Edifici civili e autorimesse non soggette
Moderatore: Edilclima
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Edifici civili e autorimesse non soggette
Buongiorno
La verifica del requisito della resistenza al fuoco per le facciate di un edificio civile va fatta nella fascia di separazione tra compartimenti, ad es. tra la parte abitata ed un'autorimessa condominiale.
Quando un edificio invece ha al piano interrato un'autorimessa non soggetta, considerando l'abrogazione del DM 1.2.1986 (e quindi venendo meno anche le misure antincendio per le autorimesse non soggette), non dovendo più essere obbligatoriamente compartimentata, bisogna ancora verificare la resistenza al fuoco tra autorimessa e edificio civile soprastante?
La verifica del requisito della resistenza al fuoco per le facciate di un edificio civile va fatta nella fascia di separazione tra compartimenti, ad es. tra la parte abitata ed un'autorimessa condominiale.
Quando un edificio invece ha al piano interrato un'autorimessa non soggetta, considerando l'abrogazione del DM 1.2.1986 (e quindi venendo meno anche le misure antincendio per le autorimesse non soggette), non dovendo più essere obbligatoriamente compartimentata, bisogna ancora verificare la resistenza al fuoco tra autorimessa e edificio civile soprastante?
Re: Edifici civili e autorimesse non soggette
Abbiamo discusso qualche giorno fa sull'assenza di norme cogenti per le autorimesse non soggette.
Ad oggi quindi sembra che non vi sia necessità di compartimentazione al di sotto dei 300mq e pertanto neanche per la facciata.
Personalmente credo che prima o poi andranno a modificare la norma sulle autorimesse o quella sugli edifici civili per colmare questo buco, quindi se dovessi fare il cappotto su una situazione del genere, provvederei a rispettare la circolare anche sul solaio di separazione con l'autorimessa.
Ad oggi quindi sembra che non vi sia necessità di compartimentazione al di sotto dei 300mq e pertanto neanche per la facciata.
Personalmente credo che prima o poi andranno a modificare la norma sulle autorimesse o quella sugli edifici civili per colmare questo buco, quindi se dovessi fare il cappotto su una situazione del genere, provvederei a rispettare la circolare anche sul solaio di separazione con l'autorimessa.
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Re: Edifici civili e autorimesse non soggette
Ok. Però essendoci al piano terra una vetrina, poi un solaio e poi la finestra alta a filo intradosso del solaio del locale autorimessa (non soggetta), non ho almeno 1 mt di fascia di facciata per il quale rispettare la resistenza al fuoco. Quindi volendo rispettare comunque il requisito dovrei chiudere la finestra alta dell'autorimessa che comporterebbe variazione di prospetto e quindi permesso di costruire al comune. Insomma non so se il gioco vale la candela.
Re: Edifici civili e autorimesse non soggette
Queste sono scelte del progettista e del committente.
Dipende poi anche dal regolamento regionale che devi rispettare, in merito al titolo edilizio necessario. Magari uno sporto da 60cm non ti obbliga al PdC.
Dipende poi anche dal regolamento regionale che devi rispettare, in merito al titolo edilizio necessario. Magari uno sporto da 60cm non ti obbliga al PdC.
Re: Edifici civili e autorimesse non soggette
Quoto quanto detto da Terminus.
Volevo ricordare che la quota dei 300mq rappresenta il limite inferiore per essere soggetti alle pratiche VVF.
Al di sotto di tale valore non rientri nel DPR151 ma deve essere fatta comunque la prevenzione incendi.
Con quale strumento faccio prevenzione in questi casi? Come detto da Terminus ad ora non è presente una norma essendo il DM 1986 abrogato.
Eventualmente puoi utilizzare il COPI come linea guida.
Secondo il mio punto di vista terrei comunque in considerazione l'autorimessa in qualche maniera. Se prima era soggetta, ed ora non più, non ci dovrebbero essere problemi dal punto di vista della sicurezza antincendio dato che dovrebbe essere apposto, (si spera), sotto il punto di vista dell'antincendio.
Volevo ricordare che la quota dei 300mq rappresenta il limite inferiore per essere soggetti alle pratiche VVF.
Al di sotto di tale valore non rientri nel DPR151 ma deve essere fatta comunque la prevenzione incendi.
Con quale strumento faccio prevenzione in questi casi? Come detto da Terminus ad ora non è presente una norma essendo il DM 1986 abrogato.
Eventualmente puoi utilizzare il COPI come linea guida.
Secondo il mio punto di vista terrei comunque in considerazione l'autorimessa in qualche maniera. Se prima era soggetta, ed ora non più, non ci dovrebbero essere problemi dal punto di vista della sicurezza antincendio dato che dovrebbe essere apposto, (si spera), sotto il punto di vista dell'antincendio.
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Re: Edifici civili e autorimesse non soggette
Si, è da valutare. In ogni caso oltre al solaio sulla fascia di 1 mt bisogna verificare la resistenza al fuoco anche dei pilastri che vi ricadono e delle tamponature?
Re: Edifici civili e autorimesse non soggette
La circolare facciate si preoccupa della compartimentazione, non della resistenza al fuoco delle strutture portanti.
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Re: Edifici civili e autorimesse non soggette
Si si è chiaro
Ma utilizzando il COPI essendo attività non soggetta, si fa una relazione e asseverazione/certificazioni da consegnare al committente? Ai VVF non va consegnato nulla, giusto?
Ma utilizzando il COPI essendo attività non soggetta, si fa una relazione e asseverazione/certificazioni da consegnare al committente? Ai VVF non va consegnato nulla, giusto?
