Reg. UE 1253/214 - progettisti e clienti

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

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guerra
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Il regolamento è rivolto al fabbricante delle UV e gli impone determinati obblighi.
Ad oggi vi sono molti progettisti che non conoscono ancora l'entrata in vigore del regolamento ... e non ne vogliono sapere di introdurre quanto richiesto (variatore di velocità, bypass ...).
Il costruttore di UV vende ad installatore che si è fatto redigere progetto da progettista.
La mia prima domanda è: quali sanzioni possono essere comminate ad un progettista "negligente"?

Seconda questione.
L'installatore chiede di acquistare dal costruttore di UTA macchina senza inverter e senza bypass dicendo che provvederà lui in un secondo momento ad installarli. (bypass esterno).
Il costruttore può semplicemente indicare, sottolineare che la UTA da lui fornita sarà resa conforme dall'installatore?
Come redigere a questo punto la DdC?
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Re: Reg. UE 1253/214 - progettisti e clienti

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Per la prima domanda non ti so rispondere, ma nulla ha a che vedere con la seconda.

Ti rispondo sulla seconda: l'UTA è una macchina sempre (o almeno una quasi-macchina), quando ha un ventilatore montato dal costruttore. Non rileva la presenza di bypass o di inverter. Il costruttore deve rilasciare la DiCo per quanto gli consta, in relazione alle norme applicabili al suo caso.
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Re: Reg. UE 1253/214 - progettisti e clienti

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Ma è applicabile la direttiva 2009/125/CE ed il regolamento 1253/2014.
Regolamento che il costruttore non applica integralmente alla macchina qualora "demandi" all'installatore il rendere conforme la macchina da lui fornita (per richiesta dello stesso) priva di inverter e bypass.

L'UTA è una macchina non una quasi macchina (a mio modo di vedere), in quanto la definizione della direttiva macchine dice:
«macchina»:
— insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata,
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Re: Reg. UE 1253/214 - progettisti e clienti

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Continuo a non capire perchè reputi l'UTA un po' meno UTA se non ha il bypass e l'inverter.
L'articolo 2 del regolamento definisce chiaramente cos'è un'unità di ventilazione.
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Re: Reg. UE 1253/214 - progettisti e clienti

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Se la mia UTA è una UVB devo soddisfare agli obblighi del Reg. suddetto.
Se io vendo ad un installatore una UTA priva di bypass ed inverter non è più conforme al regolamento.
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Re: Reg. UE 1253/214 - progettisti e clienti

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guerra ha scritto:Se io vendo ad un installatore una UTA priva di bypass ed inverter non è più conforme al regolamento.
Penso che tu abbia voluto dire "Se io vendo ad un installatore una UTA priva di bypass ed inverter non è più soggetta al regolamento."
Tuttavia non vedo il nesso tra presenza di bypass e inverter, e la definizione di UVB.
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Re: Reg. UE 1253/214 - progettisti e clienti

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Scusami non capisco.
Se la tua UTA è una UVB ed è una UVNR (in base alla definizione del reg.) deve ottemperare a quanto indicato nell'allegato III punto 1.
Quindi deve avere inverter (variatore di velocità) e bypass sul recuperatore.
No?
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Re: Reg. UE 1253/214 - progettisti e clienti

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guerra ha scritto:Scusami non capisco.
Se la tua UTA è una UVB ed è una UVNR (in base alla definizione del reg.) deve ottemperare a quanto indicato nell'allegato III punto 1.
Quindi deve avere inverter (variatore di velocità) e bypass sul recuperatore.
No?
Sì, ma dal dire che un UTA senza bypass e inverter non è conforme, a dire che un'UVNR deve avere un azionamento a velocità multiple e un recuperatore con bypass.... se permetti è un po' diverso.
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Re: Reg. UE 1253/214 - progettisti e clienti

