art.2 commi 15-18 Finanziaria 2008 approvata alla camera

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

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tecnopag75
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art.2 commi 15-18 Finanziaria 2008 approvata alla camera

Messaggio da tecnopag75 »

Articolo 2, commi 15-18
(Proroga al 2010 delle agevolazioni
per la riqualificazione energetica degli edifici)



15. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010.

16. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, nonché commi 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono applicate secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. Sono corrispondentemente ridotte le assegna­zioni per il 2007 disposte dal CIPE a favore degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

17. La tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita, con efficacia dal 1o gennaio 2007, dalla seguente:

Tabella 3

(Art. 1, comma 345)

18. Ai fini di quanto disposto al comma 15:

a) i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione del comma 345 del medesimo articolo 1 sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008;

b) per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima detrazione;

c) per gli interventi di cui al comma 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e al comma 346 del medesimo articolo 1, non è richiesta la documentazione di cui all'articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296.





I commi da 15 a 18 dell’articolo 2 intervengono sulle disposizioni recanti agevolazioni fiscali in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio introdotte, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2007, dai commi da 344 a 347 dell'articolo unico della legge finanziaria 2007 (legge 296/2006).

I commi da 16 a 18 sono stati inseriti nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio del Senato.



Il comma 344 dell'articolo unico della legge 296/2006 ha previsto una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di eguale importo, per interventi di riqualificazione energetica volti a garantire il conseguimento di specifici obiettivi di risparmio energetico. Si prevede infatti che gli interventi debbano conseguire un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale (vale a dire il valore di consumo di energia per riscaldamento invernale) inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori massimi consentiti nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192[10] emanato in attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia.

La tabella citata, di seguito riportata, individua i valori limite consentiti per il consumo annuo di energia per il riscaldamento nei mesi invernali (espressi in KWH) per metro quadrato di superficie utile dell’edificio espresso.
jerryluis
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Re: art.2 commi 15-18 Finanziaria 2008 approvata alla camera

Messaggio da jerryluis »

Non ci tengo a fare certificazioni, ma qualcuno mi può spiegare chi fa una valutazione del risparmio di energia a seguito di installazione di pannelli solari o infissi?

Alla fine chi fa quella valutazione? L'idraulico che per competenza deve sapere fare esclusivamente la messa in opera? ora si improvvisa anche progettista e tecnico diagnostico (cioè per legge ora ha anche le competenze di termotecnica, che per formazione non ha mai avuto?). A no il software della ditta pincopallo gli dice che risparmia XXX e quello è il dato...
OK! ce l'abbiamo fatta a creare un'estrazione al lotto in più...

Per gli infissi vale il medesimo discorso .... il falegname che fino a 1 giorno fa sapeva creare degli ottimi telai ora per legge acquisisce tutte le competenze termotecniche...
Vi dirò di più, il 2008 sarà l'anno della proliferazione delle muffe su case che non hanno mai conosciuto questo problema... così venderanno anche più impianti di trattamento aria :D

e come la mettiamo con le regione che hanno legiferato a modo loro?

che macello, mi viene il mal di testa solo a pensarci!!
Ora diventerò un coso per usare la cosa+, domani la la cosa++ e chissà a quando la cosa super+ ....
ma a me interessa tutt'altra cosa .....
maxis
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Re: art.2 commi 15-18 Finanziaria 2008 approvata alla camera

Messaggio da maxis »

e come la mettiamo con le regione che hanno legiferato a modo loro?


Si effettivamente in Lombardia , Liguria e tra 9 mesi anche in Emilia come ci si comporterà :roll: :?:
antonio
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Re: art.2 commi 15-18 Finanziaria 2008 approvata alla camera

Messaggio da antonio »

maxis ha scritto:e come la mettiamo con le regione che hanno legiferato a modo loro?


Si effettivamente in Lombardia , Liguria e tra 9 mesi anche in Emilia come ci si comporterà :roll: :?:

Semplice: la finanziaria sarà madificata, ma i decreti regionali no.

Ad esempio, per la Regione Lombardia, DGR VIII 5773 Art. 6.2 comma c: a decorrere dal 1° Settembre 2007, l'attestato di Certificazione Energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura ..... ecc.

Quindi, secondo me, fino a quando le Regioni non modificano i loro decreti, vale ancora quanto da loro imposto.
Pertanto si dovrà ancora redigere l'ACE, anche nei casi in cui nel resto d'Italia non sarà più necessario.

Cosa ne pensate?
jerryluis
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Re: art.2 commi 15-18 Finanziaria 2008 approvata alla camera

Messaggio da jerryluis »

e chi glielo va a dire agli utenti lombardi? che diventano di serie c per i vantaggio economici e A per gli oneri economic a loro carico? e con la 311? togliere l'obbligatorietà fa più danno che lasciarla...
Ora diventerò un coso per usare la cosa+, domani la la cosa++ e chissà a quando la cosa super+ ....
ma a me interessa tutt'altra cosa .....
Effeemmebike
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Re: art.2 commi 15-18 Finanziaria 2008 approvata alla camera

Messaggio da Effeemmebike »

jerryluis ha scritto:Non ci tengo a fare certificazioni, ma qualcuno mi può spiegare chi fa una valutazione del risparmio di energia a seguito di installazione di pannelli solari o infissi?
A quanto sembra viene eliminato soltanto l'allegato A ma non l'allegato E che lo dovrà compilare sempre un tecnico abilitato.
Il risparmio di energia a seguito di installazione di pannelli o infissi si riporta nell'allegato E, o sbaglio?
niclaus76
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Re: art.2 commi 15-18 Finanziaria 2008 approvata alla camera

Messaggio da niclaus76 »

Immagino che il decreto attuativo della finanziaria risolverà il dubbio, perche attualmente il 311 è in conflitto con il nuovo comma approvato.
Ciao,

Nicola
tecnopag75
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Re: art.2 commi 15-18 Finanziaria 2008 approvata alla camera

Messaggio da tecnopag75 »

Ma! io interpreterei così:
- Non è obbligatorio presentarlo all'ENEA ma è obbligatorio dotarsene e conservare per una eventuale ispezione.

Saluti

Pag
antonio
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Re: art.2 commi 15-18 Finanziaria 2008 approvata alla camera

Messaggio da antonio »

jerryluis ha scritto:e chi glielo va a dire agli utenti lombardi? che diventano di serie c per i vantaggio economici e A per gli oneri economic a loro carico? e con la 311? togliere l'obbligatorietà fa più danno che lasciarla...

Già oggi dobbiamo spiegargli che dal 1.1.2008 devono costruire con strutture e serramenti aventi K che nel resto d'Italia diventeranno obbligatori solo nel 2010 (salvo proroghe).
Ora dovremo anche spiegare che serve comunque l'ACE e che oltretutto tale Certificato lo deve predisporre un tecnico diverso dal progettista e/o direttore lavori (= doppia spesa)

alias: la Lombardia non fa più parte dell'Italia
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