Sandeman ha scritto: ↑gio dic 10, 2020 10:07 Quoto quanto detto da Terminus.
Volevo ricordare che la quota dei 300mq rappresenta il limite inferiore per essere soggetti alle pratiche VVF.
Al di sotto di tale valore non rientri nel DPR151 ma deve essere fatta comunque la prevenzione incendi.
Con quale strumento faccio prevenzione in questi casi? Come detto da Terminus ad ora non è presente una norma essendo il DM 1986 abrogato.
Eventualmente puoi utilizzare il COPI come linea guida.
Secondo il mio punto di vista terrei comunque in considerazione l'autorimessa in qualche maniera. Se prima era soggetta, ed ora non più, non ci dovrebbero essere problemi dal punto di vista della sicurezza antincendio dato che dovrebbe essere apposto, (si spera), sotto il punto di vista dell'antincendio.
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Re: Edifici civili e autorimesse non soggette
Scrivevo ciò in quanto al p.to 3.5.2. della Circolare c'è scritto che "Per gli elementi strutturali la verifica ai fini della classificazione R60-ef può essere eseguita facendo ricorso al D.M. 16/2/2007".
Re: Edifici civili e autorimesse non soggette
Se il committente richiede tale valutazione, forniremo a lui le certificazioni del caso.Davide1975 ha scritto: ↑gio dic 10, 2020 10:17 Ma utilizzando il COPI essendo attività non soggetta, si fa una relazione e asseverazione/certificazioni da consegnare al committente? Ai VVF non va consegnato nulla, giusto?
Se l'autorimessa non è soggetta, ma lo è l'edificio soprastante quindi con propria pratica VVF, ma comunque non si hanno obblighi di protezione della fascia interpiano, io eviterei di specificare la cosa ai VVF, se non ce la richiedono.
Può succedere che nella fascia di protezione siano presenti elementi strutturali, come una trave o lo sporto del solaio. Nel caso è necessario verificare la R-ef, poichè altrimenti la E non vale nulla.Davide1975 ha scritto: ↑gio dic 10, 2020 10:19 Scrivevo ciò in quanto al p.to 3.5.2. della Circolare c'è scritto che "Per gli elementi strutturali la verifica ai fini della classificazione R60-ef può essere eseguita facendo ricorso al D.M. 16/2/2007".
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Re: Edifici civili e autorimesse non soggette
Buon giorno Sandeman.
L'autorimessa sarebbe stata da adeguare a quanto previsto dal DM 1.2.1986 per posti <9.
Ora i lavori di ristrutturazione al condominio, riguardanti anche altro non antincendio, sono iniziati ad ottobre.
Mi confermate che l'autorimessa dovrà essere conforme a quanto vigente per la fine dei lavori (cioè nulla per ora) o dovrà essere rispondente alla norma vigente all'epoca dell'inizio dei lavori ossia il p.to 2 del DM 1.2.1986?
In precedenti post, per autorimesse di cat. A e quindi sottoposte a scia a fine lavori, si diceva che bisogna rispettare la norma vigente a fine lavori.
L'autorimessa sarebbe stata da adeguare a quanto previsto dal DM 1.2.1986 per posti <9.
Ora i lavori di ristrutturazione al condominio, riguardanti anche altro non antincendio, sono iniziati ad ottobre.
Mi confermate che l'autorimessa dovrà essere conforme a quanto vigente per la fine dei lavori (cioè nulla per ora) o dovrà essere rispondente alla norma vigente all'epoca dell'inizio dei lavori ossia il p.to 2 del DM 1.2.1986?
In precedenti post, per autorimesse di cat. A e quindi sottoposte a scia a fine lavori, si diceva che bisogna rispettare la norma vigente a fine lavori.
Sandeman ha scritto: ↑gio dic 10, 2020 10:07 Quoto quanto detto da Terminus.
Volevo ricordare che la quota dei 300mq rappresenta il limite inferiore per essere soggetti alle pratiche VVF.
Al di sotto di tale valore non rientri nel DPR151 ma deve essere fatta comunque la prevenzione incendi.
Con quale strumento faccio prevenzione in questi casi? Come detto da Terminus ad ora non è presente una norma essendo il DM 1986 abrogato.
Eventualmente puoi utilizzare il COPI come linea guida.
Secondo il mio punto di vista terrei comunque in considerazione l'autorimessa in qualche maniera. Se prima era soggetta, ed ora non più, non ci dovrebbero essere problemi dal punto di vista della sicurezza antincendio dato che dovrebbe essere apposto, (si spera), sotto il punto di vista dell'antincendio.
Re: Edifici civili e autorimesse non soggette
Hai aperto una pratica edilizia ad ottobre ?
Allora avrai dovuto dichiarare che l'intervento era o meno soggetto a controllo VVF (<9 ed anche <300mq ?).
Dal punto di vista edilizio, quello che conta sono le norme in vigore alla data di inizio lavori (o alla data di richiesta del titolo edilizio), mentre per la prevenzione incendi conta il momento in cui viene richiesta la valutazione progetto o, se in cat.A, il momento in cui si presenta la SCIA autorizzativa quindi al termine dei lavori.
Allora avrai dovuto dichiarare che l'intervento era o meno soggetto a controllo VVF (<9 ed anche <300mq ?).
Dal punto di vista edilizio, quello che conta sono le norme in vigore alla data di inizio lavori (o alla data di richiesta del titolo edilizio), mentre per la prevenzione incendi conta il momento in cui viene richiesta la valutazione progetto o, se in cat.A, il momento in cui si presenta la SCIA autorizzativa quindi al termine dei lavori.