Contacalorie non MID esistenti
Moderatore: Edilclima
Contacalorie non MID esistenti
Buongiorno, vorrei confrontarmi in relazione alla seguente situazione: condominio con impianto centralizzato per riscaldamento e ACS già dotato di due contacalorie in CT, uno sul cicruito riscaldamento, l'altro sul carico ACS, i contacalorie sono antecedenti al recepimento della direttiva MID, sono però certificati CE.
Il mio quesito è: i contacalorie vanno per forza sostituiti con nuovi certificati MID?
Il D.Lgs. 2/2/07 n.22 art.22 "disposizioni transitorie", dice che possono rimanere fintanto che non vengono "toccati", tra l'altro non sono soggetti a controlli a differenza di quelli nuovi...
Ammesso che rimangono, possono utilizzarli per la ripartizione delle spese?
Io sarei per il non utilizzarli, più per cautelarmi che per supporti normativi... ma a questo punto a cosa servono?
Grazie in anticipo per il vostro tempo.
Il mio quesito è: i contacalorie vanno per forza sostituiti con nuovi certificati MID?
Il D.Lgs. 2/2/07 n.22 art.22 "disposizioni transitorie", dice che possono rimanere fintanto che non vengono "toccati", tra l'altro non sono soggetti a controlli a differenza di quelli nuovi...
Ammesso che rimangono, possono utilizzarli per la ripartizione delle spese?
Io sarei per il non utilizzarli, più per cautelarmi che per supporti normativi... ma a questo punto a cosa servono?
Grazie in anticipo per il vostro tempo.
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Re: Contacalorie non MID esistenti
Sì
Il periodo transitorio è scaduto lo scorso ottobre
No. Nei rapporti economici tra le parti, la misurazione deve essere metrologica.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Contacalorie non MID esistenti
Ma sei sicuro? A mio avviso il periodo transitorio (fino ottobre 2016) si riferisce solo alla commercializzazione e alla messa in servizio. Cito l'art. 22 del D.Lgs 22 del 2006, comma 3:NoNickName ha scritto: ↑ven apr 28, 2017 15:04Sì
Il periodo transitorio è scaduto lo scorso ottobre
"3. I dispositivi ed i sistemi di misura di cui all'articolo 1, comma 1, se utilizzati per le funzioni di misura previste al comma 2 del medesimo articolo e per i quali la normativa in vigore fino al 30 ottobre 2006 non prevede i controlli metrologici legali, qualora già messi in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, potranno continuare ad essere utilizzati anche senza essere sottoposti a detti controlli, purchè non rimossi dal luogo di utilizzazione."
Quindi, visto che non mi risulta che per i contacalorie erano previsti controlli metrologici legali prima del 2006, secondo me e come dice enrico g., se non li tocchi non sei obbligato a cambiarli. Anche se questo è più che ridicolo.
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Re: Contacalorie non MID esistenti
A parte che il dlgs è del 2007 e non del 2006.
Quindi possono continuare ad essere utilizzati quelli precedenti a circa 6 mesi prima dell'entrata in vigore del decreto (dal 17 Marzo 2017 al 30 Ottobre 2016).
Siccome però dal 30 Ottobre 2006 al 30 ottobre 2016 sono passati dieci anni e le omologazioni sono certamente scadute, si rientra nella fattispecie dell'articolo 1.
Quindi possono continuare ad essere utilizzati quelli precedenti a circa 6 mesi prima dell'entrata in vigore del decreto (dal 17 Marzo 2017 al 30 Ottobre 2016).
Siccome però dal 30 Ottobre 2006 al 30 ottobre 2016 sono passati dieci anni e le omologazioni sono certamente scadute, si rientra nella fattispecie dell'articolo 1.
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Re: Contacalorie non MID esistenti
Scusa, refuso.
Prendo atto della tua interpretazione che mi piacerebbe fosse vera. Ma ho forti dubbi, perchè addirittura costruttori di contacalorie confermano la non necessità di sostituire quelli ante 2006. Poca chiarezza nelle leggi, come al solitoQuindi possono continuare ad essere utilizzati quelli precedenti a circa 6 mesi prima dell'entrata in vigore del decreto (dal 17 Marzo 2017 al 30 Ottobre 2016).
Siccome però dal 30 Ottobre 2006 al 30 ottobre 2016 sono passati dieci anni e le omologazioni sono certamente scadute, si rientra nella fattispecie dell'articolo 1.
Re: Contacalorie non MID esistenti
Aggiungo un'altra considerazione: finito il periodo transitorio allora anche tutti i contatori acqua, gas, energia elettrica delle aziende fornitrici dovrebbero essere certificati MID, stesso vale per il teleriscaldamento. Da quanto vedo in giro non mi risulta che tutti i vecchi contatori non MID siano stati sostituiti...
Parlando invece di nuovi contatori MID.
