nuova 46/90 - dichiarazione di rispondenza
Moderatore: Edilclima
nuova 46/90 - dichiarazione di rispondenza
Art. 7 comma 6 - Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto
all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti
prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un
professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha
esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione,
sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti
nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di
responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si
riferisce la dichiarazione
Art. 13. Documentazione
1. soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione
amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a
qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa.
2. L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla
vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione
di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa
documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile.
Ho voluto riportare gli articoli, perchè, al di la delle osservazioni legittime sulla applicazione sopra o sotto i vari livelli di soglia (vedi discussioni precedenti), mi sembrano questi due articoli particolarmente importanti per la nostra professione.
I notai sono già in fibrillazione.
Intendo dire:
- come ci si comporta, nel dichiarare impianti gas esistenti, posati sotto traccia?
- e le canne fumarie dei vari condomini (con impianti autonomi) dove sono inseriti apparechi di varia natura ? financo stufe a legna in esalatori delle cucine
E' vero, si apre un nuovo mercato per le nostre prestazioni, ma si apre un bel ventaglio di responsabilità.
Mi piacerebbe conoscere i vari commenti in proposito.
all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti
prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un
professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha
esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione,
sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti
nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di
responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si
riferisce la dichiarazione
Art. 13. Documentazione
1. soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione
amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a
qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa.
2. L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla
vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione
di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa
documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile.
Ho voluto riportare gli articoli, perchè, al di la delle osservazioni legittime sulla applicazione sopra o sotto i vari livelli di soglia (vedi discussioni precedenti), mi sembrano questi due articoli particolarmente importanti per la nostra professione.
I notai sono già in fibrillazione.
Intendo dire:
- come ci si comporta, nel dichiarare impianti gas esistenti, posati sotto traccia?
- e le canne fumarie dei vari condomini (con impianti autonomi) dove sono inseriti apparechi di varia natura ? financo stufe a legna in esalatori delle cucine
E' vero, si apre un nuovo mercato per le nostre prestazioni, ma si apre un bel ventaglio di responsabilità.
Mi piacerebbe conoscere i vari commenti in proposito.
Re: nuova 46/90 - dichiarazione di rispondenza
scusate forse ho capito male, ma l'allegato II può essere compilato e controfirmato da un professionista se non ho capito male.. allora per impianti installati due anni fà, per esempio, che sono stati installati da un'impresa non iscritta alla CCIAA, cioè l'installatore della domenica, e quindi non è stata rilasciata la vecchia 46/90, l'impresa o chi per lui può chiamare un tecnico aventi requisiti indicati dal nuovo DM e prendersi senza tanti scrupoli la responsabilità?
Se fosse così allora aumenterebbero i disonesti, il lavoro nero, l'impresa fantasma che fà le trasferte anche extraeuropee, e chi più ne ha più ne metta....sbaglio?
Questa è la mia interpretazione su un vecchio post...sicuramente gente senza scrupoli c'è e ci sarà sempre
Se fosse così allora aumenterebbero i disonesti, il lavoro nero, l'impresa fantasma che fà le trasferte anche extraeuropee, e chi più ne ha più ne metta....sbaglio?
Questa è la mia interpretazione su un vecchio post...sicuramente gente senza scrupoli c'è e ci sarà sempre
Re: nuova 46/90 - dichiarazione di rispondenza
Vale solo per impianti esistenti alla data di entrata in vigore della legge, per impianti per i quali la dichiarazione di conformità non sia disponibile (sic!)
Re: nuova 46/90 - dichiarazione di rispondenza
Purtroppo è stato il mio primo pensiero leggendo la nuova normativa; mi è parso una sorta di condono generale con amnistia perpetua...
Speriamo di sbagliarci...
Speriamo di sbagliarci...
Re: nuova 46/90 - dichiarazione di rispondenza
Vale solo per impianti esistenti alla data di entrata in vigore della legge, per impianti per i quali la dichiarazione di conformità non sia disponibile (sic!)
già... con gli azzeccacarbugli si può far passare qualsiasi manutenzione straordinaria come operazione effettuati in qualsiasi data
già... con gli azzeccacarbugli si può far passare qualsiasi manutenzione straordinaria come operazione effettuati in qualsiasi data
Re: nuova 46/90 - dichiarazione di rispondenza
...per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto...
mi sembra però si riferisca all'entrata in vigore del "presente decreto", se così potrebbe essere proprio una amnistia (non ho ancora letto l'ertico 15 però).
mi sembra però si riferisca all'entrata in vigore del "presente decreto", se così potrebbe essere proprio una amnistia (non ho ancora letto l'ertico 15 però).
Re: nuova 46/90 - dichiarazione di rispondenza
... ah, l'art.15 si riferisce alla legge 46 del 5 marzo 1990! mi sembra.
Re: nuova 46/90 - dichiarazione di rispondenza
vado a memoria ma all'incontro tuttonormel prima che uscisse la nuova 46/90 mi pare che con quella data dicessero propio quella della 46/90
in pratica quoto
desideri
in pratica quoto
desideri
Re: nuova 46/90 - dichiarazione di rispondenza
Quindi, in parole povere, siamo alla prima amnistia.
Ora mi aspetto qualcosa (entro 1 anno) a livello di condono od anche amnistia per il risparmio energetico -> 311 e per il 55% (-> dichiarazioni false, fraudolente, errate, ecc. ecc.).
Ora mi aspetto qualcosa (entro 1 anno) a livello di condono od anche amnistia per il risparmio energetico -> 311 e per il 55% (-> dichiarazioni false, fraudolente, errate, ecc. ecc.).
Re: nuova 46/90 - dichiarazione di rispondenza
Credo che un buon tecnico nonostante le verifiche possibili per una dichiarazione del genere debba chiedere un onorario che in alcuni casi conviene rifarla nuovamente (es. tubazione gas).
Re: nuova 46/90 - dichiarazione di rispondenza
Credo che un buon tecnico nonostante le verifiche possibili per una dichiarazione del genere debba chiedere un onorario che in alcuni casi conviene rifarla nuovamente (es. tubazione gas).
oltre ai buoni tecnici ci sono anche quelli cattivi e privi scrupoli
oltre ai buoni tecnici ci sono anche quelli cattivi e privi scrupoli
