Buongiorno a tutti, questo è il primo post che inserisco nel Forum e ringrazio fin sa subito chiuque vorrà darmi la sua opinione su una pratica che mi è stata assegnata e che riguarda un piccolo serbatoio di sostanze idroalcoliche (attività 15, alcol etilico) di capacità minore di 5mc.
Il DM 18/05/2015 in questo caso, oltre alle misure gestionali e conformità degli impianti, richiede sostanzialmente solo la compartimentazione REI 120.
Verificando più a fondo ho appreso che utilizzano l’alcol per la produzione (circa 1mc in lavorazione) di disinfettanti e vi è un piccolo deposito di prodotti finiti (circa 3mc), il tutto compartimentato REI 120.
Ho fatto presente al Committente che l’attività (quindi anche l’area produzione) potrebbe rientrare al punto 10 dell’allegato I al DPR 151/11 ma il cliente non sembra così convinto e chiede solo la SCIA per il serbatoio.
Detto che è responsabilità del datore di lavoro identificare le attività soggette, secondo voi è possibile procedere con la SCIA per il solo serbatoio senza incorrere in qualche problema con i VVF?
Grazie
Deposito sostanze idroalcoliche
Moderatore: Edilclima
Re: Deposito sostanze idroalcoliche
Visto qualche ragionamento già fatto in questo forum (vedi attività di verniciatura), sia il deposito, sia la produzione potrebbero rientrare nella attività 10.1.B, omettendo la 15.1.A per il solo deposito in quanto funzionale all'attività di produzione disinfettanti.
10.1.B Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito da 1 a 50 mc.
Poi se i VVF vogliono anche la 15.1.A la inserirai nella SCIA
10.1.B Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito da 1 a 50 mc.
Poi se i VVF vogliono anche la 15.1.A la inserirai nella SCIA
Re: Deposito sostanze idroalcoliche
Grazie stfire per la pronta risposta.
Concordo con te sulla procedura corretta ma mi chiedevo se, nel caso il cliente non intenda presentare la valutazione progetto per l'attività 10, il professionista possa asseverare in SCIA il solo deposito di alcol visto che la classificazione dell'ttività spetta al datore di lavoro anche se c'è il dubbio sulla presenza di altre attività soggette
Concordo con te sulla procedura corretta ma mi chiedevo se, nel caso il cliente non intenda presentare la valutazione progetto per l'attività 10, il professionista possa asseverare in SCIA il solo deposito di alcol visto che la classificazione dell'ttività spetta al datore di lavoro anche se c'è il dubbio sulla presenza di altre attività soggette
Re: Deposito sostanze idroalcoliche
A mio avviso la procedura corretta è quella di procedere con la valutazione del progetto per la 10.1.B in quanto tu tecnico progettista, ed asseveratore poi, hai verificato presso lo stabilimento le attività soggette ai controlli VVF.
Potresti per assurdo presetare la SCIA per la sola attività 15.1.A ma non saresti dalla parte della ragione visto che asseverando dovresti aver verificato l'attività svolta presso l'insediamento.
Insomma, il deposito ti serve per svolgere un'attività e quindi arrivi alla 10.1.B.
Potresti per assurdo presetare la SCIA per la sola attività 15.1.A ma non saresti dalla parte della ragione visto che asseverando dovresti aver verificato l'attività svolta presso l'insediamento.
Insomma, il deposito ti serve per svolgere un'attività e quindi arrivi alla 10.1.B.
Re: Deposito sostanze idroalcoliche
La 15 riguarda il mero deposito, senza che vi sia lavorazione del materiale. Anche secondo me, in presenza di un reparto produttivo, occorre denunciare la 10.
Il titolare Datore di Lavoro è responsabile delle autorizzazioni per lo stabilimento, se esercisce il laboratorio senza la prescritta autorizzazione antincendio, sarà passibile di sanzione penale.
Il tecnico assevera la conformità dell'attività oggetto di SCIA, ma nella conformità sono comprese anche le condizioni di sicurezza di quanto è adiacente o funzionalmente collegato al deposito, quindi sarebbe opinabile anche l'asseverazione che omette un'attività soggetta.
Il tecnico, per cautelarsi, dovrebbe poter dimostrare al giudice che al momento della sua asseverazione il laboratorio non esisteva.
Il titolare Datore di Lavoro è responsabile delle autorizzazioni per lo stabilimento, se esercisce il laboratorio senza la prescritta autorizzazione antincendio, sarà passibile di sanzione penale.
Il tecnico assevera la conformità dell'attività oggetto di SCIA, ma nella conformità sono comprese anche le condizioni di sicurezza di quanto è adiacente o funzionalmente collegato al deposito, quindi sarebbe opinabile anche l'asseverazione che omette un'attività soggetta.
Il tecnico, per cautelarsi, dovrebbe poter dimostrare al giudice che al momento della sua asseverazione il laboratorio non esisteva.
Re: Deposito sostanze idroalcoliche
Grazie mille