Il decreto 30/10/2013 n. 155, Allegato I, stabilisce delle "scadenze" e non dei periodi di "revisione" come è per le automobili ad esempio. Dopo tale scadenza, che io sappia, nessun altro atto normativo indica quale sia il periodo. Se poi si va a vedere chi deve fare la "revisione" ai contatori, si scopre che ad oggi non esiste nessun organo accreditato per contatori acqua e contacalorie; vedi il sito: http://www.metrologialegale.unioncamere ... php?p=10.4
Forse mi sfugge qualcosa
Parlando invece di nuovi contatori MID.
Il decreto 30/10/2013 n. 155, Allegato I, stabilisce delle "scadenze" e non dei periodi di "revisione" come è per le automobili ad esempio. Dopo tale scadenza, che io sappia, nessun altro atto normativo indica quale sia il periodo. Se poi si va a vedere chi deve fare la "revisione" ai contatori, si scopre che ad oggi non esiste nessun organo accreditato per contatori acqua e contacalorie; vedi il sito: http://www.metrologialegale.unioncamere ... php?p=10.4
Forse mi sfugge qualcosa
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Re: Contacalorie non MID esistenti
Stai chiedendo cosa fanno gli altri o cosa richiede la legge?
Si chiama "riverificazione periodica".
Chiedi alla camera di commercio. Quel sito non sembra aggiornato.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Contacalorie non MID esistenti
Per gli apparecchi di misura antecedenti la MID valeva il dpr 798 del 1982, per il quale le omologazioni sono a scadenza (max. 10 anni) se riguardano quelle per le quali il costruttore se ne prendeva la responsabilità, cioè quelle chiamate "approvazione CE del modello" (in pratica l'approvazione volontaria di tipo dello strumento).Prendo atto della tua interpretazione che mi piacerebbe fosse vera. Ma ho forti dubbi, perchè addirittura costruttori di contacalorie confermano la non necessità di sostituire quelli ante 2006. Poca chiarezza nelle leggi, come al solito... possono continuare ad essere utilizzati quelli precedenti a circa 6 mesi prima dell'entrata in vigore del decreto (dal 17 Marzo 2017 al 30 Ottobre 2016).
Siccome però dal 30 Ottobre 2006 al 30 ottobre 2016 sono passati dieci anni e le omologazioni sono certamente scadute, si rientra nella fattispecie dell'articolo 1.
Non hanno scadenza quelle approvate da laboratorio terzo (tipo appunto gli uffici metrici delle CamCom), cioè chiamate (allora come ora in ambito MID) "verificazione prima"; la contropartita c'è in ambito MID, cioè la verifica periodica; e invece non c'è prima del MID.
E l'argomento della contropartita è l'argomento di Enrico.
Il silenzio della legge sugli strumenti pre MID è certificata anche dall'Autorità la quale, chiamata in causa dal 102/14 per attuare un regolamento per il teleriscaldamento, ha ribadito nel quasi recente documento di consultazione:
http://www.autorita.energia.it/allegati ... 252-16.pdf
a pag. 20-21:
"Da quanto sopra deriva che tutti i contatori di calore e acqua calda sanitaria installati a partire dal 18 marzo 2007 devono avere la marcatura “M” e sono soggetti alle verifiche periodiche e agli altri obblighi previsti dal DM n. 155/2013; quelli installati prima di tale data non hanno la marcatura “M”, non sono soggetti ai controlli di cui al DM n. 155/2013 e, ad oggi – in assenza di un termine massimo di legge alla loro vita utile – possono rimanere in servizio indefinitamente, purché non rimossi dal punto di installazione."
Quindi, addivenendo alle legittime preoccupazioni professionali: siccome la scadenza dipende dal tipo di omologazione (del produttore o di prima verifica terza), secondo me chiunque (ad esempio un condomino) volesse contestare la validità legale di quei contatori citati potrebbe avere buone probabilità di successo se chiedesse la verifica ispettiva di un ufficio metrico, il quale ne contesterà le misurazioni provandoli e farà sequestrare i contatori dalla prefettura, come è già successo più volte per i contatori di energia elettrica (in rete si trovano i link alle notizie).
Re: Contacalorie non MID esistenti
Non solo il silenzio della legge concerne i vecchi contatori con semplice marchiatura CE ma dal 2016 anche per i contatori marchiati MID (Measuring Instruments Directive) siamo tornati al punto zero dato che la precedente Direttiva MID 2004/22/CE, il Dlgs 22/2007 di recepimento e il DM 155/2013 di attuazione risultano abrogati rispettivamente dalla Direttiva MID 2014/32/CE e dal Dlgs 84/2016 di recepimento e al momento non mi pare esista ancora un DM di attuazione che specifichi una scadenza prefissata così come era stato previsto nell'allegato I del DM 155/2013.
