Non mi ero accorto di una cosa.
Sbaglio o la RTV uffici del COPI non coincide (in termini di applicabilità) con il DM 22/02/2006? In quest'ultimo l'applicazione è da 26 persone in su, nel COPI parte da 300 persone in su. E quindi? Per uffici sotto le 300 persone (non soggette) non posso usare il codice ma sono obbligato ad usare la vecchia norma?
Credo che il codice possa benissimo essere utilizzato anche per attività sotto-soglia, purché provviste di propria RTV. Io farei riferimento all'art. 5 del DM 12/04/2019.
La valutazione di rispondenza normativa sarà effettuata secondo la RTO e magari potresti seguire la RTV come linea guida
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Però sei d'accordo che è strano? Se non vedo male è l'unica RTV che ha il campo di applicazione diverso da quello delle RTV tradizionali... Perchè? Ho il timore che ci sia un motivo e quindi vada rispettato.
E' come dici, ma c'è di più.
Uffici: la RTV non è applicabile sotto soglia
Alberghi: la RTV da indicazioni per gli edifici <25 posti
Autorimesse: non ci sono indicazioni per il sotto soglia, contrariamente dal vecchio DM
Scuole: non ci sono indicazioni per il sotto soglia, contrariamente al vecchio DM
Commerciali: non ci sono indicazioni per il sotto soglia
Quindi anche se il DM 12/04/19 ci dice che il COPI si può applicare anche al sotto-soglia, oltre a mancare di indicazioni specifiche (tranne che per gli alberghi), rimane di applicazione volontaria.
Invece i vecchi decreti ancora vigenti costituiscono fonte normativa specifica ed obbligatoria e sono quindi di riferimento per i progettisti che comunque, anche se non devono passare per i VVF, devono assicurare ed asseverare la conformità a tutte le norme applicabili, comprese quelle di prevenzione incendi.
scusa Terminus, quindi dici che è escluso verificare le attività sotto-soglia con il codice?
Nel caso specifico la RTV non è applicabile e siamo d'accordo, ma secondo te sarebbe da escludere anche una valutazione di rispondenza alla RTO?
Grazie
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
No no.
Il COPI è applicabile su base volontaria e come utile riferimento.
Volevo solo sottolineare che con le vecchie norme cogenti, abbiamo indicazioni specifiche che, proprio perchè prescrittive, sono di immediata lettura da parte, non solo dei VVF, ma anche dei tecnici comunali.
Quando verranno abrogate, perchè alla fine si arriverà a questo, non avremo più tali indicazioni, a meno che non facciano contemporaneamente una integrazione delle attuali RTV.
Terminus ok il discorso in senso generale, non ho capito però se nel caso specifico (uffici <300 persone) e volendo usare il codice che è più flessibile del vecchio DM 22/02/2006, posso usare RTO+RTV oppure posso usare solo RTO.
La questione è che le RTV forniscono misure specifiche per i casi specifici, tra i quali il sotto-soglia non è contemplato (tranne che per gli alberghi).
Quindi si ritorna alla VDR generale.
Nel tuo caso, hai il vecchio DM che è cogente e poi hai il COPI che si può applicare anche alle sotto-soglia e che, per l'art.5, comma 1-bis, se impiegato esclude il DM 22/02/06.
Nel tuo caso, hai il vecchio DM che è cogente e poi hai il COPI che si può applicare anche alle sotto-soglia e che, per l'art.5, comma 1-bis, se impiegato esclude il DM 22/02/06.
Quando dici che il COPI si può applicare anche alle sottosoglia (nel mio caso specifico uffici <300 persone) intendi solo RTO (DM 18/10/2019) oppure comunque RTO (DM 18/10/2019) + RTV uffici (DM 14/02/2020)?
Formalmente è tutto aplicabile, ma la RTV è esplicitamente applicabile solo al sopra-soglia.
Non fornisce alcuna indicazione per il sotto-soglia, pertanto ti rimanda alla VDR generale della RTO.
@mmaarrccoo
Hai approfondito il discorso?
Mi sto occupando della prevenzione incendi per una palazzina uffici sotto soglia e l'applicazione della RTO+RTV al posto del DM 22/02/2006 mi sarebbe di parecchio aiuto.
1 - se hai una palazzina uffici a se stante oppure una palazzina uffici inserita in un stabilimento ma comunque indipendente (distante) dalla parte produttiva, devi usare tuttora il DM 22/02/2006. Confermato anche da un vicecomandante di un comando del nord italia
2 - se invece hai la classica porzione uffici sul bordo di un'edificio (ad esempio fabbrica o logistico) puoi in alternativa: 2a. usare il DM 22/02/2006 (ma lo trovo una scarpa ed una ciabatta, non mi piace) 2b. usare il COPI (RTO) ed eventualmente inserire, a favore della sicurezza, alcuni requisiti che il DM 22/02/2006 chiedeva in più (di fatto reazione al fuoco dei materiali) pur non usando quest'ultimo ufficialmente (non citandolo in relazione) 2c. usare il COPI (RTO) + l'appendice uffici (RTV). Quest'ultima devi usarla se >300 persone, se inferiore può essere preso comunque come spunto/linea guida.
Attualmente, per i casi ove gli uffici sono inseriti all'interno del volume dell'edificio principale, sto usando la soluzione 2c che è la più logica e coordinata con la RTO che devo comunque già applicare per la parte produttiva. Infatti, ad esempio per la reazione al fuoco, i requisiti di reazione al fuoco sono meno restrittivi di quelli del DM 22/02/2006, di conseguenza se vanno bene per >300 persone vanno a maggior ragione bene per i casi più frequenti con 50-100-200 persone. Evidenzio comunque che all'epoca che scrissi quel post, in un progetto mi approvarono l'uso del solo COPI (RTO) anche alla parte uffici, quindi direi che con la soluzione 2c andiamo già oltre ed a favore della sicurezza.
Non credo esistano posizioni ufficiali dei VVF, al limite puoi proporre la soluzione 2c e sentire che ti dicono.