Altezza antincendi ed edificio forse civile

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

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weareblind
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Altezza antincendi ed edificio forse civile

Messaggio da weareblind »

Buonasera, la domanda ha due lati.
Il primo: un edificio adibito a clausura (suore di clausura), con una parte ove accedono anche fedeli ma non per preghiera (non è una chiesa), è un edificio civile?
Il secondo: l'altezza antincendi. L'edificio è su un crinale scosceso. L'autoscala raggiunge solo uni dei due lati dell'edificio, quello avverso al crinale chiaramente. La distanza verticale tra piano di arrivo della autoscala e ultimo piano calpestabile, ma anche ultimo davanzale dell'ultimo piano calpestabile, è inferiore a 24 metri. La distanza verticale tra la strada solo pedonale in fondo al crinale e il davanzale delle stesse finestre, ma lato crinale, è molto oltre i 24 metri.
Ora, il D.M. 30/11/1983 punto 1.1 dice: "altezza ai fini antincendi degli edifici civili: altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso".
Se prendessi il Codice, G.1.7.4, l'altezza antincendi è la massima quota dei piani, e nei disegni esplicativi si vede la distanza verticale tra il piano raggiunto dalla autoscala e l'ultimo piano di uso comune. NON il piano più basso in assoluto, quindi. Però tale definizioni non è specifica per edifici civili.
Che ne pensate?
Grazie.
Terminus
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Re: Altezza antincendi ed edificio forse civile

Messaggio da Terminus »

E' vecchia ma credo ancora ragionevolmente applicabile:
Circolare del Ministero dell’Interno N. 14 del 28/05/1985
Oggetto: Normative di prevenzione incendi da applicarsi nell'ambito di comunità religiose.
Sono pervenuti da alcuni Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco e da comunità religiose interessate al problema quesiti riguardanti le norme di prevenzione incendi da applicarsi nell'ambito delle comunità suddette.
A tale riguardo si precisa che:
Per le comunità religiose non è direttamente ravvisabile una caratterizzazione ad hoc sotto il profilo antincendi e, infatti, il decreto interministeriale 16 febbraio 1982, recante l'elenco delle attività soggette al controllo di prevenzione incendi, non prevede una voce specifica in tal senso. Comunità del tipo accennato riuniscono, di norma, persone che vivono per scopi religiosi in uno stesso fabbricato, permanentemente residenti negli stessi ambienti con comportamenti umani, densità di affollamento e situazione dei luoghi in generale molto simili a quanto si verifica nell'ambito di un comune fabbricato di civile abitazione.
Premesso tale asserto di validità generale, le comunità religiose rientrano negli obblighi dell'attuale normativa di prevenzione incendi in tutti quei casi in cui, da parte e nell'ambito della comunità, siano esercite attività specifiche che, come tali, rientrano fra quelle contemplate nell'elenco allegato al predetto decreto 16 febbraio 1982. A titolo esemplificativo l'obbligo di osservanza delle norme di prevenzione incendi sussiste ove, nell'ambito della comunità religiosa, siano operanti scuole con più di 100 persone presenti, posti letto in numero maggiore di 25 utilizzati come albergo, pensione, dormitorio e simili ovvero come ospedale, casa di cura esimili, locali di spettacolo o trattenimento con capienza superiore a 100 posti, depositi di merci pericolose nonché‚ impianti tecnologici e servizi (centrali termiche o di condizionamento, autorimesse ecc.) aventi caratteristiche tali da rientrare tra le attività pure soggette al controllo di prevenzione incendi.
In conclusione, per le comunità religiose, in quanto tali, non si ravvisa alcuna necessità di prevedere una normativa specifica diprevenzione incendi, essendo estranea al problema la particolare qualificazione di chi esplica l'attività soggetta.


Per l'altezza antincendi direi di poter fare riferimento alla quota del piano accessibile ai mezzi dei VVF, che poi sarà anche il piano di riferimento per l'esodo, considerando la definizione di altezza in gronda di cui al DM 16/02/82, delle definizioni di vari DM verticali e del COPI.
Terminus
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Re: Altezza antincendi ed edificio forse civile

Messaggio da Terminus »

weareblind ha scritto: lun mar 02, 2020 15:20 Buonasera, la domanda ha due lati.
Il primo: un edificio adibito a clausura (suore di clausura)....
Eh, ma pensandoci bene, qui i VVF non possono neanche entrare..... :mrgreen:
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weareblind
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Re: Altezza antincendi ed edificio forse civile

Messaggio da weareblind »

Ciao e grazie, però la circolare, giustamente antecedente, non so quanto è applicabile alla attività attuale 77 che parla di edifici civili. Civili, non civile abitazione.
Ma la cosa più rilevante è che il D.M. 30-11-1983 dice piano più basso. Punto e basta. E lo dice esattamente come altezza antincendio di edificio civile. La definizione del Codice è generalista, vale per tutte le altezze antincendi.
Insomma, mi pare ci sia congruenza tra il punto 77 e il DM 30-11-1983.
Certo che, andando a progettare, l'attività non applicherebbe il DM 1987 su civile abitazione, ma manco il Codice, per cui la 77 è esclusa (e questo mi fa anche escludere di prendere in considerazione la definizione di altezza antincendio de Codice).
Terminus
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Re: Altezza antincendi ed edificio forse civile

Messaggio da Terminus »

Ma se tu avessi solo un lato accessibile, per esempio l'altro lato affacciato su uno strapiombo di 100 metri, quale altezza prenderesti in considerazione ?
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weareblind
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Re: Altezza antincendi ed edificio forse civile

Messaggio da weareblind »

Eh no, io che c'entro. Mica posso arrogarmi il diritto di non seguire leggi obbligatorie. E qui mi pare che sia parecchio obbligatoria, visto che è la definizione specifica per civile. Per me ha senso il Codice, ma io non sono il normatore. Poi chi si spiega davanti ad un controllo, o peggio un incidente? Gli dico che "a me non pareva corretto"?
Terminus
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Re: Altezza antincendi ed edificio forse civile

Messaggio da Terminus »

La Nota prot. N. P558/4122 sott. 67 del 24 marzo 2004 ti aiuta ?
Se la facciata principale è pienamente accessibile all'autoscala e sono raggiungibili tutti i locali dei piani, perchè prendere in considerazione il livello ai piedi del crinale, che con l'esodo e l'accesso dei VVF non c'entra nulla ?
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weareblind
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Re: Altezza antincendi ed edificio forse civile

Messaggio da weareblind »

Cazz*o mai vista, risolutiva. Grazie!!!
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