Pertanto chi ha interesse per la sostituzione al momento dovrebbe farsi carico di una verifica metrologica che certifichi la presenza di un errore superiore a quello ammesso dalla Direttiva 2014/32/CE per quella tipologia di misuratore, che nel caso dei contatori di calore (allegato MI-004) prevede un errore massimo alla minima portata non superiore al 5%.
Questa verifica può in ogni momento essere effettuata sia per i vecchi contatori CE che i MID di nuovissima installazione, la presenza dell'errore infatti determina automaticamente l'invalidità delle misure registrate e conseguentemente l'obbligo di sostituzione dello strumento che eccede l'errore massimo previsto dal Dlgs 84/2016 di recepimento della direttiva.
Tra l'altro trattandosi di strumenti per la ripartizione delle spese, assimilabile ad una attività economica, l'errore troverebbe anche un possibile risvolto penale ai sensi dell'art. 692 del c.p.
Purtroppo per esperienza constato che molti errori sono spesso indotti anche da errata progettazione se la portata nominale dell'impianto risulta ben sotto la portata nominale dello strumento. L'ultimo caso palese è stato un capitolato dove su una tubazione DN80 veniva prescritto un contabilizzatore DN80 nonostante la potenza del generatore fosse di soli 126kW.
Per ciò che concerne l'obbligo di sostituzione/calibrazione a "scadenza prefissata" nulla è stato ancora stabilito neppure dall'ultima norma tecnica UNI EN 1434-6:2016 (Installazione, messa in servizio, controllo e manutenzione Contatori di Calore), la quale prevede semplici controlli a vista e in merito alla vita dello strumento rimanda la competenza alle norme legislative dei singoli Stati, come si legge dall'Appendice N:
Thermal energy meter service life
The competent authority may specify the length of time or a procedure for determining the length of time for which the conformity assessment document/initial verification certificate of the thermal energy meter is valid. At the end of this period the thermal energy meter would normally be replaced. Any thermal energy meter operational, or maintenance check, should commence by checking that where an operational life has been stipulated, this has not been exceeded.
Pertanto chi ha interesse per la sostituzione al momento dovrebbe farsi carico di una verifica metrologica che certifichi la presenza di un errore superiore a quello ammesso dalla Direttiva 2014/32/CE per quella tipologia di misuratore, che nel caso dei contatori di calore (allegato MI-004) prevede un errore massimo alla minima portata non superiore al 5%.
Questa verifica può in ogni momento essere effettuata sia per i vecchi contatori CE che i MID di nuovissima installazione, la presenza dell'errore infatti determina automaticamente l'invalidità delle misure registrate e conseguentemente l'obbligo di sostituzione dello strumento che eccede l'errore massimo previsto dal Dlgs 84/2016 di recepimento della direttiva.
Tra l'altro trattandosi di strumenti per la ripartizione delle spese, assimilabile ad una attività economica, l'errore troverebbe anche un possibile risvolto penale ai sensi dell'art. 692 del c.p.
Purtroppo per esperienza constato che molti errori sono spesso indotti anche da errata progettazione se la portata nominale dell'impianto risulta ben sotto la portata nominale dello strumento. L'ultimo caso palese è stato un capitolato dove su una tubazione DN80 veniva prescritto un contabilizzatore DN80 nonostante la potenza del generatore fosse di soli 126kW.
Per ciò che concerne l'obbligo di sostituzione/calibrazione a "scadenza prefissata" nulla è stato ancora stabilito neppure dall'ultima norma tecnica UNI EN 1434-6:2016 (Installazione, messa in servizio, controllo e manutenzione Contatori di Calore), la quale prevede semplici controlli a vista e in merito alla vita dello strumento rimanda la competenza alle norme legislative dei singoli Stati, come si legge dall'Appendice N:
Thermal energy meter service life
The competent authority may specify the length of time or a procedure for determining the length of time for which the conformity assessment document/initial verification certificate of the thermal energy meter is valid. At the end of this period the thermal energy meter would normally be replaced. Any thermal energy meter operational, or maintenance check, should commence by checking that where an operational life has been stipulated, this has not been exceeded.
Re: Contacalorie non MID esistenti
Sono un ex ispettore metrico, conosco un po’ la materia e vorrei dare il mio contributo sulla questione.
Tutti i problemi nascono dal fatto che la metrologia legale italiana è tuttora fondata su un testo unico (Regio decreto n. 7088) che risale addirittura al 1890, malamente aggiornato nel corso dei “secoli” e non mantenuto al passo con la tecnologia.
A quei tempi si può intuire che gli strumenti presi in considerazione fossero solo misure lineari, misure di capacità, bilance meccaniche e poco altro; solo più tardi sono stati presi in considerazione anche i contatori del gas, i distributori di carburante e parzialmente i contatori dell’acqua e dell’energia elettrica (per gli ultimi due l’applicazione delle norme è solo facoltativa).
