Tom Bishop ha scritto: sab gen 08, 2022 06:47
Io farei SCIA per il nuovo serbatoio e dichiarazione di non aggravio per tutto il resto, date identiche.
Non si tratta di modifica di attività esistente in quanto la 70 e la 34 non sono oggetto di modifica.
La 70 e la 34 (logistica) al momento non necessitano di nessuna pratica e quindi non posso fare un non aggravio (sono già autorizzate in forza del rinnovo di mesi fa in cui volutamente non è stato rinnovata la 13, serbatoio, in quanto non c'era più). Se ho capito bene dici che la 70 e la 34 non sono modificate e quindi suggerisci SCIA semplice per la 13 (nuovo serbatoio che rimpiazza il vecchio).
Terminus ha scritto: sab gen 08, 2022 09:02
La dichiarazione di non aggravio è allegata alla SCIA, se l'attività specifica non è oggetto di modifiche allora niente SCIA e niente dich.di non aggravio.
Se è oggetto di modifica allora si deve decidere in quale caso si ricade.
Questo almeno è quello che prevede il DM 07/08/12.
Nel tuo caso stai installando una nuova attività (nuova perchè in precedenza non rinnovando hai implicitamente dichiarato che il CDM era stato cessato o messo fuori servizio), la SCIA sarà relativa a quella attività non a tutto il resto.
Io presenterei solo quella per il CDM.
Essendo la logistica già autorizzata con rinnovo, sicuramente presenterò la SCIA dedicata solo per il serbatoio (citerò solo la 13). Il punto però è se questa nuova installazione, come la definisci anche tu, vada a modificare oppure no l'attività della logistica. Se dentro uno stabilimento che ha attività principale una logistica in cat. C vado a mettere un serbatoio in cat. A, potenzialmente il rischio che questo impatti con la sicurezza antincendio originale della logistica secondo me c'è e quindi, teoricamente, il non aggravio potrebbe essere necessario per la 70 e la 34. Però questo è un caso particolare, il serbatoio in passato è sempre esistito (il vecchio CPI lo considerava) e quindi se lo rimpiazzo in maniera identica a mio modo di vedere non serve neanche valutare l'aggravio
tout court. In altre parole io non vorrei fare il non aggravio:
- sia perchè mi sembra palese che neanche vada valutato (motivazione ufficiale)
- sia perchè si dovrebbe riferire alla 70 e 34 e mi troverei a dover pagare nuovamente gli oneri per la logistica (motivazione ufficiosa)
Volevo capire se questa considerazione ha senso o se rischio che i VVF chiedano conto... Se devo giustificare la cosa in qualche modo...
Forse ho capito dove volevi arrivare: il non aggravio di un'attività (70-34) si fa quando quella stessa attività (70-34) sono oggetto di SCIA e su tal modulo richiamate. In questo caso la SCIA è solo della 13 e rispettando il relativo DM 22/11/2017 non c'è alcuna valutazione del rischio aggiuntiva da fare, per cui è implicito che non vado a modificare la 70-34. Volevi dire questo?