110, cilas e abusi
Moderatore: Edilclima
110, cilas e abusi
Ripropongo questa tema
Scusate l'insistenza ma ogni giorno ne sento una diversa
Fabbricato con difformità (un paio di misure non tornano, cantina trasformata in taverna, loggiato chiuso con serramenti).
Ammettiamo che si presenta la cilas e si fa 110..
Quali possono essere le conseguenze?
Scusate l'insistenza ma ogni giorno ne sento una diversa
Fabbricato con difformità (un paio di misure non tornano, cantina trasformata in taverna, loggiato chiuso con serramenti).
Ammettiamo che si presenta la cilas e si fa 110..
Quali possono essere le conseguenze?
Re: 110, cilas e abusi
Il loggiato chiuso con serramenti, è un abuso non sanabile; prima farei togliere i serramenti per farlo tornare loggiato.
Cantina trasformata in taverna: nella cilas lo dichiari cantina o taverna?
Cantina trasformata in taverna: nella cilas lo dichiari cantina o taverna?
Re: 110, cilas e abusi
Per me il problema sorge quando ci sono abusi non sanabili...
Re: 110, cilas e abusi
l'idea del tecnico che segue la parte edile (non mia) sarebbe quella di presentare la CILAS senza allegare grafici
sostenendo che in questo modo non si dichiara lo stato legittimo dell'immobile e si può fare il 110
ovviamente gli abusi ci sono e restano tali
detto questo vorrei capire cosa potrebbe succedere tra qualche anno nel caso in cui a seguito di un controllo venissero rilevati gli abusi
prendiamo ad esempio il loggiato chiuso
certamente possono chiedere di regolarizzare gli abusi o ripristinare l'immobile come autorizzato, su questo non ci piove
ma il 110 decade??
progettista e DL ne rispondono (seppure la CILAS non comporti la dichiarazione dello stato legittimo)?
l'asseveratore?
Re: 110, cilas e abusi
Il tecnico secondo me sbaglia: può omettere i disegni soltanto se gli stessi ricadono nella manutenzione ordinaria... e comunque lo stato legittimo dell'immobile non è mai richiesto dalla CILAS, ma solo il provvedimento che ha dato il là alla costruzione originaria.
Comunque la detrazione si perde solo in alcuni casi, come dice la norma:
Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.".
"13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento":
"13-quinquies. In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento. In caso di varianti in corso d’opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".
Quindi i disegni servono, su questo non ho dubbi.
Piuttosto io ho seri dubbi sulla validità della CILAS, fermo restando che il DPR 380 non è stato cambiato e quindi, per esempio, vieta interventi strutturali se non con una SCIA, considerato inoltre che la CILAS manca completamente della relazione tecnica di asseverazione, non permette di esplicitare se un intervento è soggetto a legge 10, progetto impianti, requisiti acustici passivi, deposito sismico/denuncia strutturale, ecc ecc ecc Un provvedimento del genere è solo di natura fiscale, non certo edilizio... io ho già un paio di tecnici comunali che mi hanno detto di protocollare una CILA o SCIA normale e poi di attaccarci la CILAS che serve solo all'agenzia delle entrate.
Comunque la detrazione si perde solo in alcuni casi, come dice la norma:
Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.".
"13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento":
"13-quinquies. In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento. In caso di varianti in corso d’opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".
Quindi i disegni servono, su questo non ho dubbi.
Piuttosto io ho seri dubbi sulla validità della CILAS, fermo restando che il DPR 380 non è stato cambiato e quindi, per esempio, vieta interventi strutturali se non con una SCIA, considerato inoltre che la CILAS manca completamente della relazione tecnica di asseverazione, non permette di esplicitare se un intervento è soggetto a legge 10, progetto impianti, requisiti acustici passivi, deposito sismico/denuncia strutturale, ecc ecc ecc Un provvedimento del genere è solo di natura fiscale, non certo edilizio... io ho già un paio di tecnici comunali che mi hanno detto di protocollare una CILA o SCIA normale e poi di attaccarci la CILAS che serve solo all'agenzia delle entrate.
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Re: 110, cilas e abusi
Ne avevamo già parlato. Il non obbligo di allegazione dello stato legittimo non implica automaticamente una sanatoria.
Le conseguenze sono le medesime che si avrebbero avute prima dell'abrogazione dell'obbligo di allegazione.
Non viene meno alcuna disposizione della disciplina di cui al d.P.R.380/2001
EDIT: progettista e DL rispondono, ma anche l'asseveratore svolgendo un compito di pubblica necessità: l’art. 481 del Codice Penale stabilisce che “Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51 a € 5.161.
Le conseguenze sono le medesime che si avrebbero avute prima dell'abrogazione dell'obbligo di allegazione.
Non viene meno alcuna disposizione della disciplina di cui al d.P.R.380/2001
EDIT: progettista e DL rispondono, ma anche l'asseveratore svolgendo un compito di pubblica necessità: l’art. 481 del Codice Penale stabilisce che “Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51 a € 5.161.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: 110, cilas e abusi
la stragrande maggioranza delle perplessità su questa Cilas le condivido, tranne questo
sul modello è riportato l'elenco della documentazione da allegare alla Cilas e tra questi compare anche l'elaborato progettuale
ma leggendo la nota sottostante trovi questa precisazione:
"L'elaborato progettuale consiste nella mera descrizione, in forma sintetica, dell'intervento da
realizzare. Se necessario per una più chiara e compiuta descrizione, il progettista potrà allegare
elaborati grafici illustrativi. Resta fermo che per gli interventi di edilizia libera di cui all'art. 6 del
DPR 6 giugno 2001, n. 380, e correlate norme statali e regionali, è sufficiente una sintetica
descrizione dell'intervento, che può essere inserita direttamente nel presente modello."
per cui a me sembrerebbe
- se l'intervento non è di edilizia libera alleghi una paginetta in cui descrivi l'intervento (senza grafici da cui si possa evincere eventuali difformità). Soltanto se necessario per una più chiara descrizione il progettista PUO' allegare i grafici.