Altri strumenti, come i contatori di calore ad esempio, non sono stati mai degnati di alcuna considerazione da parte del legislatore italiano.
Ovviamente, quando sono entrate in vigore le direttive dell’UE (30/10/2006), che riguardano i più comuni tipi di strumento (non solo quelli esistenti un secolo fa), lo stato italiano si è trovato “spiazzato” perché costretto a considerare quei milioni di strumenti di misura (soprattutto contatori di energia elettrica, contatori di acqua e contatori di calore) già installati e utilizzati, privi di qualsiasi omologazione, controllo e requisiti metrologico-legali.
Il risultato, assurdo quanto ridicolo, è il già citato art. 22 comma 3 del D.Lgs. 22 febbraio 2007: gli strumenti di misura installati prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo (18/03/2007) erano, sono e saranno privi di qualsiasi garanzia e controllo metrologico-legale fintanto che non verranno rimossi, come confermato dall’autorità per l’energia e il gas.
Quindi, tornando al quesito iniziale, per i contatori di calore che sono stati installati in CT prima del 18/03/2007, a mio parere, la legge non prevede l’obbligo di sostituzione con contatori MID.
Ne approfitto per alcune precisazioni:
La marcatura che attesta la conformità alla MID è la marcatura CE accompagnata dalla marcatura metrologica supplementare. La marcatura metrologica supplementare è costituita dalla lettera maiuscola «M» e dalle ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura, iscritti in un rettangolo. La sola presenza della marcatura CE attesta la conformità ai requisiti di altre direttive applicabili allo strumento (es. direttiva sulla compatibilità elettromagnetica EMC)
Il periodo transitorio, terminato il 30 ottobre scorso, riguarda solo la commercializzazione e la messa in servizio (= primo utilizzo) di strumenti regolati e “omologati” da norme nazionali abrogate dalla MID. In pratica fino al 30 ottobre 2016 potevano essere installati strumenti non conformi alla MID, ma conformi a vecchie norme nazionali o europee. Il periodo transitorio non ha nulla a che vedere con gli strumenti già in uso (anche da decenni) che potranno essere legalmente utilizzati fintanto che non verranno rimossi.
Periodicità delle verifiche stabilite dal decreto 30/10/2013 n. 155: forse il testo non è scritto molto bene, ma funziona esattamente come per la revisione delle auto (ad esempio per i contatori dell’acqua meccanici: fine mese dei 10 anni dall’ultima verifica periodica). Per non sbagliare sullo strumento verificato viene apposta un’etichetta verde con l’indicazione del mese e dell’anno di scadenza.
Organismi che possono effettuare le verifiche periodiche: il sito indicato da enrico.g. è quello giusto, infatti l’ente che gestisce gli accreditamenti dei laboratori è proprio unioncamere e non le camere di commercio. Effettivamente per i contatori di acqua e di calore non esiste ancora nessun laboratorio, per i contatori di energia elettrica ne esistono 2.
Il dpr 798 del 1982, attuativo di una direttiva comunitaria, riguarda alcune categorie di strumenti tra i quali non sono però previsti i contatori di calore. Come sopra scritto in Italia i contatori di calore non sono mai stati degnati di attenzione da parte del legislatore, quindi non esistono contatori di calore omologati pre MID. Quelli installati prima dell’entrata in vigore della MID sono sostanzialmente figli di nessuno, ma secondo la norma già citata possono essere legittimamente utilizzati fintanto che non vengano rimossi. Credo che l’ispettore metrico non possa farci niente. L’unico che potrebbe intervenire, come è effettivamente successo in passato per i contatori di energia elettrica, è il magistrato perché la materia ha risvolti anche penali.
Il Dlgs 22/2007 non è stato abrogato, ma solo modificato ed integrato dal Dlgs 84/2016, il DM 155/2013 è ancora in vigore. Il tutto si può verificare controllando il sito http://www.normattiva.it
Tutti i problemi nascono dal fatto che la metrologia legale italiana è tuttora fondata su un testo unico (Regio decreto n. 7088) che risale addirittura al 1890, malamente aggiornato nel corso dei “secoli” e non mantenuto al passo con la tecnologia.
A quei tempi si può intuire che gli strumenti presi in considerazione fossero solo misure lineari, misure di capacità, bilance meccaniche e poco altro; solo più tardi sono stati presi in considerazione anche i contatori del gas, i distributori di carburante e parzialmente i contatori dell’acqua e dell’energia elettrica (per gli ultimi due l’applicazione delle norme è solo facoltativa).
Altri strumenti, come i contatori di calore ad esempio, non sono stati mai degnati di alcuna considerazione da parte del legislatore italiano.