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Sì, rileggendo il mio primo post capisco che ho scritto meno di quello che avevo in mente.
Il quesito nasce da una UTA soggetta all'allegato III.
Lo davo per scontato, perchè altrimenti le domande non avevano più senso. Però è giusto dire che non mi sono spiegato bene.
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Re: Reg. UE 1253/214 - progettisti e clienti

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guerra ha scritto:Sì, rileggendo il mio primo post capisco che ho scritto meno di quello che avevo in mente.
Il quesito nasce da una UTA soggetta all'allegato III.
Lo davo per scontato, perchè altrimenti le domande non avevano più senso. Però è giusto dire che non mi sono spiegato bene.
Ok. L'allegato V ti risponde. L'obbligo è in capo (come di prassi) al costruttore, all'importatore o al suo mandatario.
Non mi pare che l'obbligo di apposizione delle informazioni obbligatorie possa essere demandato a terzi, tantomeno ai clienti.
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Non ci siamo capiti. Forse mi sono spiegato male, forse non ho capito la tua risposta.
Non parlavo di informazioni obbligatorie.
Abser
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Re: Reg. UE 1253/214 - progettisti e clienti

Messaggio da Abser »

mi inserisco in quanto sto affrontando questo problema. Personalmente ritengo che le UTA utilizzate solo per il ricambio (es. impianti a aria primaria) devono seguire le nuove regole. A mio avviso il problema nasce quanto si ha un impianto a tutt'aria in cui la funzione ricambio è secondaria rispetto alle altre funzioni: riscaldamento, umidificazione, raffrescamento. Se interpreto alla lettera l'articolo 2.1 che faccio seguire ne deduco che una UTA che effettua la climatizzazione e secondariamente il rinnovo dell'aria non è soggetta al regolamento.
"Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «unità di ventilazione (UV)»:un apparecchio ad alimentazione elettrica dotato di almeno un girante, un motore e una cassa, destinato ad effettuare il ricambio dell'aria esausta con aria proveniente dall'esterno in un edificio o in una sua parte
Gradirei commenti da chi segue più direttamente questi tipi di macchine.
guerra
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Re: Reg. UE 1253/214 - progettisti e clienti

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Come fai a dimostrare che è "secondaria" la funzione di ricambio aria?
Io credo che qualora tu abbia una UV non a tutto ricircolo, sia difficile non farla ricadere nell'applicazione del regolamento; se ovviamente tutto il resto della definizione di UV è pertinente.
Abser
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Re: Reg. UE 1253/214 - progettisti e clienti

Messaggio da Abser »

Non sono in grado di indicare quando la funzione rinnovo è secondaria, dico solo che così come è impostato il regolamento mi sembra improprio applicarlo "sic et simpliciter" ad una UTA nella quale l'aria esterna è il 25% della portata nominale. Non sono sfavorevole all'introduzione di norme cogenti nei sistemi di ventilazione ma il tutto deve essere fatto con la massima in modo da evitare che i soliti furbi possano fare concorrenza sleale.
guerra
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Re: Reg. UE 1253/214 - progettisti e clienti

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Potrei condividere quanto dici: se viene a cadere una delle caratteristiche della definizione, cade l'applicabilità del regolamento.
Questa discussione però era nata per un aspetto ben preciso, mentre stiamo discutendo di qualcosa di diverso. Forse è il caso tu apra una discussione ad hoc.
Ronin
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Messaggio da Ronin »

