Green22 ha scritto: ↑mer gen 17, 2018 15:26
Foxtrot ha scritto: ↑mer gen 17, 2018 14:45
Estratto dalla relazione allegata al decreto (punto 4.4):
ciao per favore mi invii link dell'estratto perché non lo trovo
Grazie
Il link è questo anche se attualmente non riesco ad accedere
http://drpmuletto.palazzochigi.it/sites ... IVA_31.pdf
La relazione però l'avevo salvata.
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DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014, N. 102, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/27/UE SULL'EFFICIENZA ENERGETICA, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2009/125/CE E 2010/30/UE E ABROGA LE DIRETTIVE 2004/8/CE E 2006/32/CE.
R E L A Z I O N E
1. INQUADRAMENTO GENERALE.
Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, che stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico, ha introdotto le prescrizioni previste dalla direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica (di seguito, solo “Direttiva”) e non già previste nell’ordinamento giuridico nazionale, nel rispetto dei criteri fissati dall’articolo 4 della legge 6 agosto 2013, n. 96, legge di delegazione europea 2013, e coerentemente con le indicazioni della Strategia energetica nazionale.
La Commissione europea ha comunicato, il 27 febbraio 2015, la costituzione in mora e l’avvio della procedura di infrazione n. 2014/2284 per incompleto recepimento nell’ordinamento giuridico italiano della Direttiva. La procedura di infrazione ha ad oggetto il decreto legislativo suddetto e solleva alcuni aspetti minimali, contenuti nella Direttiva, che non sono stati introdotti della normativa nazionale.
Il 25 febbraio 2016 la Commissione europea ha in ultimo deciso l’archiviazione, tra le altre, di detta procedura di infrazione.
2. FONTE NORMATIVA E TECNICA UTILIZZATA PER IL SUPERAMENTO DELLA PROCEDURA DI INFRAZIONE.
La maggior parte delle censure evidenziate dalla Commissione, come esplicato nella relazione inviata alle Camere e nella lettera di risposta alla Commissione europea sulle azioni che verranno intraprese per sanare l’infrazione, possono essere superate con la ri-notifica di provvedimenti già vigenti nell’ordinamento giuridico nazionale che non sono stati presi in esame dalla Commissione perché non riportati negli opportuni database.
Per le restanti censure invece è stata scelta la predisposizione di un decreto legislativo correttivo del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, redatto ai sensi dell’articolo 31, comma 5 della legge n. 234 del 2012 (che reca le norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione delle politiche dell’Unione europea) in combinato disposto con la legge 6 agosto 2013, n. 96, legge di delegazione europea 2013.
Il decreto legislativo in oggetto è volto pertanto a sanare tutte le censure evidenziate dalla Commissione europea nella procedura di infrazione n. 2014/2284, concernenti prescrizioni non già previste nell’ordinamento giuridico nazionale vigente, apportando inoltre alcune modifiche di mero drafting al testo vigente, resesi necessarie in quanto volte a correggere, nello specifico, la inesatta denominazione dell’Autorità per l’energia, il gas e il sistema idrico riportata in alcuni articoli.
3. STRUTTURA DELLO SCHEMA DEL DECRETO LEGISLATIVO
Rispetto al testo approvato dal Consiglio dei Ministri in esame preliminare, in accoglimento delle proposte emendative formulate dalla Conferenza Unificata e dalle competenti Commissioni parlamentari in sede di espressione del previsto parere, di cui si dà puntualmente conto nel seguito, sono stati aggiunti tre nuovi articoli (nel nuovo testo: artt. 6, 10, 11).
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Lo schema di decreto legislativo consta di quindici articoli, di seguito illustrati.
L’articolo 1 introduce modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 al fine di recepire nell’ordinamento nazionale le definizioni di “audit energetico” e di “aggregatore”, nonché al fine di tenere conto delle definizioni previste dal decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, alcune delle quali previste dalla direttiva 2012/27/UE. Tali modifiche si rendono necessarie al fine di sanare le censure sollevate dalla Commissione europea con la citata procedura di infrazione n. 2014/2284.