Ovviamente, quando sono entrate in vigore le direttive dell’UE (30/10/2006), che riguardano i più comuni tipi di strumento (non solo quelli esistenti un secolo fa), lo stato italiano si è trovato “spiazzato” perché costretto a considerare quei milioni di strumenti di misura (soprattutto contatori di energia elettrica, contatori di acqua e contatori di calore) già installati e utilizzati, privi di qualsiasi omologazione, controllo e requisiti metrologico-legali.
Il risultato, assurdo quanto ridicolo, è il già citato art. 22 comma 3 del D.Lgs. 22 febbraio 2007: gli strumenti di misura installati prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo (18/03/2007) erano, sono e saranno privi di qualsiasi garanzia e controllo metrologico-legale fintanto che non verranno rimossi, come confermato dall’autorità per l’energia e il gas.
Quindi, tornando al quesito iniziale, per i contatori di calore che sono stati installati in CT prima del 18/03/2007, a mio parere, la legge non prevede l’obbligo di sostituzione con contatori MID.
Ne approfitto per alcune precisazioni:
La marcatura che attesta la conformità alla MID è la marcatura CE accompagnata dalla marcatura metrologica supplementare. La marcatura metrologica supplementare è costituita dalla lettera maiuscola «M» e dalle ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura, iscritti in un rettangolo. La sola presenza della marcatura CE attesta la conformità ai requisiti di altre direttive applicabili allo strumento (es. direttiva sulla compatibilità elettromagnetica EMC)
Il periodo transitorio, terminato il 30 ottobre scorso, riguarda solo la commercializzazione e la messa in servizio (= primo utilizzo) di strumenti regolati e “omologati” da norme nazionali abrogate dalla MID. In pratica fino al 30 ottobre 2016 potevano essere installati strumenti non conformi alla MID, ma conformi a vecchie norme nazionali o europee. Il periodo transitorio non ha nulla a che vedere con gli strumenti già in uso (anche da decenni) che potranno essere legalmente utilizzati fintanto che non verranno rimossi.
Periodicità delle verifiche stabilite dal decreto 30/10/2013 n. 155: forse il testo non è scritto molto bene, ma funziona esattamente come per la revisione delle auto (ad esempio per i contatori dell’acqua meccanici: fine mese dei 10 anni dall’ultima verifica periodica). Per non sbagliare sullo strumento verificato viene apposta un’etichetta verde con l’indicazione del mese e dell’anno di scadenza.
Organismi che possono effettuare le verifiche periodiche: il sito indicato da enrico.g. è quello giusto, infatti l’ente che gestisce gli accreditamenti dei laboratori è proprio unioncamere e non le camere di commercio. Effettivamente per i contatori di acqua e di calore non esiste ancora nessun laboratorio, per i contatori di energia elettrica ne esistono 2.
Il dpr 798 del 1982, attuativo di una direttiva comunitaria, riguarda alcune categorie di strumenti tra i quali non sono però previsti i contatori di calore. Come sopra scritto in Italia i contatori di calore non sono mai stati degnati di attenzione da parte del legislatore, quindi non esistono contatori di calore omologati pre MID. Quelli installati prima dell’entrata in vigore della MID sono sostanzialmente figli di nessuno, ma secondo la norma già citata possono essere legittimamente utilizzati fintanto che non vengano rimossi. Credo che l’ispettore metrico non possa farci niente. L’unico che potrebbe intervenire, come è effettivamente successo in passato per i contatori di energia elettrica, è il magistrato perché la materia ha risvolti anche penali.
Il Dlgs 22/2007 non è stato abrogato, ma solo modificato ed integrato dal Dlgs 84/2016, il DM 155/2013 è ancora in vigore. Il tutto si può verificare controllando il sito http://www.normattiva.it
Re: Contacalorie non MID esistenti
Ottima osservazione ma ho qualche perplessitá sulla conclusione.
A mio parere essendo stata esplicitamente abrogata in sede comunitaria la direttiva 2004/22/CE, risultano di conseguenza abrogate anche tutte le disposizioni legislative nazionali che si riferiscono ad essa (lex superior derogat inferiori). L'abrogazione della direttiva 2004/22/CE è stata esplicitata all'art. 52 della successiva direttiva 2014/32/CE:
*** Estratto Direttiva 2014/22/CE ***
Articolo 52 Abrogazione
Fatto salvo l’articolo 50 (disposizioni transitorie), la direttiva 2004/22/CE, come modificata dagli atti elencati nell’allegato XIV, parte A, è abrogata a decorrere dal 20 aprile 2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alle date di applicazione delle direttive di cui all’allegato XIV, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XV.
