In base al punto Q dell'allegato I del 311 " nel caso di sostituzione dei generatori di calore con Pn al focolare < 35 kW, con
altri della stessa potenza, è rimessa alle autorità locali competenti ogni valutazione sull’obbligo di presentazione della relazione tecnica e se la
medesima può essere omessa a fronte dell’obbligo di presentazione della dichiarazione di conformità".
Se le autorità competenti non richiedono la relazione tenica (a firma di tecnico abilitato), per la nuova 46/90 (37/08) secondo voi, chi può firmare l'allegato obbligatorio (se è obbligatorio....) del progetto/schema? Sempre e solo il tecnico abilitato o anche il responsabile tecnico?
Sostituzione generatore < 35 kW e nuova 46/90
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Re: Sostituzione generatore < 35 kW e nuova 46/90
penso comunque un tecnico abilitato, anche perchè avrebbe poco senso se una persona fa il progetto, poi dichiarla di averlo montato bene, rispettando il progetto eccetera
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Re: Sostituzione generatore < 35 kW e nuova 46/90
La relazione richiesta dal DLgs 311 nel caso di sostituzione di generatore di calore viene sempre redatta dal progettista (è la "Legge 10").
Per la nuova 46/90 occorre progetto dell'impianto, ai fini della sicurezza, nel caso di impianti termici con canne fumarie collettive ramificate o impianti gas di portata termica superiore a 50 kW; quindi è sufficiente lo schema firmato dal responsabile tecnico della impresa se non rientriamo nei casi appena elencati.
Per la nuova 46/90 occorre progetto dell'impianto, ai fini della sicurezza, nel caso di impianti termici con canne fumarie collettive ramificate o impianti gas di portata termica superiore a 50 kW; quindi è sufficiente lo schema firmato dal responsabile tecnico della impresa se non rientriamo nei casi appena elencati.