Morandinipub ha scritto: lun feb 05, 2018 12:59
Lurensh ha scritto: lun feb 05, 2018 12:34
Il decreto legge 141 del 18 luglio 2016, che ho parzialmente riportato, riporta l'esatto opposto di quello che lei afferma. L'assemblea non calcola nuovi millesimi o metri cubi, ma si limita ad utilizzare tabelle già in loro possesso, quindi ha tutti gli strumenti per decidere (esattamente come decidevano prima dell'avvento della 10200). Le chiedo gentilmente di riportare l'estratto dove la legge "consiglia" (le leggi non consigliano mai nulla per definizione) al TECNICO di "avere la più ampia possibilità di manovra". Se è in grado di riportarmi l'estratto (non citare il decreto eh, intendo proprio riportare le parole) di legge in cui viene palesato che questo compito spetta al tecnico, io non solo mi taccio, ma chiedo anche pubblicamente scusa per la mia ignoranza.
Cioè fammi capire, dopo 2500 euro di progetto, tu vai in assemblea e ce la signora Pinuccia del terzo piano, casalinga, che dice "oggi mi va il 17,85% coi millesimi del 1955" e tutti la votano? Siete dei pazzi. IMPONE AL TECNICO di avere la più ampia possibilità di manovra, sono questione tecniche e basta non c'entrano i condomini, non hanno niente in mano e se ti cambiano i millesimi senza nulla in mano si corre dall'avvocato, fine.
Lei continua a non citarmi un solo straccio di legge a supporto di quello che dice.
Il bello, o il brutto, della democrazia è che è la maggioranza a decidere. Se la maggioranza dei condomini aventi diritto (proprietari o aventi delega), partecipanti ad un'assemblea "legale" (cioè dove sono presenti il 50+1 aventi diritto dell'intero condominio) stabilisce che,
forti della relazione asseverata di un tecnico abilitato che glielo permette, il criterio di ripartizione preferito dalla maggioranza è "70-30%" con il 30% diviso in base alla tabella dei metri cubi creata nel 1955, la decisione è valida.
"Ma quindi in un condominio in montagna dove su 10 unità immobiliari, 9 sono case vacanze e 1 è abitazione continuativa, se c'è una relaziona asseverata che glielo permette, questi 9 decidono di fare 0% quota fissa e 100% dell'importo complessivo diviso in base alle letture, la decisione è valida?" Risposta: Si. Anzi, nulla vieta a un condominio di modificare negli anni le due percentuali (per quanto possa essere scomodo).
Poi ripeto, sono disponibilissimo a essere smentito e sentirmi dire che non ho capito un'acca, però a fronte di documenti validi quanto quelli che ho linkato sopra. Non mi basta sentirmi dire "voi siete pazzi, quello che dico io è ragionevole". Se la legge dice che 2+2 fa 5, possiamo stare a litigare quanto si vuole su quanto sia irragionevole, ma la legge dice sempre quello.