Rispetto al testo approvato dal Consiglio dei Ministri in esame preliminare, sono state apportate le seguenti modifiche per rendere il testo più corretto e completo ed eliminare possibili criticità legate all’interpretazione dei termini utilizzati, oltre che per garantire la necessaria coerenza con le modifiche apportate all’articolo 9 del d.lgs. 102/2014 dall’articolo 5 del presente decreto, in materia di contabilizzazione del calore:
- sono state introdotte le definizioni di “cliente finale” e di “sotto contatore” e sostituite le definizioni di “contatore di fornitura”; conseguentemente è stata soppressa la definizione di “contatore divisionale o individuale”;
- è stata modificata la definizione di “teleriscaldamento e teleraffreddamento (o teleraffrescamento)”;
- è stata modificata la definizione di “aggregatore”;
- è stata correttamente ridefinita l’attuale denominazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, correggendo la inesatta dicitura presente nel vigente testo del decreto n.102/2014.
L’articolo 2 introduce modifiche all’articolo 6 e all’Allegato 1 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 al fine di recepire nell’ordinamento nazionale alcune precisazioni testuali concernenti le modalità di verifica del rispetto dei requisiti energetici degli edifici e degli pneumatici, cui la Pubblica Amministrazione deve attenersi in ambito di Green Public Procurement.
L’articolo 3 introduce modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 al fine di recepire nell’ordinamento nazionale alcune precisazioni in merito alle modalità di calcolo dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico da conseguire al 2020 e in particolare alle deroghe previste dalla direttiva 2012/27/UE che l’Italia sceglie di applicare. Altre norme introdotte riguardano la pubblicità dei risparmi realizzati dai soggetti obbligati nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi e le informazioni che i soggetti obbligati stessi sono obbligati a fornire su richiesta.
L’articolo 4 introduce modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 al fine di recepire nell’ordinamento nazionale alcune precisazioni finalizzate a non impedire la volontaria trasmissione dei risultati delle diagnosi energetiche a fornitori di servizi energetici, nonché la specifica previsione che garantisca accesso basato su criteri trasparenti e non discriminatori al mercato dei servizi energetici.
L’articolo 5 introduce modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 al fine di recepire nell’ordinamento nazionale alcune precisazioni finalizzate a rendere più chiare e rispondenti alla direttiva 2012/27/UE le norme concernenti la misurazione e la fatturazione del consumo energetico. In particolare, le disposizioni riguardano le informazioni che devono essere fornite ai clienti finali e la ripartizione dei costi relativi al servizio di fatturazione.
L’articolo 6, di nuova introduzione rispetto al testo approvato dal Consiglio dei Ministri in esame preliminare, è volto a correggere un riferimento errato presente nel testo vigente.
L’articolo 7 introduce modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 al fine di recepire nell’ordinamento nazionale alcune precisazioni finalizzate a rendere più chiare e rispondenti alla direttiva 2012/27/UE le norme inerenti l’efficientamento energetico delle infrastrutture di rete.
Rispetto all’esame preliminare, al comma 1 del presente articolo sono state introdotte le lettere b) e c) per correggere la inesatta dicitura presente nel vigente testo del decreto n. 102/2014 dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
L’articolo 8 introduce modifiche all’articolo 12 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 al fine di recepire nell’ordinamento nazionale alcune precisazioni finalizzate a garantire la trasparenza e l’efficacia,
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nonché la pubblicità degli schemi di accreditamento in materia di ESCO, Esperti in Gestione dell’Energia e Sistemi di Gestione dell’Energia.
L’articolo 9 introduce modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 per recepire nell’ordinamento nazionale alcune precisazioni finalizzate a far sì che le Pubbliche Amministrazioni favoriscano l’eliminazione degli ostacoli di ordine sia regolamentare che non regolamentare all’efficienza energetica, attraverso la massima semplificazione delle procedure amministrative, l’adozione di orientamenti e comunicazioni interpretative e la messa a disposizione di informazioni chiare e precise per la promozione dell’efficienza energetica.