A mio parere essendo stata esplicitamente abrogata in sede comunitaria la direttiva 2004/22/CE, risultano di conseguenza abrogate anche tutte le disposizioni legislative nazionali che si riferiscono ad essa (lex superior derogat inferiori). L'abrogazione della direttiva 2004/22/CE è stata esplicitata all'art. 52 della successiva direttiva 2014/32/CE:
*** Estratto Direttiva 2014/22/CE ***
Articolo 52 Abrogazione
Fatto salvo l’articolo 50 (disposizioni transitorie), la direttiva 2004/22/CE, come modificata dagli atti elencati nell’allegato XIV, parte A, è abrogata a decorrere dal 20 aprile 2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alle date di applicazione delle direttive di cui all’allegato XIV, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XV.
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Re: Contacalorie non MID esistenti
A mio parere invece no.
Cominciamo a dire che unioncamere e camere di commercio sono di fatto la stessa cosa. Unioncamere non è altro che l'organismo di rappresentanza delle camere di commercio presso il Governo.
Poi, CIRCOLARE 22 ottobre 2008 , n. 3620:
Se il dispositivo ha validità indefinita, la sua validità viene ridotta al massimo al 30/10/16Inoltre, durante il periodo transitorio, che potra' durare al massimo fino al 30 ottobre 2016, gli strumenti qualora soddisfino i requisiti previsti dalla normativa in vigore prima del 30 ottobre 2006 e che risultino muniti di provvedimento di ammissione alla verificazione metrica ai sensi della stessa normativa, possono continuare ad essere sottoposti alla verificazione prima nazionale o a quella CEE e, in caso di esito positivo, ad essere immessi sul mercato e/o in servizio fino al termine di validita' del provvedimento di ammissione alla verificazione ovvero, in caso di validita' indefinita, per un periodo di 10 anni a decorrere dal 30 ottobre 2006.
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Re: Contacalorie non MID esistenti
Puo' anche essere che la norma non prenda in considerazione i contabilizzatori pre 2007, ma se il decreto 30/10/2013 n. 155 prevede una revisione, e credo che sia prevista per tutti gli strumenti altrimenti non ha senso, è chiaro che un contabilizzatore installato nel 2006 non MID entro il 2016 doveva essere revisionato dato che è anche un contatore volumetrico oltre che di calore e visto che sembrerebbe non ci siano laboratori ancora atrezzati a farlo, questo risulta non efficiente indipendentemenre dal MID. Poi ti voglio vedere smontare un contrabilizzatore magari da 1/2" che costa 200 euro, mandarlo a revisione e rimontarlo! Solo un pazzo lo farebbe.
Re: Contacalorie non MID esistenti
Cercando di non andare troppo fuori argomento mi permetto di fare una riflessione etica più che tecnica.
Il cambiare pezzi solo perchè hanno una validità prefissata per legge è a mio avviso non degno di una società civile che dovrebbe preoccuparsi più della formazione culturale dei cittadini anzichè regolamentare ogni azione della loro vita quotidiana. Le leggi e le norme tecniche dovrebbero essere ridotte all'osso e fissare solo dei principi generali, sta poi al cittadino valutare se una determinata situazione lede o meno i suoi diritti e se eventualmente trova conveniente agire per richiederne il ripristino. Stabilire una scadenza a priori dovrebbe essere solo uno dei tanti indicatori di riferimento che compongono una valutazione oggettiva che deve essere comunque condivisa con l'utente.
Purtroppo le leggi e le norme tecniche mi pare che mai come ora obblighino ad uniformare in modo eccessivo la vita quotidiana dei cittadini. Inutile illudersi che il fine sia quello di garantire un diritto ma semmai, a ben vedere, il fine è molto spesso quello di alimentare un sistema economico e sociale basato ancora sul vecchio modello pre crisi:
work-buy-consume-die.
Ma è ormai evidente che dal 2001 questo sistema non riesca più ad ingranare: il work, ammesso che esista, non è più proporzionato alla possibilità del buy di conseguenza anche la possibilità del consume si è ridotta, non resta che il die (sempre garantito) ma con la diversità che ai tempi del boom economico prima del die avevi lasciato almeno 3-4 eredi a sostituirti nel ciclo, ora non più. Lo Stato purtroppo è malamente intervenuto stramazzando il già moribondo lavoratore aumentandone la pressione fiscale e rimpiazzando la generazione mancata accogliendo una orda di immigrati mai vista dai tempi delle invasioni barbariche.
Ma prima che questi immigrati si possano inserire nel ciclo sociale, semmai lo faranno, passeranno almeno 5-10 anni e nel frattempo i pochi lavoratori con reddito esistenti dovranno sostenerli economicamente, insieme a quella orda di privilegiati connazionali che mantiene già da decenni.
Ciò per dire che si fra presto a dire "è un obbligo di legge" quando chi paga pegno è sempre lo stesso.
Sarebbe ora di usare il buonsenso o altrimenti se si vuole mantenere il sistema precedente è necessario inserire il Work alla base del ciclo sociale ed economico, come del resto ben sapevano i nostri Padri Costituenti inserendo come prima frase all'articolo 1 della nostra Costituzione: "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul Lavoro."
