RTV 18 settembre 2002 RSA

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

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Gius83
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RTV 18 settembre 2002 RSA

Messaggio da Gius83 »

Buonasera chiedo il vostro prezioso contributo in merito alla seguente questione. Struttura socio sanitaria esistente con oltre 25 posti letto, con i reparti di degenza al piano terra e locali quali lavanderia, stireria e spogliatoi al piano primo. I due livelli sono collegati tramite una scala interna non protetta. Da un punto di vista normativo si ricade quindi nel Titolo III del DM in oggetto diventato Allegato I del DM 19 marzo 2015. Il dubbio riguarda i punti 15.5.1 e 15.5.2 relativi alle scale. Il primo punto dice che è ammessa la presenza di scale non protette condizione che la lunghezza complessiva delle vie di uscita fino a luogo sicuro posto all’esterno dell’edificio sia non superiore a 40 metri. Per il piano primo (dove come detto non vi è alcun degente) si riesce a rispettare tale distanza in quanto al medesimo livello è presente un'ampia terrazza configurabile a mio avviso come luogo sicuro (anche in base alla definizione contenuta nel DM 30/11/1983). Nel punto 15.5.2 la norma dice che per gli edifici aventi altezza antincendio fino a 12 metri (come in questo caso) è ammessa la presenza di una sola scala, almeno di tipo protetto, a servizio dei piani fuori terra, e che devono essere rispettati requisiti quali larghezza, ecc. .A questo punto mi chiedo quale delle due condizioni debba essere rispettata, ossia se nel caso specifico la scala va resa protetta o meno. Da un punto di vista architettonico sarebbe un'opera abbastanza complessa, pertanto dovrei ricorrere all'istituto della deroga. Oltre a questo, mi chiedevo se i requisiti previsti dalla norma, derivino dal considerare tutti i livelli occupati da reparti di degenza al fine di agevolare ovviamente l'esodo in caso di emergenza.
Ringrazio chiunque voglia esprimersi a riguardo.
Ronin
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Re: RTV 18 settembre 2002 RSA

Messaggio da Ronin »

nota che entrambi i punti sono facilitazioni, cioè tu devi fornire un certo numero e larghezza di percorsi di esodo, il primo punto sotto certi casi ti ammette nel computo scale non protette, il secondo sotto certi casi ti ammette una sola scala purchè protetta, chiaramente tu sei nel caso più sottodimensionato possibile. nel caso di specie la scala è una sola quindi occorre che sia protetta.

se fosse una struttura pubblica la terrazza sarebbe accettata dai VVF come luogo sicuro solo se a sua volta avesse una scala esterna che porta al piano terra (caso già avuto). la mancanza di protezione della scala rende l'edificio un unico compartimento anche in assenza di pazienti, quindi inevitabilmente i requisiti si applicano integralmente anche al piano superiore.

è difficile anche aiutarti sulla deroga, che secondo me il comando dovrebbe respingere, richiedendo, casomai fosse impraticabile la compartimentazione, la costruzione di una seconda scala esterna, che è l'intervento tipico in questi casi (non puoi nemmeno sostenere che il luogo è privo di persone, in quanto sono presenti gli spogliatoi, oltre che la lavanderia, tra l'altro i due locali con il maggior carico di incendio); nel caso prova a proporre di compartimentare la scala solo ad un piano (di solito è più facile farlo almeno in uno dei due), in modo da chiedere di disapplicare il requisito al compartimento superiore, a questo punto separato. occorrerà una robusta documentazione di supporto che dimostri che la non protezione è irrilevante sui tempi di esodo (proponendo magari come compensazione tempi di allarme della rilevazione incendio ridotti e procedure di evacuazione adeguate).

PS l'allegato del DM 2015 si può applicare solo se è stata presentata nei tempi la SCIA del primo anno, visto che sembri affrontare la questione da zero verificalo prima di incorrere in problemi. io sono oramai definitivamente arrugginito (ad agosto mi scadrà l'abilitazione), sentiamo anche i pareri di colleghi più freschi.
Gius83
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Re: RTV 18 settembre 2002 RSA

Messaggio da Gius83 »

Grazie mille Ronin per il tuo contributo. Attendiamo come dici te il parere di altri autorevoli colleghi.
Gius83
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Re: RTV 18 settembre 2002 RSA

Messaggio da Gius83 »

Un saluto a tutti, ritorno su questo post a seguito di un confronto abbastanza "animato" con un collega, tra l'altro davanti al Committente. Quest'ultimo sostiene che per rendere la scala protetta è sufficiente installare una porta REI in corrispondenza del piano primo ed avere in sommità un'apertura di aerazione non inferiore ad 1 mq.
Personalmente non sono in accordo con lui, alla luce della definizione riportata nel D.M. 30 Novembre 1983 che di seguito riporto:
"Scala in vano costituente compartimento antincendio avente accesso diretto da ogni piano, con porte di resistenza al fuoco REI predeterminata e dotate di congegno di autochiusura". Inoltre, sostiene che non sarebbe nemmeno necessario realizzare una scala protetta in quanto il primo piano non accoglie locali adibiti a degenza o alla permanenza degli utenti. Su quest'ultimo aspetto si potrebbe probabilmente disquisire ma onestamente non ho trovato alcun chiarimento a questo proposito e la norma (18 Settembre 2002) non mi pare faccia questo tipo di distinzione.
Grazie mille.
Ronin
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Re: RTV 18 settembre 2002 RSA

Messaggio da Ronin »

il collega confonde la compartimentazione dei piani (per cui evidentemente è sufficiente che la separazione ci sia ad un piano solo dei due) con la protezione della scala (che ovviamente deve essere a tutti i piani); l'approccio di cui parla si applica nei cavedi tecnici, che vengono* normalmente considerati parte di un piano (es. compartimentato a tutti i piani, ma aperto al piano seminterrato, dove i tubi/canaline si infilano dentro, per ragioni di ispezionabilità), ma per le scale come hai già mostrato la definizione è precisa e non lascia margini.
per quanto riguarda eventuali interpretazioni "elastiche" sui requisiti del DM, l'unica è chiedere un appuntamento col funzionario VVF.

un collega che non ha capito che si litiga al chiuso, ma mai davanti al committente, è un collega da evitare :wink:

*venivano. ora con la nuova RTV del COPI in molti casi non si potrà più fare
Gius83
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Re: RTV 18 settembre 2002 RSA

Messaggio da Gius83 »

Grazie Ronin per il tuo contributo e concordo appieno sulle modalità di discussione :-).....tuttavia in alcuni casi pur di emergere...
A proposito della nuova RTV (premetto che l'ho letta solo una volta per ora), non mi sembra che offra grande elasticità rispetto alla RTV prescrittiva, specie se si tratta di una struttura esistente. Notavo una differenza per quanto concerne il livello di pericolosità richiamato per la UNI 10779 (1 e non più 2 come da DM 18 settembre 2002, con un numero di posti letto inferiore a 50). In merito alla compartimentazione, essendo previsto un profilo Rvita pari a D1, non consente il compartimento multipiano, pertanto il problema probabilmente continuerebbe a persistere.
Ronin
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Re: RTV 18 settembre 2002 RSA

Messaggio da Ronin »

applicare la nuova RTV nell'esistente è suicida, per vari motivi esposti nella discussione apposita.
tra di essi, non sarà più possibile considerare i cavedi che contengono impianti elettrici come parte del piano tecnico da cui partono perchè l'alimentazione elettrica di ogni comparto va protetta da incendi negli altri comparti.
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