L’articolo 10, di nuova introduzione rispetto al testo approvato dal Consiglio dei Ministri in esame preliminare, reca modificazioni all’articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, volte a salvaguardare le risorse dei proventi delle aste delle quote di emissioni di CO2 non diversamente utilizzate, prevedendo che esse possano essere riversate nel fondo nazionale per l’efficienza energetica, di cui al medesimo articolo 15, per essere quindi utilizzate per progetti energetico – ambientali, così come richiesto dall’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.
L’articolo 11, di nuova introduzione rispetto al testo approvato dal Consiglio dei Ministri in esame preliminare, reca modificazioni all’articolo 16 del decreto legislativo n. 102 del 2014.
Le disposizioni introdotte sono finalizzate ad armonizzare la disciplina delle sanzioni con le disposizioni introdotte all’articolo 5 dello schema di decreto, emendative dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014 in materia di misurazione e fatturazione dei consumi energetici, in particolare per quanto riguarda la contabilizzazione del calore.
L’articolo 12 introduce modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 al fine di recepire nell’ordinamento nazionale alcune precisazioni finalizzate a rendere più chiare e rispondenti alla direttiva 2012/27/UE le norme in materia di sviluppo del mercato dei servizi energetici. In particolare, la disposizione prevede che, nell’ambito dei Piani nazionali di efficienza energetica, venga effettuato un esame qualitativo sullo sviluppo attuale e futuro del mercato dei servizi energetici.
L’articolo 13 contiene la clausola di invarianza finanziaria e, rispetto al testo approvato dal Consiglio dei Ministri in prima lettura, è stato modificato unicamente nella rubrica.
L’articolo 14 riguarda l’entrata in vigore delle disposizioni.
4. PARERI DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Sullo schema di decreto legislativo in questione è stato acquisito il parere favorevole con proposte emendative della Conferenza Unificata, reso nella seduta del 30 luglio 2015 e il parere favorevole con condizioni ed osservazioni delle competenti Commissioni Parlamentari, ai quali è stato dato opportuno riscontro, come di seguito riportato.
4.1. Art.1
- su indicazione della Conferenza Unificata (di seguito CU), sono state introdotte le definizioni di “cliente finale” e di “sotto contatore” e sostituite le definizioni di “contatore di fornitura”; conseguentemente è stata soppressa la definizione di “contatore divisionale o individuale”; si evidenzia che le suddette modifiche rispondono, altresì, alle seguenti indicazioni formulate dalla Commissione 10a del Senato (Osservazioni 11, 12, 13 e 17):
11) in tema di contabilizzazione del calore, valuti il Governo l'opportunità di precisare le definizioni di «contattore di fornitura» (articolo 2, comma 1, lettera i) e articolo 9, comma 5, lettera a) del decreto legislativo n. 102 del 2014) e di «contatore individuale» (articolo 16, comma 6, del medesimo decreto legislativo), anche alla luce del parere espresso sull'atto in esame dalla Conferenza Unificata, chiarendo in particolare i riferimenti specifici;
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12) sempre in tema di contabilizzazione del calore, si invita il Governo a chiarire quali siano i soggetti obbligati all’installazione dei contatori individuali e dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali e a fissare le conseguenti sanzioni per la mancata installazione, al fine di evitare possibili limitazioni all’accesso al mercato e di garantire una riduzione dei consumi e degli sprechi di energia, una maggiore efficienza energetica e reali benefici economici per i consumatori finali;
13) con riferimento all’articolo 2, comma 2, lettera i), del decreto legislativo n. 102 del 2014, si segnala al Governo l'opportunità di definire il contatore di fornitura come apparecchiatura di misura dell’energia consegnata al singolo cliente;
17) con riferimento all'articolo 9, comma 5, lettera b), dello schema di decreto legislativo, si invita il Governo a valutare l'opportunità di sopprimere le parole «da parte delle imprese di fornitura del servizio», nonché, con riferimento alla successiva lettera c), di sostituire l'inciso «secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti» con un chiaro riferimento alle norme UNI EN 834, al fine di garantire maggior chiarezza e univocità;