Il cambiare pezzi solo perchè hanno una validità prefissata per legge è a mio avviso non degno di una società civile che dovrebbe preoccuparsi più della formazione culturale dei cittadini anzichè regolamentare ogni azione della loro vita quotidiana. Le leggi e le norme tecniche dovrebbero essere ridotte all'osso e fissare solo dei principi generali, sta poi al cittadino valutare se una determinata situazione lede o meno i suoi diritti e se eventualmente trova conveniente agire per richiederne il ripristino. Stabilire una scadenza a priori dovrebbe essere solo uno dei tanti indicatori di riferimento che compongono una valutazione oggettiva che deve essere comunque condivisa con l'utente.
Purtroppo le leggi e le norme tecniche mi pare che mai come ora obblighino ad uniformare in modo eccessivo la vita quotidiana dei cittadini. Inutile illudersi che il fine sia quello di garantire un diritto ma semmai, a ben vedere, il fine è molto spesso quello di alimentare un sistema economico e sociale basato ancora sul vecchio modello pre crisi:
work-buy-consume-die.
Ma è ormai evidente che dal 2001 questo sistema non riesca più ad ingranare: il work, ammesso che esista, non è più proporzionato alla possibilità del buy di conseguenza anche la possibilità del consume si è ridotta, non resta che il die (sempre garantito) ma con la diversità che ai tempi del boom economico prima del die avevi lasciato almeno 3-4 eredi a sostituirti nel ciclo, ora non più. Lo Stato purtroppo è malamente intervenuto stramazzando il già moribondo lavoratore aumentandone la pressione fiscale e rimpiazzando la generazione mancata accogliendo una orda di immigrati mai vista dai tempi delle invasioni barbariche.
Ma prima che questi immigrati si possano inserire nel ciclo sociale, semmai lo faranno, passeranno almeno 5-10 anni e nel frattempo i pochi lavoratori con reddito esistenti dovranno sostenerli economicamente, insieme a quella orda di privilegiati connazionali che mantiene già da decenni.
Ciò per dire che si fra presto a dire "è un obbligo di legge" quando chi paga pegno è sempre lo stesso.
Sarebbe ora di usare il buonsenso o altrimenti se si vuole mantenere il sistema precedente è necessario inserire il Work alla base del ciclo sociale ed economico, come del resto ben sapevano i nostri Padri Costituenti inserendo come prima frase all'articolo 1 della nostra Costituzione: "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul Lavoro."
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Re: Contacalorie non MID esistenti
In Italia, c'è sempre qualcuno pronto a mettere in discussione i principi della Legge e dell'ordine, quando vanno contro il proprio interesse.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Contacalorie non MID esistenti
Guarda che il mio "interesse" è opposto a quello del cittadino che paga, dato che io sono quello che viene pagato.
La mia è questione di etica e non di interesse, semmai appunto è il contrario di quello che tu affermi.
C'è un limite anche all'interesse, si chiama Coscienza.
La mia è questione di etica e non di interesse, semmai appunto è il contrario di quello che tu affermi.
C'è un limite anche all'interesse, si chiama Coscienza.
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Re: Contacalorie non MID esistenti
Non si possono paragonare perioti sociali nettamente differenti come quello di 40 anni fa' e guello di oggi. Si avevano esigenze differenti, 40 anni fa' non si pretendeva vacanze tutti i fine settimana o andare a cena fuori tutte le sere, e ricordo che già mangiare carne lo si faceva un paio di volte la settimana. Oggi tutti abbiamo le medesime cose, tutti abbimo il super telefono, tutti vanno in vacanza e tutti mangiano quello che vogliono. E' una conquista sociale ma a discapito di qualcosaltro naturalmente. Inoltre si sono creati mestieri e figure professionali di puro servizio, che non producono nulla materialmente. 40 anni fa' potevamo parlare di 80% di produzione fisica e 20% di servizi, oggi se va bene è il contrario 20% di prodizione e 80% di servizi molti dei quali futili o rivolti al puro divertimento della gente, quali centri benessere, sport, intrattenimento ecc...
Tornando quindi alla costituzione "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul Lavoro" secondo me oggi è fuoriluogo perchè sarebbe meglio dire che è fondata sul diritto di divertirsi, perchè basta che chiedi a chiunque cosa è piu' importante nella propria vita e ti risponderanno che è "divertirsi e stare con gli amici" e nessuno ti risponderà "il lavoro", quindi mi vien da ridere leggere il primo articolo della costituzione quando nessuno mette in primo posto il lavoro come priorità.
Tornando quindi alla costituzione "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul Lavoro" secondo me oggi è fuoriluogo perchè sarebbe meglio dire che è fondata sul diritto di divertirsi, perchè basta che chiedi a chiunque cosa è piu' importante nella propria vita e ti risponderanno che è "divertirsi e stare con gli amici" e nessuno ti risponderà "il lavoro", quindi mi vien da ridere leggere il primo articolo della costituzione quando nessuno mette in primo posto il lavoro come priorità.
