Caso normale: livello di prestazione II, come soluzione conforme la norma dice che occorre limitare la propagazione dell'incendio verso "altre attività", e "all'interno della stessa attività", in entrambi i casi dice che deve essere impiegata almeno una delle seguenti soluzioni conformi:
a) inserire l'attività in compartimenti antincendio separati da altre attività (ed eventualmente suddividere la volumetria dell'attività in compartimenti antincendio).
b) Interporre distanze di separazione a cielo libero verso altre attività (e tra ambiti della stessa attività).
Ora da come leggo io queste due tipologie di soluzioni sono alternative una all'altra (dice "almeno una"), quindi o creo compartimentazioni vere e proprie oppure inserisco distanze di separazione, e fin qui non vedo particolari dubbi.
Tuttavia passando al lato pratico, se volessi adottare la compartimentazione (a) in che modo io posso compartimentare la mia attività rispetto ad altre attività, quando le altre attività si trovano in edifici separati fisicamente? Il dubbio mi viene perché quando si parla di "compartimentazione" si fa riferimento a quando descritto in S.3.5, dove tra i metodi di compartimentazione compare appunto l'interposizione di uno "spazio scoperto", che a conti fatti significa mantenere una distanza di almeno 3,5m, mentre se dovessi applicare il metodo della distanza di separazione come da S.3.8 potrebbe anche non essere sufficiente una distanza di 10m (perchè dipende dalla presenza di finestre o altre aperture esposte verso il bersaglio).
Quindi?
Significa che se ho finestre che si affacciano sullo spazio scoperto devo automaticamente rispettare "anche" le distanze di separazione (a meno di non tamponare le finestre stesse)? O questo vale solo se la mia struttura non è resistente al fuoco e quindi voglio applicare il punto b) in alternativa alla compartimentazione? Non capisco....
