Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum.
Mi scuso preventivamente per la lungaggine e la serie delle domande fatte tutte insieme, ma cerco di inquadrare la questione il più possibile indicando anche i vari riferimenti normativi:
Per un' autorimessa di tipo misto, interrata, chiusa, non sorvegliata a box con capacità di parcamento superiore a 9 (14 autoveicoli), superficie 402mq volevo sapere:
Visto il DM 1 febbraio 1986
Art.
3.10.2 Vie di uscita
Le autorimesse devono essere provviste di un sistema organizzato di vie di uscita(31) per il deflusso rapido e ordinato degli occupanti verso l'esterno o in luogo sicuro in caso di in-cendio o di pericolo di altra natura.
e fin qui tutto chiaro...
per sapere se puo' essere considerata valida, e a quali condizioni, come via di fuga, il vano scale che conduce all'autorimessa, mi rifaccio alla richiesta chiarimenti che riporto quà sotto:
Prot. n° 160081 del 03/02/1997
D.M. 1.2.86 – Richiesta chiarimenti.
1. punto 3.5.2
si chiede di conoscere se la comunicazione dell’autorimessa privata con un fabbricato adibito a
civile abitazione e/o uffici che avvenga nel rispetto del punto 3.5.2 stesso, possa in caso di percorso
di esodo che tramite scale e/o atrio di entrata del fabbricato fuoriesca all’esterno dell’edificio
mediante porta aprentesi facilmente dall’interno verso l’esterno essere considerata idonea, come
uscita di sicurezza oppure se ciò sia possibile solo se oltre alle condizioni menzionate il percorso di
esodo avvenga tramite filtro a prova di fumo come definito nel D.M. 30/11/1983 o se non possa in
alcun caso essere considerato percorso di esodo.
e la sua risposta (secondo me non esaustiva)
PROT. n° P 267/4108 sott. 22 Roma, 26 FEB. 1997
1) Il sistema di vie d’uscita a servizio di un’autorimessa può comprendere vani scala ed androni
non ad uso esclusivo, quali ad esempio quelli di pertinenza di edifici per civili abitazioni e/o per
uffici, fatto salvo in ogni caso quanto previsto al punto 3.5.2 del D.M. 1 febbraio 1986 per le
comunicazioni con le altre attività e nel rispetto della lunghezza massima del percorso di esodo
fino a luogo sicuro stabilita dal suddetto decreto, considerando anche lo sviluppo di eventuali
rampe di scale.
Non è esaustiva in quanto nella domanda si chiede se puo' essere considerata valida come via di fuga se ho il filtro fumo oppure è valida se il percorso di esodo fuoriesca all'esterno dell'edificio con una porta aprentesi facilmente (immagino maniglione antipanico installato sul portone del condominio).
Nella risposta, si evita di rispondere al preciso quesito e viene menzionata solo la distanza massima.
Chi mi sa illuminare?
grazie
Vie di fuga autorimessa
Moderatore: Edilclima
Re: Vie di fuga autorimessa
Sinceramente io la leggo che può essere considerata sempre come via d'esodo, se porta ovviamente all'esterno o verso luogo sicuro dinamico (cioè tramite filtro).
Re: Vie di fuga autorimessa
Perchè dici cioè tramite filtro? a cosa ti riferisci? al luogo esterno o al sicuro dinamico?
Non si fa chiarimento da nessuna parte.
Non si fa chiarimento da nessuna parte.
Re: Vie di fuga autorimessa
Fatto salvo quanto stabilito al punto 3.5.2.
Quella è la condizione principale da rispettare. Dopodichè c'è quella della distanza massima che deve tenere conto del percorso delle scale.
Quella è la condizione principale da rispettare. Dopodichè c'è quella della distanza massima che deve tenere conto del percorso delle scale.
Re: Vie di fuga autorimessa
Mi riferisco al luogo sicuro dinamico.alex83 ha scritto:Perchè dici cioè tramite filtro? a cosa ti riferisci? al luogo esterno o al sicuro dinamico?
Non si fa chiarimento da nessuna parte.
La definizione di luogo sicuro è quella da DM 30/11/83.