Terminus. Prima con il DM 86 potevo comunicare con locali destinati a deposito o sbaglio? Se guardo il punto 3.5 del dm 86Terminus ha scritto: ↑lun ott 11, 2021 11:50 Prima non sarebbe stato possibile.
Ora con la nuova RTV vedi quali sono le condizioni.
La promiscuità dell'impianto dovrebbe essere eliminata, se è un deposito non è ammissibile che sia alimentato dall'impianto condominiale dell'autorimessa.
L'impianto di terra potrà o meno essere in comune.
''Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare con locali di
attività ad altra destinazione non elencate nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e/o fabbricati di civile abitazione
e di altezza antincendi non superiore a 32 m a mezzo di aperture con porte di tipo almeno RE 120 munite di congegno
di autochiusura.''
Sbaglio qualcosa?
Re: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
È comunque un'interpretazione autentica, quindi per conto mio assolutamente credibile. Non è una Legge, ma una certa valenza ce l'ha.Terminus ha scritto: ↑ven ott 08, 2021 12:41 Nota a mio parere senza alcun valore e difatti il TU 81/08 (successivo) non fa alcuna menzione a tale casistica.
Gli obblighi di sicurezza sono in carico all'impresa appaltatrice/datore di lavoro, non al committente privato.
In base a tale interpretazione anche all'interno dei singoli appartamenti, se io chiamo l'idraulico a fare manutenzione alla caldaia dovrei aver denunciato e verificato il mio impianto di terra......
L'esempio dell'idraulico non regge, perché anche se viene in casa mia io non sono un datore di lavoro, lui è un libero professionista (o un dipendente di una società), e l'81 esclude "gli addetti ai servizi domestici e familiari".
Insomma, è (imho) chiaramente fuori dal campo di applicazione (a differenza del Condominio, dove l'amministratore è sicuramente assimilabile al datore di lavoro ed il condominio al luogo di lavoro).
Peraltro, a livello teorico il tuo impianto di casa dev'essere a norma ed il proprietario ha l'obbligo di mantenerlo in efficienza (la classica questione del "buon padre di famiglia").
Poi, purtroppo, è uno di quegli argomenti nebulosi, dove in 20 anni non sono ancora riusciti (anzi, neppure hanno provato) a fare chiarezza...
In pratica, se ho ben interpretato, il proprietario del negozio ha un box nell'autorimessa condominiale, ed ha ben pensato di ricavarci un magazzino totalmente abusivo ed irregolare.Sandeman ha scritto: ↑lun ott 11, 2021 11:43 Il negozio ha un magazzino all'interno del box auto.
Quindi in pratica abbiamo due problemi:
Il primo è quello del magazzino all'interno di un box auto. (NON CONSENTITO)
Il secondo è quello di un'ambiente lavorativo all'interno dell'autorimessa.(NON CONSENTITO).L'impianto elettrico è in comune con tutta l'autorimessa.
Al di la del fatto della verifica di terra che abbiamo capito essere obbligatoria per attività lavorative come lo posso trattare questo deposito?
Vieto categoricamente il deposito secondo la normativa o posso fare una modifica con aggravio e compartimentare R/EI 120 tale deposito?
Mio parere: come VVF, può starci (se riesci a rispettare i paletti di RTO ed RTV sulle comunicazioni). In certi casi era ammesso anche col vecchio decreto, comunque.
L'impianto di terra del deposito, del negozio eccetera può essere comune (è il classico caso di condomini, o centri commerciali o aree produttive... tutti con impianti collegati tra loro). L'alimentazione ovviamente non può essere condominiale.
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Re: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
Scusa, però un box è un box, quello che c'è dentro non ti riguarda.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
Chiaro però dato che il box è all'interno dell'autorimessa mi riguarda eccome ..NoNickName ha scritto: ↑lun ott 11, 2021 12:40Scusa, però un box è un box, quello che c'è dentro non ti riguarda.
In pratica si tratta di un box auto in cui viene depositato materiale del negozio.
Re: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
A livello normativo, casa mia (ed anche il mio condominio) può essere priva di impianto di terra ed essere pienamente in regola. Se chiamo l'idraulico questo è un autonomo o dipendente da ditta, quindi tutelato dal TU 81/08, ma ciò non ne un luogo di lavoro e rende me obbligato ad installare l'impianto di terra ed a denunciarlo.glc_1912 ha scritto: ↑lun ott 11, 2021 12:18 È comunque un'interpretazione autentica, quindi per conto mio assolutamente credibile. Non è una Legge, ma una certa valenza ce l'ha.
L'esempio dell'idraulico non regge, perché anche se viene in casa mia io non sono un datore di lavoro, lui è un libero professionista (o un dipendente di una società), e l'81 esclude "gli addetti ai servizi domestici e familiari".
Insomma, è (imho) chiaramente fuori dal campo di applicazione (a differenza del Condominio, dove l'amministratore è sicuramente assimilabile al datore di lavoro ed il condominio al luogo di lavoro).
Peraltro, a livello teorico il tuo impianto di casa dev'essere a norma ed il proprietario ha l'obbligo di mantenerlo in efficienza (la classica questione del "buon padre di famiglia").
Poi, purtroppo, è uno di quegli argomenti nebulosi, dove in 20 anni non sono ancora riusciti (anzi, neppure hanno provato) a fare chiarezza...
Stessa situazione per l'amministratore del condominio.