Abser ha scritto:così come è impostato il regolamento mi sembra improprio applicarlo "sic et simpliciter" ad una UTA nella quale l'aria esterna è il 25% della portata nominale.
se non ti conoscessi direi che è una provocazione :mrgreen:
francamente non vedo alcuna differenza ad applicare il regolamento ad un impianto ad aria con o senza ricircolo: inverter e limiti sulla perdita di carico sono requisiti energetici essenziali indipendentemente da dove viene l'aria (non esiste praticamente alcuna applicazione in cui la portata sia davvero costante, a causa dello sporcamento filtri, quindi queste previsioni si ripagano sempre),
il recuperatore sarà ovviamente dimensionato per la portata d'aria esterna, e tra una uta da 5000 m3/h con il 100% di aria esterna, e una uta da 20000 m3/h con il 25% di aria esterna non vedo alcuna differenza: il recuperatore è lo stesso, l'energia recuperata idem: non vedo alcun motivo per cui la seconda uta dovrebbe esserne esentata.
quanto al bypass, la sua funzione è essenziale nelle mezze stagioni per permettere il freecooling ed evitare il surriscaldamento degli ambienti (con accensione anticipata del raffrescamento), quindi a maggior ragione è utile quando l'uta è usata anche per il condizionamento.

personalmente, pur essendo un po' critico sulle % minime di efficienza dei recuperatori, accolgo con grande favore questo regolamento, che finalmente costringe(rà...) ad uscire dal medioevo molti progettisti rimasti ancorati a concetti superati.
guerra ha scritto:La mia prima domanda è: quali sanzioni possono essere comminate ad un progettista "negligente"?
non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra che purtroppo non siano previste sanzioni per i progettisti inadempienti: sarà semmai il cliente a rivalersi sul progettista inadeguato, se costui ha redatto un progetto che poi comporta un sovracosto (perchè l'uta prevista in progetto non può essere venduta, e quindi neanche comprata...).
da questo punto di vista in effetti il regolamento sembra disconoscere la natura "custom" che spesso hanno questi componenti impiantistici
guerra ha scritto:Seconda questione.
L'installatore chiede di acquistare dal costruttore di UTA macchina senza inverter e senza bypass dicendo che provvederà lui in un secondo momento ad installarli. (bypass esterno).
Il costruttore può semplicemente indicare, sottolineare che la UTA da lui fornita sarà resa conforme dall'installatore?
Come redigere a questo punto la DdC?
dico la mia senza pretesa di averci preso: in tale caso il costruttore NON vende più una UTA, ma un suo componente, e l'installatore assume il ruolo di fabbricante (e quindi deve attrezzarsi per la verifica di conformità secondo l'art. 5 del regolamento). quindi in tale caso se tu sei il costruttore, devi specificare bene che NON stai vendendo una UTA (che non sarebbe conforme), ma dei componenti sfusi (un ventilatore e una carcassa, su cui qualcuno monterà inverter e bypass per renderla un'uta).
mi viene da dire che le cose stanno così per similitudine dell'analogo regolamento sulle caldaie: se è previsto un sistema integrato ibrido (caldaia+FER, ad es. caldaia + solare termico), se l'installatore monta componenti di marche differenti, l'onere dell'etichettatura energetica ricade su di lui, e non più sui produttori dei prodotti.

un installatore minimamente avveduto a questo punto dovrebbe rendersi conto dei rischi che sta correndo, e tornare sui suoi passi, acquistando un'UTA (e quindi dotata di tutta la componentistica necessaria a rispettare il regolamento).
guerra
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Re: Reg. UE 1253/214 - progettisti e clienti

Messaggio da guerra »

Ronin ciò che dici è condivisibile.
Io però distinguo tra ciò che è utile da ciò che è obbligatorio (pur essendo utile).
Su una UTA con il 25% di aria esterna è sicuramente utile un recuperatore, ma qualora non fosse obbligo molti installatori potrebbero non volerlo per motivi economici. Ricordiamo che gli installatori non usano quelle macchine, le vendono. Così dicendo inverter e consumo di energia elettrica non sono un loro problema. Gli installatori sono i clienti dei costruttori, non gli utilizzatori.
Ronin ha scritto:sarà semmai il cliente a rivalersi sul progettista inadeguato
Era ciò che temevo. E' una ragionamento che vale per grossi impianti (forse), impianti in trentino dove vi è generalmente più rigore nel seguire le norme e quindi avvalersi di progettisti capaci. Chi invece cerca il mero dimensionamento di un impianto, cercherà solo l'economia.

