DEROGA PER ATTIVITA' NORMATA NON SOGGETTA, SI PUO' FARE?
Moderatore: Edilclima
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DEROGA PER ATTIVITA' NORMATA NON SOGGETTA, SI PUO' FARE?
Palazzina uffici di nuova costruzione, all'interno di stabilimento industriale di nuova costruzione progettato con COPI. La palazzina uffici è di tipo 2 ed è soggetta al DM 22/02/2006 ma non è soggetta ai controlli di prevenzione incendi, quindi non fa parte della valutazione progetto (che invece è stata fatta per la restante parte di stabilimento). Tale palazzina uffici ha una scala esterna metallica aperta che come da DM deve essere:
a. protetta da una facciata EI60 per una distanza pari alla proiezione della scala + 2,5 m.
b. oppure allontanata di 2,5 m dalla facciata con passerelle dotate di setti sempre EI60
Diciamo che non riesco ad attuare la soluzione b e quindi devo proteggere la facciata. In prossimità però ho un impianto fotovoltaico in facciata (in verticale), quindi non posso garantire il requisito di estendermi per 2,5 m resistente al fuoco (in quanto i pannelli sono a solo 1 m di distanza dalla scala). Di fatto non posso rispettare il punto 1.1. della norma (definizioni) e quindi non rimarrebbe che la deroga.
Il funzionario telefonicamente mi dice che l'istanza di deroga è possibile anche per le attività non soggette ma normate. Ma se vado nel DPR 151/11 art. 7 (deroghe) non trovo riscontro, si parla solo di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Cosa ne pensate? Si può fare o no? Esperienze?
Grazie.
a. protetta da una facciata EI60 per una distanza pari alla proiezione della scala + 2,5 m.
b. oppure allontanata di 2,5 m dalla facciata con passerelle dotate di setti sempre EI60
Diciamo che non riesco ad attuare la soluzione b e quindi devo proteggere la facciata. In prossimità però ho un impianto fotovoltaico in facciata (in verticale), quindi non posso garantire il requisito di estendermi per 2,5 m resistente al fuoco (in quanto i pannelli sono a solo 1 m di distanza dalla scala). Di fatto non posso rispettare il punto 1.1. della norma (definizioni) e quindi non rimarrebbe che la deroga.
Il funzionario telefonicamente mi dice che l'istanza di deroga è possibile anche per le attività non soggette ma normate. Ma se vado nel DPR 151/11 art. 7 (deroghe) non trovo riscontro, si parla solo di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Cosa ne pensate? Si può fare o no? Esperienze?
Grazie.
- weareblind
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Re: DEROGA PER ATTIVITA' NORMATA NON SOGGETTA, SI PUO' FARE?
https://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/biell ... 21&p=56952
Tale procedura è pertanto attuabile unicamente in presenza di attività, anche non soggette (cioè non comprese nell'elenco dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011, che rappresenta una novità rispetto al precedente regolamento) purché dotate di specifiche regole tecniche di prevenzione incendi
Tale procedura è pertanto attuabile unicamente in presenza di attività, anche non soggette (cioè non comprese nell'elenco dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011, che rappresenta una novità rispetto al precedente regolamento) purché dotate di specifiche regole tecniche di prevenzione incendi
- travereticolare
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Re: DEROGA PER ATTIVITA' NORMATA NON SOGGETTA, SI PUO' FARE?
Art. 7 comma 2 del DPR 151/11
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
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Re: DEROGA PER ATTIVITA' NORMATA NON SOGGETTA, SI PUO' FARE?
Ops, scusate ho letto l'art. 7 ma mi era sfuggito il senso del comma 2 Bene, grazie.
Visto che ci siamo vorrei fare una riflessione.
Il requisito di proteggere EI60 la parete per una lunghezza pari alla proiezione della scala + 2,5 m serve ad evitare che chi percorre la scala subisca i prodotti dell'incendio che potrebbero fuoriuscire dall'edificio (cioè da pareti non resistenti al fuoco o da finestre, ecc.). Se riduco questa distanza di 1 m (quindi circa 1,5 m) perchè ho dei moduli fotovoltaici in facciata quale strategia compensativa suggerireste?
Si potrebbe dotare la scala di setti laterali resistenti al fuoco e stop? Non posso infatti allontanare la scala di 2,5 m dalla facciata, altrimenti ricadrei nella soluzione "conforme" già prevista come da punto "b" del mio post iniziale e non servirebbe la deroga. Purtroppo essendo il modulo fotovoltaico davanti alla facciata, qualunque cosa faccia su quest'ultima verrebbe vanificata dal fatto che il rischio deriva da un elemento che in ogni caso non è protetto ed è vicino alla scala.
Grazie.
Visto che ci siamo vorrei fare una riflessione.
Il requisito di proteggere EI60 la parete per una lunghezza pari alla proiezione della scala + 2,5 m serve ad evitare che chi percorre la scala subisca i prodotti dell'incendio che potrebbero fuoriuscire dall'edificio (cioè da pareti non resistenti al fuoco o da finestre, ecc.). Se riduco questa distanza di 1 m (quindi circa 1,5 m) perchè ho dei moduli fotovoltaici in facciata quale strategia compensativa suggerireste?