TNE a suo tempo (2005) scriveva in merito alla nota che hai richiamato : "...esprime dubbi sull'obbligo giuridico di applicare il DPR 462/01, diversamente tale obbligo si estenderebbe per coerenza a tutti i luoghi dove un lavoratore subordinato può svolgere la propria attività, incluse le abitazioni dove entra per le riparazioni l'artigiano con il proprio dipendente."
Quello che c'è dentro riguarda le gestione della sicurezza antincendio dell'autorimessa, su responsabilità del titolare.NoNickName ha scritto: ↑lun ott 11, 2021 12:40 Scusa, però un box è un box, quello che c'è dentro non ti riguarda.
Re: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
Che ne pensate riguardo a questo punto?Sandeman ha scritto: ↑lun ott 11, 2021 11:56Salve Terminus. Prima con il DM 86 potevo comunicare con locali destinati a deposito o sbaglio? Se guardo il punto 3.5 del dm 86Terminus ha scritto: ↑lun ott 11, 2021 11:50 Prima non sarebbe stato possibile.
Ora con la nuova RTV vedi quali sono le condizioni.
La promiscuità dell'impianto dovrebbe essere eliminata, se è un deposito non è ammissibile che sia alimentato dall'impianto condominiale dell'autorimessa.
L'impianto di terra potrà o meno essere in comune.
''Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare con locali di
attività ad altra destinazione non elencate nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e/o fabbricati di civile abitazione
e di altezza antincendi non superiore a 32 m a mezzo di aperture con porte di tipo almeno RE 120 munite di congegno
di autochiusura.''
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Re: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
Ma questo a te chi te l'ha detto?
E se invece ti dicessi che ci sono i pneumatici dell'auto di mia zia?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
Io. Sto facendo il rinnovo della SCIA e ho notato questo.NoNickName ha scritto: ↑lun ott 11, 2021 15:35Ma questo a te chi te l'ha detto?
E se invece ti dicessi che ci sono i pneumatici dell'auto di mia zia?
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Re: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
Cioè hai notato degli scatoloni e hai dedotto che fosse un magazzino del negozio?
Oppure hai chiesto e ti hanno confermato che si tratta di un magazzino?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
Scusa ho perso il filo.NoNickName ha scritto: ↑lun ott 11, 2021 16:24Cioè hai notato degli scatoloni e hai dedotto che fosse un magazzino del negozio?
Oppure hai chiesto e ti hanno confermato che si tratta di un magazzino?
Si ho chiesto al titolare del negozio e mi ha confermato il deposito.
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Re: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
Ciò basta. O sgombera o adegua.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
Si esattamente. L'adeguamento lo faccio seguendo il punto 3.5
''''Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare con locali di
attività ad altra destinazione non elencate nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e/o fabbricati di civile abitazione
e di altezza antincendi non superiore a 32 m a mezzo di aperture con porte di tipo almeno RE 120 munite di congegno
di autochiusura.''
Essendo l'autorimessa progettata con il DM86.. Ovviamente andranno compartimentate tutte le strutture separanti e non solamente la porta.
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Re: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
Aerazione per il deposito ne hai?
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
Si è presente l aereazione classica della bocca di lupo (oltre con tutto un infisso ) e la ripresa d'aria sul basculante.
Ad ogni modo mi confermate che all'interno di un'autorimessa è possibile avere deposito se lo stesso è compartimentato R/EI 120 rispetto all'autorimessa
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Re: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
Per mia esperienza siAd ogni modo mi confermate che all'interno di un'autorimessa è possibile avere deposito se lo stesso è compartimentato R/EI 120 rispetto all'autorimessa
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
Per carità, sono interpretazioni. Del resto, se il Ministero dice una cosa per chiarire una roba che ha scritto e TNE ne dice poi un'altra, è evidente che alla fin fine ognuno possa dire la sua (ed agire di conseguenza).Terminus ha scritto: ↑lun ott 11, 2021 13:15 A livello normativo, casa mia (ed anche il mio condominio) può essere priva di impianto di terra ed essere pienamente in regola. Se chiamo l'idraulico questo è un autonomo o dipendente da ditta, quindi tutelato dal TU 81/08, ma ciò non ne un luogo di lavoro e rende me obbligato ad installare l'impianto di terra ed a denunciarlo.
Stessa situazione per l'amministratore del condominio.
TNE a suo tempo (2005) scriveva in merito alla nota che hai richiamato : "...esprime dubbi sull'obbligo giuridico di applicare il DPR 462/01, diversamente tale obbligo si estenderebbe per coerenza a tutti i luoghi dove un lavoratore subordinato può svolgere la propria attività, incluse le abitazioni dove entra per le riparazioni l'artigiano con il proprio dipendente."
Già che il Ministero non dica "è così" ma "potrebbe essere così" la dice lunga...
Per me, se rientri nella casistica, puoi sicuramente farlo. Rispetti le prescrizioni per porte e strutture e va bene così, fai un rinnovo allegando l'istanza di non aggravio (più cert. REI e dich. prod.) ed alleghi la planimetria aggiornata con una relazione in cui spieghi la cosa, e sei a posto.Sandeman ha scritto: ↑lun ott 11, 2021 16:55Si esattamente. L'adeguamento lo faccio seguendo il punto 3.5
''''Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare con locali di
attività ad altra destinazione non elencate nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e/o fabbricati di civile abitazione
e di altezza antincendi non superiore a 32 m a mezzo di aperture con porte di tipo almeno RE 120 munite di congegno
di autochiusura.''
Essendo l'autorimessa progettata con il DM86.. Ovviamente andranno compartimentate tutte le strutture separanti e non solamente la porta.
Re: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
Grazie a tutti ...