Sulla tua terza risposta: credo possa essere una via, ma non così semplice da praticare.
Io costruttore cerco di rendere evidente nei documenti che redigo quanto hai detto (la non conformità della mia macchina), ma troverò installatori che accetteranno senza farsi troppi problemi (per economia), tanto nessuno mai controllerà; useranno la mia DdC e via dicendo. Altri invece che non ne vorranno sapere.
Ronin ha scritto:un installatore minimamente avveduto
Qua sta la chiave di volta: avveduto e propenso a fare le cose secondo la regolamentazione vigente. Davanti ad un costo maggiore però molto spesso questa volontà si scioglie.
Ronin
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Re: Reg. UE 1253/214 - progettisti e clienti

Messaggio da Ronin »

guerra ha scritto:Su una UTA con il 25% di aria esterna è sicuramente utile un recuperatore, ma qualora non fosse obbligo
mi sembra di aver scritto che è evidentemente un obbligo (tra l'altro in italia è un obbligo dal 1993, salvo le eccezioni ben note del DPR 412).
dal ragionamento di Abser mi sembrava che si facesse riferimento ad ostacoli (o comunque inefficienze o problemi tecnici) che potrebbero derivare dall'applicare il regolamento ad UTA con ricircolo, e che quindi potrebbero giustificare di ritenerle escluse.
tali ostacoli a mio modo di vedere sono inesistenti.
guerra ha scritto: molti installatori potrebbero non volerlo per motivi economici. ... avveduto e propenso a fare le cose secondo la regolamentazione vigente
no, no, avveduto e basta.
l'installatore è cliente del produttore, ma il committente è cliente dell'installatore.
il giorno in cui il committente scoprirà che può NON PAGARE l'installatore, in quanto costui gli ha installato una UTA NON CONFORME ai regolamenti europei, si capirà che si parla solamente di avvedutezza, e non di volontà di rispettare le leggi. allora si vedrà la differenza tra installatori avveduti (che avranno installato UTA conformi con le loro brave DICO) e non avveduti (che subiranno i danni economici conseguenti), ed anche tra costruttori avveduti (che avranno specificato bene di aver venduto componenti, e non UTA non conformi) e non avveduti (che avranno venduto invece UTA non conformi, e quindi si vedranno ribaltare i danni dagli installatori). idem per i progettisti.

quel giorno non è lontano, anzi per molti clienti è già arrivato (con il primo gennaio, appunto). per gli altri arriverà presto: è nostro compito (nostro intendendo "di noi che le leggi le conosciamo e ne condividiamo gli intenti") far sì che la notizia si sparga, e in fretta.
guerra
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Re: Reg. UE 1253/214 - progettisti e clienti

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Per obbligo intendevo obbligo ad ottemperare al Reg. 1253/2014 ... o è proprio questo che affermi? (per le UTA con 25% di aria esterna).
Ronin ha scritto:quel giorno non è lontano
Sei ottimista, mi fa piacere. :)
Io un po' meno.
Non sono progettista, sono dipendente di azienda che costruisce.
Al momento mi devo scontrare con l'ignoranza dei progettisti; quella degli installatori mi è più facile comprenderla (non giustificarla).
Sta di fatto che al momento i progetti/esecuzioni a cavallo dell'entrata in vigore sono un problema: quasi nessuno vuole adeguarli perchè non vogliono rivedere economicamente il progetto/esecuzione.
Altri (progettisti) palesano la loro indifferenza dietro al fatto che il responsabile è il costruttore.

