Ciao a tutti,
solo per info e confronto con voi (perchè a volte mi sembra di essere ormai io fuori dal mondo)...secondo presunto interpello di Regione Emilia Romagna e secondo poi varie "testate di parte" (allego link), i serramenti sono da considerarsi parte comune e quindi se uno li sostituisce con pratica del 110% non ha più necessità di fare verifica della congruità edilizia sulle relative parti private...
Ora, mi pare che l'articolo 1117 del codice civile dissenta con l'interpretazione dell'interpello di regione emilia romagna...mai ho visto persone che sostituiscono nel proprio appartamento i propri serramenti e che poi vengano pagati dal condominio perchè parti comuni ...però volevo avere da voi opinioni a riguardo...dite che è una corazzata Potëmkin???
Assurdo. A questa stregua anche i balconi e i terrazzi, siccome insistono sulla facciata, allora diventano parte comune.
Una volta di più vi scongiuro a non seguire le linee guida dell'ade. Questi non sanno di cosa parlano.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Ecco che già mi stanno dicendo che non si deve controllare più le conformità interne e si possono cambiare le finestre ugualmente
Vi cito la risposta, ma non c'è scritto da nessuna parte questa cosa, è solo un'ipotesi prospettata vedete un po'. Non è una risposta chiara, l'essere in accordo potrebbe riferirsi solo al principio generale e non al discorso infissi. Inoltre l'interpello non è valido e quindi di conseguenza la risposta dell'Agenzia è come se non esistesse.
OGGETTO:
Interpello n. 909-1494/2020 Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212
OMISSIS S.R.L.
Istanza presentata il 01/12/2020 Con l'interpello specificato in oggetto e' stato esposto il seguente
QUESITO
La Società OMISSIS Srl, tramite il legale rappresentante OMISSIS, ha prodotto il seguente
interpello:
"La scrivente S.r.l. "OMISSIS" ha sottoscritto con un condominio in PARMA un contratto di
appalto per l'esecuzione di lavori di efficientamento energetico di cui all'articolo 119 della legge N.
77/2020 (c.d. "Superbonus 110%"); più in particolare, i lavori riguarderanno:
- L'esecuzione di interventi "trainanti", quali la realizzazione del cappotto termico e la sostituzione
delle caldaie;
- La sostituzione dei serramenti e degli infissi (finestre, porte-finestre e sistemi oscuranti, nella
fattispecie: serramenti ed avvolgibili in PVC) di ogni singola unità abitativa posta all'interno del
condominio (interventi "trainati").
Allo stato attuale, il tecnico progettista ed incaricato della Direzione Lavori sta provvedendo alla
verifica della conformità urbanistica sia delle parti comuni dell'edificio, sia delle singole unità
immobiliari (c.d. "appartamenti") site all'interno del condominio medesimo.
L'articolo 119 - comma 13-ter della legge N. 77/2020 recita: "Al fine di semplificare la
presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli
incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato
legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all'articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per
l'edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi
interventi".
Il dubbio verte sull'ipotesi in cui - a seguito delle verifiche di conformità urbanistica - si rilevi che
su uno o più appartamenti del condominio NON possa essere asseverato lo stato legittimo". SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In virtù di quanto disposto dal predetto articolo 119 - comma 13-ter della legge N. 77/2020, le
asseverazioni dei tecnici abilitati devono essere riferite esclusivamente alle "parti comuni degli
edifici interessati dai medesimi interventi": di conseguenza, la presenza di eventuali non-conformità
urbanistiche che dovessero essere riscontrate nelle singole unità abitative (c.d. "appartamenti") non
precludono l'accesso al "Superbonus 110%" non solo per gli interventi "trainanti" (cappotto termico
e sostituzione di caldaie), ma anche per la sostituzione di serramenti ed infissi (interventi "trainati"):
dal momento che questi ultimi insistono sulle facciate del condominio - ovvero, sulle parti comuni -
devono essere a tutti gli effetti considerati quali "parti comuni" di quest'ultimo".
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE L'articolo 51, D.L. 104/2020, convertito con modifiche in L. 126/2020, ha inserito nell'articolo 119
D.L. 34/2020 convertito con modifiche in L. 77/2020 il comma 13-ter, secondo cui "al fine di
semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che
beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in
merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all'articolo 9-bis del testo unico di
cui al Dpr 6 giugno 2001 n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l'edilizia sono
riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi".
La fruizione del Superbonus disciplinato dallo stesso articolo 119 è condizionata a un'asseverazione
tecnica che dichiari lo "stato legittimo" dell'immobile oggetto d'intervento. Lo Stato, infatti, non
può accordare agevolazioni per costruzioni che presentano abusi edilizi di entità superiore al 2%. La
novità introdotta dal comma 13-ter, in vigore dal 14 ottobre 2020, consente al tecnico abilitato di
asseverare la regolarità urbanistica degli immobili plurifamiliari con esclusivo riguardo alle parti
comuni, evitando di dover individuare eventuali abusi commessi dai singoli condomini sulle proprie
unità immobiliari. In ragione di tale norma, a parere di questa Direzione molto chiara, si concorda con la soluzione
prospettata da OMISSIS Srl. In ragione della medesima chiarezza, unita al fatto che non è
ravvisabile un reale interesse alla presentazione dell'interpello da parte di OMISSIS Srl (mero
appaltatore e non titolare dell'interesse alla detrazione, riservata al Condominio), l'interpello è
inammissibile.
Il Capo Ufficio Firma su delega del Direttore Regionale,
Rossella Orlandi Mario Santoro
(firmato digitalmente
Si lasciamo stare guarda...logicamente i vari articoli evidenziano solo quello che a loro va a genio, non evidenziano che l'interpello non è stato accettato e quindi è completamente inutile!!
Intanto però i clienti adesso chiedono (come è capitato a te) di procedere perchè tanto CIT: "Non serve più a nulla la conformità sulle parti private, lo dice l'interpello!" manco fosse un testo sacro
marcoaroma ha scritto: gio apr 01, 2021 10:31
Vi cito la risposta, ma non c'è scritto da nessuna parte questa cosa
condivido, è palese che l'ade concordi solo su quanto ha specificato, e cioè sul fatto che le non conformità si verificano solo sulle parti comuni e non sul resto.
Terminus ha scritto: mar mar 30, 2021 22:17
Continuo a sperare che il MISE faccia qualcosa per porre fine a questo stillicidio di cavolate varie.
il MISE non è più competente in materia, adesso c'è il MITE (e si noti che hanno messo a capo del mite uno che produceva armi , la dice lunga su quanto ci credano!)