calcolo fabbisogno e tipologia utilizzo
Moderatore: Edilclima
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SimoneBaldini
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- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
calcolo fabbisogno e tipologia utilizzo
Un negozio oggi adibito a bar valutato il fabbisogno mi fa' scizzare per la ventilazione ad un valore doppio rispetto ad identico negozio ma adibito a ferramente per esempio. Il dubbio è che domani la ferramenta possa diventare bar o viceversa, ma chi gli farà ricalcolare i fabbisogni?
Re: calcolo fabbisogno e tipologia utilizzo
Già, stesso problema per l'ACS.
Penso varrà il criterio di cambio di millesimi introdotto nella futura versione 2016:
D.3 Millesimi
I dati necessari per i millesimi devono essere:
- calcolati secondo la modalità di valutazione A2 (asset rating);
- riferiti all’edificio originario (come inizialmente costruito, salvo si siano eseguite opere sulle parti comuni) ed aggiornati, da parte del condominio (se si eseguono opere sulle parti comuni) o su richiesta di un condomino (se si eseguono opere su un singolo alloggio), a condizione che, in questo secondo caso, le opere siano tali da modificarne di almeno 1/5 (il 20%) la rispettiva quota millesimale. Ciò in ottemperanza dell’articolo 1123 de Codice Civile (uso potenziale del servizio) oltre che dell’art. 69 delle disposizioni attuative (aggiornamento millesimi).
Penso varrà il criterio di cambio di millesimi introdotto nella futura versione 2016:
D.3 Millesimi
I dati necessari per i millesimi devono essere:
- calcolati secondo la modalità di valutazione A2 (asset rating);
- riferiti all’edificio originario (come inizialmente costruito, salvo si siano eseguite opere sulle parti comuni) ed aggiornati, da parte del condominio (se si eseguono opere sulle parti comuni) o su richiesta di un condomino (se si eseguono opere su un singolo alloggio), a condizione che, in questo secondo caso, le opere siano tali da modificarne di almeno 1/5 (il 20%) la rispettiva quota millesimale. Ciò in ottemperanza dell’articolo 1123 de Codice Civile (uso potenziale del servizio) oltre che dell’art. 69 delle disposizioni attuative (aggiornamento millesimi).
Re: calcolo fabbisogno e tipologia utilizzo
In sostanza troverebbe accoglienza nella norma quanto già circola come parere personale di alcuni "big" del settore, come Socal.
Devo dire che se da un lato apprezzo il tentativo di fare chiarezza sui punti controversi della norma, dall'altro trovo pericolosa la sovrapposizione con il codice civile...
Per rispondere alla domanda di Simone
"Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell’articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell’amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini. L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni."
Non sono esperto, ma credo voglia dire che qualora anche un solo condomino comunichi all'amministratore la volontà di rivedere le tabelle millesimali in virtù di cambiamenti avvenuti all'interno del condominio (con i distinguo precedentemente descritti nell'articolo, esempio il quinto del valore millesimale di una o più unità immobiliari), l'amministratore è tenuto a comunicarlo all'assemblea per procedere alla stesura della nuova tabella e successiva approvazione assembleare.
Non mi è chiaro però se l'amministratore sia comunque tenuto ad effettuare verifiche e riferire all'assemblea qualora sia al corrente degli interventi che danno luogo a potenziali variazioni millesimali.
Devo dire che se da un lato apprezzo il tentativo di fare chiarezza sui punti controversi della norma, dall'altro trovo pericolosa la sovrapposizione con il codice civile...
Per rispondere alla domanda di Simone
Direi di rifarci proprio all'articolo 69 attuativo del CC:SimoneBaldini ha scritto:chi gli farà ricalcolare i fabbisogni?
"Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell’articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell’amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini. L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni."
Non sono esperto, ma credo voglia dire che qualora anche un solo condomino comunichi all'amministratore la volontà di rivedere le tabelle millesimali in virtù di cambiamenti avvenuti all'interno del condominio (con i distinguo precedentemente descritti nell'articolo, esempio il quinto del valore millesimale di una o più unità immobiliari), l'amministratore è tenuto a comunicarlo all'assemblea per procedere alla stesura della nuova tabella e successiva approvazione assembleare.
Non mi è chiaro però se l'amministratore sia comunque tenuto ad effettuare verifiche e riferire all'assemblea qualora sia al corrente degli interventi che danno luogo a potenziali variazioni millesimali.