nonché alle seguenti indicazioni della X Commissione della Camera dei deputati (Condizione 5 e osservazioni d) ed e)):
condizione 5. al decreto legislativo n. 102/2014, articolo 9, comma 5, lettera b), provveda il Governo a chiare in maniera univoca chi deve sostenere i costi delle installazioni dei contatori nei casi ivi previsti, valutando altresì l’opportunità di prevedere, in aggiunta al contatore individuale, sistemi di termoregolazione;
In merito alla predetta condizione è stato chiarito che l’installazione di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore è a carico delle imprese distributrici, in qualità di esercenti l’attività di misura. Per quanto riguarda la termoregolazione, si è ritenuto opportuno evitare l’inserimento di un ulteriore obbligo, in quanto comporterebbe un ulteriore aggravio di spesa per i cittadini. Tale obbligo non è, inoltre, previsto dalla Direttiva, e risulterebbe penalizzante per quei cittadini che hanno già provveduto ad installare i sistemi di contabilizzazione a seguito dell’emanazione del D.lgs. n.102/2014. Del resto la necessità di introdurre una distinzione di carattere classificatorio tra “contatori di fornitura individuali” e “sottocontatori”, sostenuta dal parere della Conferenza Unificata, sorge dall’esigenza operativa di distinguere due diverse modalità tecniche di consegna dell’energia al cliente finale. Il “sottocontatore” indica pertanto l’apparecchio che serve a misurare la quota parte dell’energia consegnata dal distributore ad un cliente finale, quando detta consegna sia avvenuta unitariamente in favore di una pluralità di soggetti. Tale distinzione serve a facilitare l’applicazione della norma evitando che si ingeneri confusione circa l’esatto ambito di applicazione della stessa.
osservazione d) all’articolo 5, comma 1, lettera c), capoverso comma 8-bis, provveda il Governo ad un raccordo operativo con le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 5, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 102/2014, con particolare riguardo alle modalità di termoregolazione e contabilizzazione del calore da parte di gestori differenti dall’impresa fornitrice che devono essere stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI): si chiarisca in maniera inequivocabile che quanto previsto dall’articolo 9, comma 5, lettera c) del decreto legislativo n. 102/2014, relativamente alle le modalità secondo le quali il cliente finale può affidare la gestione del servizio, e la disposizione recata dall’articolo 5, comma 1, lettera c), capoverso comma 8-bis dello schema di decreto in esame, in merito alla determinazione dei costi connessi alle informazioni sulla fatturazione per il consumo individuale devono intendersi relative alla pluralità di tipologie di forniture elencate al comma 5, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 102/2014;
osservazione e) al decreto legislativo n. 102/2014, valuti il Governo l’opportunità di meglio specificare le definizioni di «contattore di fornitura» (articolo 2, comma 1, lettera i) e articolo 9, comma 5, lettera a)) e di «contatore individuale» (articolo 16, comma 6), anche secondo quanto indicato nel parere espresso sull’atto in esame dalla Conferenza Unificata, chiarendo in particolare i riferimenti specifici.
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Si evidenzia che la modifica di dette definizioni si rende necessaria al fine di rendere le disposizioni coerenti con le modifiche apportate all’articolo 9 del D.lgs. 102/2014 dall’articolo 4 del presente decreto, in materia di contabilizzazione del calore;
- su indicazione della Commissione X della Camera dei deputati, in accoglimento della condizione 3, è stata modificata la definizione di “teleriscaldamento e teleraffreddamento (o teleraffrescamento)”, prevedendosi, all’art. 1, comma 1, lett. i), che: “al comma 2, la lettera gg), è sostituita dalla seguente: “gg) rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento (o teleraffrescamento): qualsiasi infrastruttura di trasporto dell’energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall’estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l’approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria;”.
