x ronin: grazie per avermi linkato la normativa aggiornata
x giotisi:
sì esatto. Ricapitolo cosa voglio dire:
l'art. 70 della finanziaria dice che:
70. All’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,
il comma 3.1 è sostituito dal seguente:
« 3.1. A partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, recante adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. ».
>> al momento l'articolo 14 comma 3.1 diceva invece:
3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni puo' optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ((Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facolta' di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilita' di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari)).
>> da ciò si deduce che LO SCONTO in fattura viene meno tranne che per gli interventi condominiali sopra i 200k con ristrutt. di primo livello.
E' da notare che da questo articolo nulla cambia invece per la cessione del credito
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Poi c'è l'articolo 176 della finanziaria che invece ci dice che:
176. All’articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 2, 3 e 3-ter sono abrogati.
>> ora cosa dicevano i commi 2, 3 e 3-ter del decreto crescita ?
Lo apriamo cliccando qua:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id ... 9G00043/sg e premendo su art.10
il testo ABROGATO è il seguente:
Art. 10
Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di
efficienza energetica e rischio sismico
1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo
il comma 3, e' inserito il seguente:
«3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al
presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni puo'
optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un
contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo
dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a
quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da
utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali
di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».
2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo
il comma 1-septies, e' inserito il seguente:
«1-octies. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche
di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle
detrazioni puo' optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse,
per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli
interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito
d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque
quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita'
attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, comprese quelle
relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il
fornitore.
>> anche qui non vedo riferimenti alla cessione del credito ! Ma sempre e solo allo sconto in fattura !
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Dove si parla della cessione del credito nell'attuale normativa?
La cessione del credito è presente all'art 14 comma 2, e successivi (2 sexies ecc) che non mi risulta essere mai citato:
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls? ... 04;63!vig=
Ora poiché l'art14 comma 2, 2 Sexies ecc della 90, NON viene mai nominato, non vedo dove sarebbe scritto che la cessione del credito (che formalmente è una cosa diversa dallo sconto in fattura) viene meno nell'attuale finanziaria.
Se voi avete capito diversamente, potete dirmi quale articolo direbbe che la cessione del credito sugli interventi al 65% (non lo sconto in fattura) viene meno?
RIcordo che lo sconto in fattura esisteva da prima del decreto crescita e che la finanziaria per il 2020 di fatto va a rimuovere gli effetti del decreto crescita
C'è qualcosa che mi è sfuggito?
grazie mille
ciao
Andrea