Si potrebbe dotare la scala di setti laterali resistenti al fuoco e stop? Non posso infatti allontanare la scala di 2,5 m dalla facciata, altrimenti ricadrei nella soluzione "conforme" già prevista come da punto "b" del mio post iniziale e non servirebbe la deroga. Purtroppo essendo il modulo fotovoltaico davanti alla facciata, qualunque cosa faccia su quest'ultima verrebbe vanificata dal fatto che il rischio deriva da un elemento che in ogni caso non è protetto ed è vicino alla scala.
Grazie.
- travereticolare
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Re: DEROGA PER ATTIVITA' NORMATA NON SOGGETTA, SI PUO' FARE?
al momento si sovvengono due soluzioni.
Soluzione brutta (e da verificare la fattibilità):
Visto che non puoi spostare la scala di esodo fino a una distanza di 2,50 m dalla facciata del fabbricato, per limitare l’irraggiamento degli occupanti che utilizzeranno la scala, puoi realizzare, in adiacenza a quest'ultima, una pannellatura in cartongesso con resistenza al fuoco E.I. 60 di lunghezza pari a tutta larghezza della scala e di altezza pari all’altezza del piano.
Soluzione bella:
Stima dell'irraggiamento effettivamente prodotto dall'incendio dei pannelli fotovoltaici incidente sulla scala, tramite simulazione CFD.
Soluzione brutta (e da verificare la fattibilità):
Visto che non puoi spostare la scala di esodo fino a una distanza di 2,50 m dalla facciata del fabbricato, per limitare l’irraggiamento degli occupanti che utilizzeranno la scala, puoi realizzare, in adiacenza a quest'ultima, una pannellatura in cartongesso con resistenza al fuoco E.I. 60 di lunghezza pari a tutta larghezza della scala e di altezza pari all’altezza del piano.
Soluzione bella:
Stima dell'irraggiamento effettivamente prodotto dall'incendio dei pannelli fotovoltaici incidente sulla scala, tramite simulazione CFD.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
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Re: DEROGA PER ATTIVITA' NORMATA NON SOGGETTA, SI PUO' FARE?
MizzegaaaaSoluzione bella:
Stima dell'irraggiamento effettivamente prodotto dall'incendio dei pannelli fotovoltaici incidente sulla scala, tramite simulazione CFD.
Costa più la salsa del pesce come si dice... Però effettivamente, dal momento che parliamo di irraggiamento, non è che vedo molte altre soluzioni... O faccio una protezione passiva o dimostro che l'irraggiamento è contenuto. A proposito, il COPI parla di 2,5 kW/mq per l'irraggiamento delle vie di esodo esterne, qui però siamo con le regole tradizioni e quindi DM 22/02/2006. In questo caso quale sarebbe il limite?
- travereticolare
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Re: DEROGA PER ATTIVITA' NORMATA NON SOGGETTA, SI PUO' FARE?
Il limite rimane sempre il solito, le soglie prestazionali per la salvaguardia della vita umana le trovi alla tabella M.3-2, che indica come soglia, un irraggiamento termico massimo sugli occupanti non superiore a 2,50 kW/m^2. Il DM 09/05/2007 credo che indicava come limite 2,00 kW/m^2, ma se nella deroga citi il codice non credo ci siano problemi.
Può essere, i costi sono da valutare sulla base di vari fattori...sicuramente con l'approccio prestazionale non crei disagi alla committenza e realizzi una scala d'esodo di minor impatto visivo.
Costa più la salsa del pesce come si dice...
Può essere, i costi sono da valutare sulla base di vari fattori...sicuramente con l'approccio prestazionale non crei disagi alla committenza e realizzi una scala d'esodo di minor impatto visivo.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: DEROGA PER ATTIVITA' NORMATA NON SOGGETTA, SI PUO' FARE?
a me è capitato con un gruppo elettrogeno adiacente a scala esterna che fa parte di via di esodo e mi hanno accettato la pannellatura, quindi ho seguito la soluzione brutta...travereticolare ha scritto: ↑ven ago 06, 2021 11:56 al momento si sovvengono due soluzioni.
Soluzione brutta (e da verificare la fattibilità):
Visto che non puoi spostare la scala di esodo fino a una distanza di 2,50 m dalla facciata del fabbricato, per limitare l’irraggiamento degli occupanti che utilizzeranno la scala, puoi realizzare, in adiacenza a quest'ultima, una pannellatura in cartongesso con resistenza al fuoco E.I. 60 di lunghezza pari a tutta larghezza della scala e di altezza pari all’altezza del piano.
Soluzione bella:
Stima dell'irraggiamento effettivamente prodotto dall'incendio dei pannelli fotovoltaici incidente sulla scala, tramite simulazione CFD.
- travereticolare
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Re: DEROGA PER ATTIVITA' NORMATA NON SOGGETTA, SI PUO' FARE?
a volte sono le migliori
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.