Si precisa che il termine “trasporto”, da un punto di vista tecnico, ricomprende le fasi di trasmissione e distribuzione dell’energia in qualsiasi forma. Pertanto, la formulazione adottata di “infrastruttura di trasporto dell’energia termica” include anche l’infrastruttura di distribuzione di energia termica, in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, secondo quanto richiesto nella condizione 3, sotto riportata. La formulazione proposta dalla Camera, quindi, è stata adeguata alla terminologia tecnica senza mutarne il contenuto.
condizione 3: al decreto legislativo n. 102/2014, in relazione alla definizione di rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera gg), al fine di chiarire ogni possibile equivoco ed evitare ogni disagio, provveda il Governo a precisare che, nell’ambito del servizio sottoposto a regolazione dell’AEEGSI è ricompresa, in generale, ogni rete di teleriscaldamento e di teleraffreddamento e che per questi devono intendersi: qualsiasi infrastruttura di trasporto e distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura dei fabbisogni di acqua calda sanitaria;
- è stata modificata la definizione di “aggregatore”.
- non è stata accolta l’osservazione a) formulata dalla Commissione X della Camera dei deputati, con la quale si richiedeva al Governo di valutare l’opportunità di chiarire se e come la figura dell’esperto in gestione dell’energia (EGE) possa essere ritenuta sostanzialmente assimilabile a quella dell’energy auditor per le previsioni di cui al decreto legislativo n. 102/2014. In argomento, infatti, si evidenzia che le due figure si ritengono sostanzialmente differenti in termini di capacità di offerta. La distinzione tra la figura professionale dell’EGE e quella dell’energy auditor (EA) contribuisce a differenziare e ampliare l’offerta sul mercato, contribuendo, altresì, ad una maggiore concorrenza e ad un conseguente contenimento dei costi a carico delle imprese.
- inoltre, non è stata accolta l’osservazione f) formulata dalla Commissione X della Camera dei deputati circa l’opportunità di aggiornare la definizione di “condominio” di cui all’articolo 2, comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 102 del 2014, in modo da includervi anche gli edifici con più unità immobiliari ma senza parti comuni o con parti comuni aventi diversi sistemi di riscaldamento. La definizione attualmente vigente, infatti, si ritiene già inclusiva delle fattispecie segnalate dalla Commissione.
4.2. Art. 3
Rispetto al testo approvato dal Consiglio dei Ministri in esame preliminare, conformemente a quanto indicato dalle competenti Commissioni parlamentari è stato introdotta una modifica che prevede che il Ministero dello sviluppo economico renda pubbliche, in forma anonima e aggregata, le informazioni statistiche relative ai clienti finali fornite dai soggetti obbligati nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi.
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Camera dei deputati, osservazione b: all’articolo 3, valuti il Governo l’opportunità di rendere pubbliche le informazioni statistiche aggregate che i distributori di energia elettrica e gas devono inviare al Ministero dello sviluppo economico;
Senato, osservazione 6): all'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di rendere pubbliche le informazioni statistiche aggregate che i distributori di energia elettrica e gas devono inviare al Ministero dello sviluppo economico e che tali dati riportino anche la composizione del parco clienti con suddivisione per zona territoriale, tipologia di tensione e potenza per ciascun mercato di fornitura;
4.3. Art. 4
Rispetto al testo approvato dal Consiglio dei Ministri in esame preliminare, conformemente con quanto indicato nell’osservazione h) del parere reso dalla Commissione X della Camera dei Deputati, è stata introdotta una modifica al comma 9 dell’articolo 8 del d.lgs. 102/2014, volta a rendere la disposizione stessa più chiara. Essa, infatti, precisa che i bandi per il cofinanziamento dei programmi regionali finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l’adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, siano emanati con cadenza annuale fino al 2020.