Condivido la buona teoria (logica) del tuo discorso; è il lato pratico del problema che sto cercando di risolvere in modo adeguato.
Abser
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Re: Reg. UE 1253/214 - progettisti e clienti

Messaggio da Abser »

non vorrei sembrare "di coccio" ma se l'intento del legislatore era di regolamentare le unità di trattamento aria in genere, la cui funzione principale è di climatizzare un locale, perché nella definizione (vedere il mio precedente intervento) parla espressamente di macchine destinate al ricambio dell'aria ambiente con aria esterna e non di macchine destinate alla climatizzazione degli ambienti?
Come si evince dai commenti fatti da altri la confusione è notevole e lascia spazio ai "furbetti"
Ronin
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Messaggio da Ronin »

Abser ha scritto: ricambio dell'aria ambiente con aria esterna e non di macchine destinate alla climatizzazione degli ambienti?
se si fosse parlato solo di "climatizzazione degli ambienti" il regolamento sarebbe stato applicabile anche alle unità a tutto ricircolo: è invece evidente che deve esistere una % di aria esterna >0 perchè il regolamento sia applicabile, altrimenti non avrebbe senso chiedere il recupero di calore.
viceversa, se si fosse specificato "ricambio e climatizzazione", si sarebbe generato il paradosso che se metto un recuperatore senza sistemi attivi (es. dotato di solo ventilatore e scambiatore a piastre), questo recuperatore essendo destinato al solo ricambio non avrebbe dovuto rispettare i limiti sulla % di recupero che invece sarebbero stati applicabili alle UTA, il che è evidentemente insensato.
per tacere di chi avrebbe cominciato a dire che se faccio solo riscaldamento, non è una vera climatizzazione, e via azzeccagarbugliando.

nel regolamento è scritto quindi quello che ci va scritto per includere tutti i sistemi che facciano ricambio dell'aria, qualsiasi cosa d'altro facciano (altrimenti ci sarebbe stato scritto "esclusivamente" per il ricambio dell'aria), perciò l'interpretazione "se faccio anche altro oltre al ricambio, sono fuori regolamento" è evidentemente priva di fondamento.
guerra
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Re: Reg. UE 1253/214 - progettisti e clienti

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Ribadisco il concetto (anche se non fornisce nessun elemento alla discussione) che se l'obiettivo di un regolamento è quello dell'efficienza energetica finalizzata ad un risparmio energetico, si dovrebbe partire da chi fa i progetti e non sanzionare esclusivamente il produttore (più facile).
Tutto parte dal progetto. Almeno fornire gli strumenti.
Parole vuote le mie.
Ronin
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Messaggio da Ronin »

il fatto è che il regolamento non è lo strumento adatto per agire sui progettisti (a livello di sanzioni, intendo), perchè i regolamenti riguardano la commercializzazione dei prodotti.
per agire sui progettisti occorre una direttiva (in effetti è quantomeno strano che le direttive europee sull'efficienza non chiedano esplicitamente di inserire nei progetti soltanto prodotti conformi ai regolamenti, ove i regolamenti ci siano: forse è dato per ovvio, dal momento che non possono essere venduti?).
a livello di "moral suasion" secondo me basterà il primo progettista non pagato per raddrizzare subito la situazione :mrgreen:
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Re: Reg. UE 1253/214 - progettisti e clienti

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Condivido quello che dici, ma in mancanza di controlli sarebbe necessario utilizzare altri strumenti per assicurare l'adempimento di direttive, regolamenti e legislazioni varie; strumenti che permettessero di risalire la catena dall'utilizzatore sino al progettista. (permettendo così di non pagare chi non è avveduto e basta come dici).
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Re: Reg. UE 1253/214 - progettisti e clienti

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Ragionamenti tipicamente italiani, di chi cerca di sottrarsi agli obblighi.
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Re: Reg. UE 1253/214 - progettisti e clienti

Messaggio da mat »

Mi sembra evidente che laddove un progetto non comporta rischi diretti per la salute/sicurezza delle persone, il progettista risponde solo al suo committente ed è questi che risponde (eventualmente) di omissioni su altri aspetti legislativi. Dico eventualmente perché in questo caso essendo una direttiva di prodotto, giustamente ad essere sanzionato non è il cliente, ma il produttore; salvo che l'impianto non rispetti neanche il dpr 412, in tal caso risponde pure il committente.Se fossero previste sanzioni dirette al progettista per qualunque cosa, il mestiere sarebbe impraticabile (nel senso, ancora più di quanto già non sia :roll: ).

