Controllo e manutenzione impianto:
1. quando stabilito dall'installatore (mai visto nelle DI.CO. un indicazione specifica)
2. se assente 1. istruzioni tecniche del fabbricante dei dispositivi e delle apparecchiature (ho dato un occhiata a diversi manuali di caldaie di nuova generazione e in alcuni si parla di controllo annuale, in altri si indica secondo le normative vigenti
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3. per le restanti parti secondo norme UNI e CEI
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Controllo dell' efficienza energetica:
DPR 74/2013 "In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica..."
Questo conferma che se il controllo e manutenzione è annuale, anche l'efficienza energetica deve essere annuale.
Anche perchè i 4 anni dell'Allegato A (per generatori a gas, metano o GPL < 100 kW) riguardano solo la trasmissione alla Regione competente.
Primo grande problema
La Regione Umbria fa una propria normativa che riprende pedissequamente la parte dei controlli e manutenzione, mentre modifica leggermente, ma non troppo i controlli di efficienza dichiarando:
1."Il controllo di efficienza energetica è complementare e non sostitutivo delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici" e qui ci siamo (sono due cose distinte)
2.Il controllo di efficienza energetica viene effettuato secondo le cadenze riportate nell'Allegato A del D.P.R. 74/2013 e deve essere eseguito in occasione degli interventi di controllo e manutenzione (ogni quattro anni e in concomitanza con la manutenzione)
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Chi comanda?
Nazionale: manutenzione (secondo indicazioni installatore/fabbricante/norme tecniche) ; efficienza energetica ( idem)
Regione Umbria: manutenzione (secondo indicazioni installatore/fabbricante/norme tecniche) ; efficienza energetica ( 4 anni per la tipologia indicata)
Nel D.P.R. 74/2013 all'art. 10 si dice che per la sussidiarietà Stato/Regioni, queste ultime possono adottare provvedimenti per l'applicazione della direttiva 2002/91/CE, ma devono assumere i provvedimenti del 74/2013 come minimi inderogabili.
Inoltre sempre la normativa regionale fa una modifica alla definizione di impianto termico (secondo D.Lgs.192 ) relativamente ai controlli dichiarando:
sono esclusi dall'attività di controllo (dell'efficienza energetica) stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante. Tali apparecchi però, se fissi e non alimentati da combustibile liquido/solido rinnovabile, sono tuttavia assimilati agli impianti termici e quindi soggetti a controllo, quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.
Quindi posso escludere dai controlli di efficienza stufe e caminetti a biomasse (rinnovabile) di qualsiasi potenza? E i termocamini? Li posso considerare caminetti e d escluderli dai controlli?
A conclusione aggiungo una domanda sulle pompe di calore: se ho 3 o più pompe di calore monosplit( una per stanza avendo uffici) con potenza nominale inferiore a 4 kW (ciascuna), li dovrei trattare come impianti distinti e non dovrei effettuare nessun controllo di efficienza poiché il limite di 12 kW si riferisce a potenze nominali del singolo impianto (nota 1 dell'Allegato A)
Mi scuso per la lunghezza del post, ma questa storia delle normative nazionali/regionali che si sovrappongono e spesso contraddicono mi sta snervando anche perché non si capisce mai chi comanda.
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