osservazione h): valuti il Governo la possibilità di inserire, all’interno del decreto legislativo n. 102/2014, disposizioni recanti interventi di efficientamento energetico per immobili di economia sociale;
Si è invece ritenuto opportuno non accogliere le osservazioni delle competenti Commissioni parlamentari (rispettivamente, c) della Camera dei deputati e 7 del Senato), riguardo all’opportunità di considerare un esplicito assenso del cliente per il trasferimento dei dati risultanti dalla diagnosi energetica. L’argomento, infatti, inerisce uno specifico rilievo della Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione, pertanto, considerando che viene comunque fatta salva la ratio della disposizione, al fine di evitare ulteriori censure di non conformità, si ritiene opportuno mantenere l’originaria formulazione del comma 1, lettera a).
osservazione c) della Camera: all’articolo 4, valuti il Governo l’opportunità di considerare un esplicito assenso del cliente per il trasferimento dei dati risultanti dalla diagnosi energetica specificando inoltre in maniera più accurata le caratteristiche di qualifica o accreditamento richieste ai soggetti fornitori di servizi energetici indicati;
osservazione 7) del Senato: all'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di considerare un esplicito assenso del cliente per il trasferimento dei dati risultanti dalla diagnosi energetica specificando inoltre in maniera più accurata le caratteristiche di qualifica o accreditamento richieste ai soggetti fornitori di servizi energetici indicati;
4.4. Art.5
Rispetto al testo approvato dal Consiglio dei Ministri in esame preliminare, sono state introdotte numerose modifiche per rispondere alle richieste della Conferenza Unificata e delle competenti commissioni parlamentari, soprattutto in materia di contabilizzazione del calore negli edifici pluri-unità.
In particolare, per i condomini e gli edifici polifunzionali è prevista la suddivisione delle spese in base alla norma tecnica UNI 10200. Laddove questa non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l’edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, è possibile suddividere l’importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate.
È previsto inoltre che, al fine di non prevedere nuovi oneri per i soggetti che hanno già provveduto in anticipo ad adeguarsi alla normativa, le disposizioni di cui alla presente lettera siano facoltative nei condomini o negli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore del presente decreto si sia già provveduto all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese.
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Conseguentemente, al fine di armonizzare l’intera disciplina e, fra l’altro, in accoglimento delle condizioni della Conferenza Unificata sulle modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo 102/2014, sono state apportate modifiche alle definizioni e alle sanzioni, come meglio precisato nei rispettivi articoli. Si precisa che le formulazioni allegate al parere e volte al recepimento delle condizioni della Conferenza non sono state expressis verbis trasposte nel testo, poiché con il “Coordinamento energia e ambiente” della Conferenza si sono concordate diverse formulazioni, migliorative di quelle originariamente allegate al parere, che sono riportate nel testo attuale e che recepiscono in toto le condizioni apposte.
È stata accolta la condizione 1 della X Commissione della Camera dei deputati, prevedendo all’articolo 5, comma 1, lett. k) che “al comma 7, dopo la lettera c) è inserita la seguente: “c-bis) in occasione dell’invio di contratti, modifiche contrattuali e fatture ai clienti finali, nonché nei siti web destinati ai clienti individuali, i distributori di energia o le società di vendita di energia includono un elenco di recapiti dei centri indipendenti di assistenza ai consumatori riconosciuti ai sensi dell’articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e delle agenzie pubbliche per l'energia, inclusi i relativi indirizzi internet, dove i clienti possono ottenere informazioni e consigli sulle misure di efficienza energetica disponibili, profili comparativi sui loro consumi di energia, nonché indicazioni pratiche sull’utilizzo di apparecchiature domestiche al fine di ridurre il consumo energetico delle stesse. Tale elenco è predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, ed è aggiornato, se del caso, con cadenza annuale;”.
