si discuteva di questo
dlsg 192 ed smi
Art. 8
(Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni)
....
1. Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e
illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto
attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti
termici, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia
copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti o alla domanda di
concessione edilizia. Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di installazione di pompa di calore
avente potenza termica non superiore a 15 kW e di sostituzione del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione
avente potenza inferiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. Gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della
relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in
funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione
energetica. Ai fini della più estesa applicazione dell'articolo 26, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per gli enti
soggetti all'obbligo di cui all'articolo 19 della stessa legge, la relazione tecnica di progetto è integrata attraverso attestazione
di verifica sulla applicazione del predetto articolo 26, comma 7, redatta dal Responsabile per la conservazione e l'uso
razionale dell'energia nominato.
la parte in neretto
è in contrasto con quanto indicato al dm minimi
2.2 Relazione tecnica e conformità delle opere al progetto
..
2. Nel caso di sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore alla
soglia prevista dall’articolo 5, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del
Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, gli obblighi di cui al comma 1,
sussistono solo nel caso di un eventuale cambio di combustibile o tipologia di generatore, come,
ai soli fini esemplificativi e in modo non esaustivo, la sostituzione di una caldaia a metano con
una caldaia alimentata a biomasse combustibili.
come la mettiamo?
