a_brettyou ha scritto: ↑lun giu 29, 2020 15:32
non vi sono parti comuni ai sensi del 1117 cc, almeno finchè c'è un unico proprietario.
Questo è assolutamente corretto.
mat ha scritto: ↑mar giu 30, 2020 09:31
ma deve riferirsi al numero di unità immobiliari, com'è logico che sia.
Ma precisiamo.
Proprio in quella circolare, in testa al paragrafo Condominio, si conferma il concetto di condominio come comunione di beni individuali (le UI) e di comproprietà (le parti comuni). Per logica, se non vi è comunione (+ proprietari) non vi è né condominio né vi sono parti in comune.
Contraddicendosi, nella circolare è poi scritto sinteticamente che
Per parti comuni si intendono quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dall’esistenza di una pluralità di proprietari (Risoluzione 12.07.2007 n. 167).
Andando alla risoluzione citata, questa richiama altre due circolari e interpreta che,
specificatamente per l'applicazione delle norme sulle detrazioni, per parti comuni si intendono le strutture edilizie attribuibili a più unità immobiliari. Un po' come simulando che le UI siano sempre tutte di proprietà diversa.
Di conseguenza, anche nel caso di edificio con più UI, ma dello stesso proprietario, esistono le parti comuni così intese e si può immaginare che si tratti di un condominio. Allora, nonostanche che
a_brettyou ha scritto: ↑lun giu 29, 2020 15:04
Un condominio per interventi su parti comuni è una cosa. Questa è un'altra cosa.
nel caso i lavori su queste possono essere detratti e con massimale autonomo. E' già buono, no?