Si evidenzia che la suddetta formulazione risponde all’esigenza che i requisiti di indipendenza siano definiti dall’AEEGSI, in quanto è l’Autorità stessa chiamata a redigere l’elenco dei centri indipendenti di assistenza ai consumatori. Inoltre, gli oneri di comunicazione ai consumatori ricadono esclusivamente in capo alle società di vendita dell’energia. Giova infine evidenziare che è stato mantenuto il riferimento ai gestori del sistema di distribuzione in quanto, in taluni casi, sono essi stessi i soggetti che consegnano l’energia al cliente finale e provvedono alla relativa fatturazione. In questi casi, in altri termini, non è possibile distinguere la società di vendita di energia da quella di distribuzione. Pertanto, la formulazione della disposizione non poteva elidere il riferimento ai gestori del sistema di distribuzione, in quanto ciò avrebbe comportato l’inapplicabilità della disposizione ai casi surriferiti.
condizione 1: provveda il Governo a che i requisiti di indipendenza degli operatori dei “centri indipendenti di assistenza ai consumatori siano ben definiti e possibilmente vigilati dall’AEEGSI e che le indicazioni per tali operatori siano comunicate dai venditori evitando il riferimento ai gestori del sistema di distribuzione.
Si evidenzia, inoltre, che le condizioni 8 e 12 della Camera dei deputati e 1 e 4 del Senato in materia di misurazione e fatturazione dei consumi non sono accolte in questa sede in quanto oggetto di discussione nell’ambito di un apposito tavolo avviato al Ministero dello sviluppo economico che tratta l’argomento in modo sistematico.
condizione 8 Commissione X Camera: provveda il Governo, per quanto di sua competenza e in raccordo con l’AEEGSI, affinché si disponga che, nei casi di conguaglio a seguito di cambio di fornitore di energia, il tempo di adempimento sia ben definito e non superiore al termine di sei settimane, decorso il quale non potranno essere emesse fatture relative al rapporto di fornitura appena concluso, fatto salvo il diritto del cliente ad ottenere la restituzione di eventuali somme pagate in eccesso;
condizione 12 Commissione X Camera: provveda il Governo, per quanto di sua competenza e in raccordo con AEEGSI, a che vi sia un sostanziale aumento della periodicità di fatturazione ed un maggior allineamento ai dati del distributore avendosi una frequenza di fatturazione sempre coerente con il periodo dei consumi ed un obbligo minimo, in capo al distributore, di rilevazione dei dati quadrimestrale, ove presenti contatori non telegestiti, potenziando anche per questi le metodologie di autolettura;
osservazione 1 Commissione 10a Senato: si invita il Governo, in raccordo con l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI), a prevedere che, in caso di conguaglio a seguito di
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cambiamento del fornitore di energia, il termine di adempimento sia definito e comunque non superiore al termine di sei settimane, prevedendo altresì che, trascorso detto termine, non possano essere emesse fatture relative al rapporto di fornitura appena concluso, fatto salvo il diritto del cliente a ottenere la restituzione di eventuali somme pagate in eccesso;
osservazione 4 Commissione 10a Senato: si invita inoltre il Governo a prevedere che sia individuata, in raccordo con AEEGSI, l'entità dei conguagli di energia elettrica e gas per i quali sussiste un obbligo di rateizzazione nei confronti del cliente, fermo restando che nei casi di errore imputabile al distributore, il venditore corrisponde le somme a questo spettanti solo a fronte dell'avvenuto incasso di queste ultime;
Non è stata accolta l’osservazione i) del parere della Commissione X della Camera dei deputati circa l’opportunità di estendere, nell’ambito della trasparenza nei confronti degli utenti finali, anche i dati relativi al prelievo di gas naturale, in quanto l’articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014 già ricomprende il settore gas.
osservazione i): al decreto legislativo n. 102/2015, articolo 9, valuti il Governo l’opportunità di estendere, nell’ambito della trasparenza nei confronti degli utenti finali, anche i dati relativi al prelievo di gas naturale, nonché di mettere a disposizione, su richiesta formale del cliente finale, anche il segnale per la misura dei propri consumi;
Non è stata accolta l’osservazione j) del parere della Commissione X della Camera dei deputati, riguardo l’opportunità di sostituire, all’articolo 9, comma 5, lettera c) del decreto legislativo n. 102 del 2014, il generico richiamo alle norme tecniche vigenti, con l’esplicito riferimento alle norme UNI EN 834. In argomento si rappresenta che tale specifica, presente nella versione originaria del decreto legislativo 102 del 2014, poi modificata nei termini attualmente vigenti dal D.L. c.d. “Sblocca Italia”, rischia di porre fuori mercato diverse tecnologie prodotte anche da aziende nazionali. In questo modo verrebbero escluse infatti le apparecchiature che fanno riferimento alle altre due norme previste dalla UNI 10200 per la contabilizzazione indiretta: UNI 11388 e UNI 9019.