Detto questo, è evidente che nella stragrande maggioranza dei casi non ha senso per il progettista discostarsi volontariamente da quanto preveda la legge.
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Ci sono sanzioni e sanzioni però.
Un progettista che redige un progetto non conforme, che comporta una sanzione per il costruttore, nemmeno questo è corretto.
Il "povero" progettista è pagato per eseguire un progetto reale non solo sulla carta.
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Re: Reg. UE 1253/214 - progettisti e clienti

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guerra ha scritto:Ci sono sanzioni e sanzioni però.
Un progettista che redige un progetto non conforme, che comporta una sanzione per il costruttore, nemmeno questo è corretto.
Il "povero" progettista è pagato per eseguire un progetto reale non solo sulla carta.
Ognuno fa il suo lavoro. Se il costruttore si rende conto che il progetto è irrealizzabile, o la macchina che gli si chiede di costruire è intrinsecamente insicura, prima tenta di comporre il dissidio, ma se non ci riesce non deve procedere.
Magari perdi il cliente, ma ...
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Re: Reg. UE 1253/214 - progettisti e clienti

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Non stiamo parlando di sicurezza, ma di prestazioni e rendimenti.
Dobbiamo parlare non solo di cantieri che prevedono lavori mega galattici, ma del semplice ristoratore che contatta installatore per condizionare il suo ristorante (poi quest'ultimo si spera passi dal progettista).
Le aziende vivono anche di lavori "piccoli". Perdere clienti è un discorso facile da fare seduti al bar.
Chiedi ai progettisti quanto sono propensi loro a perdere clienti.

Poi la questione è anche relativa a lavori in essere a cavallo dell'entrata in vigore; cioè esecutivi che nessuno vuole aggiornare perchè non vogliono sentir parlare di aumento dei costi.
Ultima modifica di guerra il mer feb 17, 2016 08:14, modificato 1 volta in totale.
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Re: Reg. UE 1253/214 - progettisti e clienti

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Non voglio sembrare "avvelenato" nei confronti dei progettisti; stimo chiunque svolga il suo lavoro in modo avveduto, come dice Ronin.
Sottolineo però che la direttiva 2009/125/CE e tutti i regolamenti che ne derivano parlano di: progettazione ecocompatibile.
Progettazione appunto.
Poi condivido il fatto che ognuno abbia le sue responsabilità.
Ronin
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Re: Reg. UE 1253/214 - progettisti e clienti

Messaggio da Ronin »

mat ha scritto:Mi sembra evidente che laddove un progetto non comporta rischi diretti per la salute/sicurezza delle persone, il progettista risponde solo al suo committente ed è questi che risponde (eventualmente) di omissioni su altri aspetti legislativi.
ti dirò che non lo condivido per niente.
tra gli obblighi deontologici del progettista c'è quello di redigere un progetto conforme alle norme, e le norme non sono solo quelle vigenti in tema di sicurezza, ma anche quelle in tema di efficienza energetica, ambiente, ecc.
se io committente chiedo al progettista di non rispettare le norme è un conto, ma se non gli dico niente mi aspetto che il progetto sia conforme a tutte le norme e leggi applicabili.

se il compito del progettista non è *almeno* questo (come committente "evoluto" mi aspetto anche altro, in realtà, ma fermiamoci qui), allora hanno ragione quelli che bypassano il progettista e si rivolgono all'installatore direttamente, cui su questo forum abbiamo sempre detto "ben ti sta, avresti dovuto rivolgerti ad un progettista". perchè mai, se farlo non garantisce almeno questo minimo risultato?
guerra
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Condivido.
mat
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Ronin ha scritto:se io committente chiedo al progettista di non rispettare le norme è un conto, ma se non gli dico niente mi aspetto che il progetto sia conforme a tutte le norme e leggi applicabili.
Brao. E se invece quello non le rispetta senza che tu ne sia al corrente, gli chiedi i danni. Ma mica deve intervenire un Giudice/Pubblico Ministero e fargli causa al posto tuo.
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Re: Reg. UE 1253/214 - progettisti e clienti