- se l'intervento è di edilizia libera scrivi direttamente sul modello una breve descrizione di quello che fai (descrizione molto breve direi, visto che il modello prevede tre righi di spazio).
detto questo condivido le perplessità eh
Ultima modifica di ponca il mer set 29, 2021 15:29, modificato 1 volta in totale.
Re: 110, cilas e abusi
A mio giudizio la CILAS serve solo per blindare la parte fiscale delle detrazioni.
Re: 110, cilas e abusi
NoNickName ha scritto: ↑mer set 29, 2021 15:01 Ne avevamo già parlato. Il non obbligo di allegazione dello stato legittimo non implica automaticamente una sanatoria.
D'accordissimo con il discorso che non implichi una sanatoria, ma non decade l'agevolazione in presenza di abusi. Il tecnico inserisce lo stato di fatto (e se inserisce cose sbagliate allora sì che rischia la decadenza dell'agevolazione) e di fatto mette nero su bianco eventuali abusi (sempre che qualcuno abbia voglia di verificare con le tavole già in comune dei precedenti atti autorizzativi), a quel punto il comune può sempre intervenire e costringerti a risolvere l'abuso (Sanandolo o ripristinando lo stato autorizzato) ma l'agevolazione non decade e il professionista non assevera il falso. Questo in un mondo perfetto, nella realtà il tecnico assevera il falso perchè la CILAS vale solo per gli interventi al 110%, quindi basta la minima cosa al 50% e bisogna protocollare una CILA normale dove lì sì che si assevera la legittimità. Quindi se si fa un intervento serio qualche intervento non 110% c'è sempre, in alternativa possiamo fare i cappotti a gruviera
Re: 110, cilas e abusi
No, nei moduli della CILAS c'è la possibilità di presentarla da sola o di collegarla a un provvedimento autorizzativo che riguardi le opere non al 110%, però i (pochi) allegati richiesti dalla CILAS comunque devi metterli a prescindere.
Re: 110, cilas e abusi
sulla possibilità di non allegare grafici ma solo una relazione descrittiva che idea hai?barabba ha scritto: ↑mer set 29, 2021 15:22No, nei moduli della CILAS c'è la possibilità di presentarla da sola o di collegarla a un provvedimento autorizzativo che riguardi le opere non al 110%, però i (pochi) allegati richiesti dalla CILAS comunque devi metterli a prescindere.
alla luce del post precedente e della nota riportata sul modello cilas
"L'elaborato progettuale consiste nella mera descrizione, in forma sintetica, dell'intervento da
realizzare. Se necessario per una più chiara e compiuta descrizione, il progettista potrà allegare
elaborati grafici illustrativi. Resta fermo che per gli interventi di edilizia libera di cui all'art. 6 del
DPR 6 giugno 2001, n. 380, e correlate norme statali e regionali, è sufficiente una sintetica
descrizione dell'intervento, che può essere inserita direttamente nel presente modello."
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Re: 110, cilas e abusi
L'agevolazione non decade dal momento che allo stato della presentazione della CILAS è ignota l'eventuale presenza di abusi.
In presenza di abusi conclamati è possibile che decada eccome l'agevolazione.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: 110, cilas e abusi
Quindi non si allega più la legge 10?
Se si, quali elaborati grafici si allegano alla legge 10?
Se no, cosa si scrive sull asseverazione qundo chiede la data di presentazione della legge 10?
Se si, quali elaborati grafici si allegano alla legge 10?
Se no, cosa si scrive sull asseverazione qundo chiede la data di presentazione della legge 10?
Re: 110, cilas e abusi
Eh no, su questo la legge è stata chiara elencando i casi in cui l'agevolazione può essere revocata.
D'altronde la CILAS è nata proprio per questo.
D'altronde la CILAS è nata proprio per questo.
Re: 110, cilas e abusi
Ma certo che si allega la l.10. E' obbligatoria.
E su quella c'è tutto quello che non è stato allegato in altro modo, piante, prospetti, sezioni, quindi lo stato di progetto che non avrà certo nascosto gli abusi edilizi preesistenti.
E su quella c'è tutto quello che non è stato allegato in altro modo, piante, prospetti, sezioni, quindi lo stato di progetto che non avrà certo nascosto gli abusi edilizi preesistenti.
Re: 110, cilas e abusi
Diciamo che non è il massimo
Ma una legge 10 senza piante, solo relazione ed eventualmente qualche dettaglio si potrebbe anche fare, quanto meno per alcune tipologie di intervento
Ma una legge 10 senza piante, solo relazione ed eventualmente qualche dettaglio si potrebbe anche fare, quanto meno per alcune tipologie di intervento
Re: 110, cilas e abusi
Appunto
Salvano i geometri che non allegano nulla poi arriviamo noi che dobbiamo allegare la pianta nella legge 10.
Ci inventeremo a questo punto leggi 10 senza piante..
Salvano i geometri che non allegano nulla poi arriviamo noi che dobbiamo allegare la pianta nella legge 10.
Ci inventeremo a questo punto leggi 10 senza piante..