j) al decreto legislativo n. 102/2014, articolo 9, comma 5, valuti il Governo l’opportunità di sostituire, alla lettera c), l’inciso « secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti » con un chiaro riferimento alle norme UNI EN 834, al fine di una maggior chiarezza ed univocità;
4.5. Art. 9
Rispetto al testo approvato dal Consiglio dei Ministri in esame preliminare, su indicazione della Conferenza Unificata, è stata introdotta l’Anci tra i soggetti che contribuiscono alla realizzazione del fine prescritto dalla presente disposizione.
Non è stata accolta l’osservazione 15 della Commissione 10a del Senato circa l’opportunità di prevedere indicazioni precise sulle modalità volte ad assicurare l’applicabilità dei contratti di rendimento energetico nell’ambito della normativa del Codice degli appalti. Infatti, ancorché condivisibile, tale specifica previsione deve essere trattata nell’ambito della specifica disciplina in materia di appalti pubblici, peraltro attualmente in fase di aggiornamento a cui si rinvia. Si evidenzia, in ogni caso, che il decreto legislativo n. 102 del 2014, già prevede disposizioni precise riguardo i contratti EPC conclusi con la pubblica amministrazione.
osservazione 15: con riferimento all’articolo 14 del decreto legislativo 102 del 2014, in materia di servizi energetici e altre misure per promuovere l’efficienza energetica, si segnala al Governo l'opportunità di prevedere indicazioni precise sulle modalità volte ad assicurare l’applicabilità dei contratti di rendimento energetico nell’ambito della normativa del Codice degli appalti.
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4.6. Art. 10
Tale articolo è di nuova introduzione rispetto al testo approvato dal Consiglio dei Ministri in esame preliminare, conformemente alla condizione 7 del parere espresso dalla Commissione X della Camera dei deputati.
condizione 7: al decreto legislativo n. 102/2014, provveda il Governo ad adottare i decreti di cui all’articolo 15, comma 5, necessari all’attivazione del Fondo nazionale per l’efficienza energetica mantenendo in bilancio.
Non è stata invece accolta l’osservazione m) del medesimo parere, circa l’opportunità di inserire soggetti privati, eventualmente assistiti da ESCO, quali soggetti ammissibili ai finanziamenti di cui al fondo nazionale per l’efficienza energetica, prevedendo verifiche tecniche finali, con il coinvolgimento di ENEA, sulla certificazione di completamento delle attività sostenute dal fondo. In argomento si evidenzia che l’accesso al fondo da parte dei privati è già previsto a normativa vigente, mentre meccanismi di verifica tecnica sono definiti nell’ambito del decreto attuativo del Fondo stesso.
osservazione m): al decreto legislativo n. 102/2014, articolo 15, valuti il Governo l’opportunità di inserire soggetti privati, eventualmente assistiti da ESCo (Energy Service Company), quali soggetti ammissibili ai finanziamenti di cui al Fondo nazionale per l’efficienza energetica, valutando altresì l’opportunità di prevedere verifiche tecniche finali anche coinvolgendo ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, sulla certificazione di completamento delle attività sostenute dal Fondo;
4.7. Art. 11
Le disposizioni introdotte accolgono le indicazioni pervenute in merito da parte della Conferenza Unificata.
4.8. Art. 13
Rispetto al testo approvato dal Consiglio dei Ministri in esame preliminare, la rubrica dell’articolo è stata modificata secondo le indicazioni fornite nel parere reso dalla V Commissione della Camera dei deputati.