Re: Contacalorie non MID esistenti
Che tutti abbiano tutto è una diceria di coloro che hanno troppo. Al massimo è vero che moltissimi hanno il super telefono e qualche disoccupato anche scarpe firmate, ma questo comportamento è frutto di una ignoranza generalizzata, alimentata dai mass media, che sovvertendo la realtà ritiene sia l'abito a fare il monaco.SimoneBaldini ha scritto: ↑sab mag 13, 2017 22:33 Non si possono paragonare periodi sociali nettamente differenti come quello di 40 anni fa' e quello di oggi. Si avevano esigenze differenti, 40 anni fa' non si pretendeva vacanze tutti i fine settimana o andare a cena fuori tutte le sere, e ricordo che già mangiare carne lo si faceva un paio di volte la settimana. Oggi tutti abbiamo le medesime cose, tutti abbiamo il super telefono, tutti vanno in vacanza e tutti mangiano quello che vogliono.
Non credo sia questo il problema, anzi vedo questo cambiamento in un naturale miglioramento della qualità del lavoro. L'importante non è la sua trasformazione ma la sua esistenza.Inoltre si sono creati mestieri e figure professionali di puro servizio, che non producono nulla materialmente. 40 anni fa' potevamo parlare di 80% di produzione fisica e 20% di servizi, oggi se va bene è il contrario 20% di produzione e 80% di servizi molti dei quali futili o rivolti al puro divertimento della gente, quali centri benessere, sport, intrattenimento ecc...
Rimango dell'idea che senza Lavoro (ben venga il Terziario), che ti dia un reddito sufficiente per mantenere una famiglia, rimani ai margini della società, a meno di non avere già un pacco di soldi ma in questo caso non vivi certo in un condominio alle prese con contabilizzatori funzionanti da cambiare solo perchè sono trascorsi 10 anni, questo problema è reale...Tornando quindi alla costituzione "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul Lavoro" secondo me oggi è fuoriluogo perchè sarebbe meglio dire che è fondata sul diritto di divertirsi, perchè basta che chiedi a chiunque cosa è piu' importante nella propria vita e ti risponderanno che è "divertirsi e stare con gli amici" e nessuno ti risponderà "il lavoro", quindi mi vien da ridere leggere il primo articolo della costituzione quando nessuno mette in primo posto il lavoro come priorità.
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Re: Contacalorie non MID esistenti
Io la vedo molto semplice, 30 anni fa' io e molti miei compagni di classe non avevamo vestiti firmati, non avevamo l'ultimo gioco, oggi non vedo questa differenza sociale tra la gente. Cono daccordo che sia solo una facciana ma questo è quello che vedo. Forse è uno stile di vita differente di quello che si teneva 30 anni fa', oggi se prendi 1200 ne spedni 1200.Che tutti abbiano tutto è una diceria di coloro che hanno troppo. Al massimo è vero che moltissimi hanno il super telefono e qualche disoccupato anche scarpe firmate, ma questo comportamento è frutto di una ignoranza generalizzata, alimentata dai mass media, che sovvertendo la realtà ritiene sia l'abito a fare il monaco.
Oggi chi produce per vivere, il classico contadino o pastore, non riesce nemmeno a tirarci fuori il vivere, mentre si sono creati lavori che non producono nulla e che vengono pagati cifre assurde. Dovremmo riparametrizzare il valore del lavoro e alla svelta.Non credo sia questo il problema, anzi vedo questo cambiamento in un naturale miglioramento della qualità del lavoro. L'importante non è la sua trasformazione ma la sua esistenza.
Anche io sono dell'idea che il lavoro è e deve essere al primo posto, ma pochi la pensano in questo modo. Di ieri la vicenda della k-flex che ha licenziato 180 persone per delocalizzare, i dipendenti contenti d'aver ottenuto dopo 110 giorni un'uscita di 42000 euro al posto di 20000! Ma quando avrai finito i 42000 che ti mangi?Rimango dell'idea che senza Lavoro (ben venga il Terziario), che ti dia un reddito sufficiente per mantenere una famiglia, rimani ai margini della società, a meno di non avere già un pacco di soldi ma in questo caso non vivi certo in un condominio alle prese con contabilizzatori funzionanti da cambiare solo perchè sono trascorsi 10 anni, questo problema è reale...
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Re: Contacalorie non MID esistenti
I miei compagni sì, erano paninari. Io venivo dalla provincia. Non capivo neanche cos'era il Moncler.SimoneBaldini ha scritto: ↑dom mag 14, 2017 17:17 Io la vedo molto semplice, 30 anni fa' io e molti miei compagni di classe non avevamo vestiti firmati,
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”