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Non capisco cosa vuoi dire. Come si diceva precedentemente, non vi sono indicate sanzioni per il progettista.
Questo però non vuol dire che un progettista abbia libertà di scegliere se applicare o no obblighi di legge previsti su norme, regolamenti, leggi cogenti.
Ronin
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Re: Reg. UE 1253/214 - progettisti e clienti

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mat ha scritto: Ma mica deve intervenire un Giudice/Pubblico Ministero e fargli causa al posto tuo.
come no? dovrebbe intervenire un ordine degli ingegneri (o altro ordine/collegio professionale), con un istruttoria e una sanzione disciplinare, e nei casi più gravi (in cui venisse accertato che c'è stato non un errore, ma una volontà di disapplicare le norme, che è il caso di cui stiamo discutendo), la trasmissione degli atti alla procura. sennò a che servono?
Ronin
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Re: Reg. UE 1253/214 - progettisti e clienti

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guerra ha scritto:Condivido quello che dici, ma in mancanza di controlli sarebbe necessario utilizzare altri strumenti per assicurare l'adempimento di direttive, regolamenti e legislazioni varie; strumenti che permettessero di risalire la catena dall'utilizzatore sino al progettista. (permettendo così di non pagare chi non è avveduto e basta come dici).
volevo concludere la discussione riportando che nei nuovi decreti di giugno è previsto l'obbligo esplicito di impiegare per la ventilazione degli edifici prodotti conformi ai regolamenti UE, quindi il cerchio si sta per richiudere (e per chi inizia a progettare senza avere già un titolo abilitativo, si è già richiuso): la legge obbliga il responsabile dell'intervento a prevedere UV conformi al regolamento, per cui il progettista deve rispettare l'obbligo, altrimenti ha redatto un progetto non conforme alla legge.
chiaramente parliamo di progetti il cui titolo abilitativo è stato richiesto dopo il 01/10/15, quindi ci saranno ancora per un po' progetti "in mezzo al guado" (progettati prima dell'obbligo, e realizzati dopo); ma in linea generale il progettista non si può più chiamare fuori, e chi ancora oggi emettesse progetti difformi dal regolamento rischia del suo.
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Re: Reg. UE 1253/214 - progettisti e clienti

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Grazie dell'importante sottolineatura.
Stai riferendoti a quali decreti?
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Re: Reg. UE 1253/214 - progettisti e clienti

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DM 26 giugno 2015, in particolare il decreto requisiti minimi (allegato 1 punto 5.3.5)
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Re: Reg. UE 1253/214 - progettisti e clienti

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Scusami Ronin ... il decreto non ha nell'allegato I il punto 5.3.5
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Re: Reg. UE 1253/214 - progettisti e clienti

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guerra
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Re: Reg. UE 1253/214 - progettisti e clienti

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Il mio no. :mrgreen:
Probabilmente sono due decreti diversi.
DECRETO 26 giugno 2015 .
Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
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Re: Reg. UE 1253/214 - progettisti e clienti

Messaggio da Ronin »

infatti i dm 26 giugno come noto sono 3; apposta avevo scritto quello requisiti minimi
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Re: Reg. UE 1253/214 - progettisti e clienti

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... ed è per questo che non capisco perchè non li identifichino con una numerazione anzichè con data ed argomento.
(infatti non trovavo nell'oggetto la dicitura "requisiti minimi").
Ronin
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Re: Reg. UE 1253/214 - progettisti e clienti

Messaggio da Ronin »

sai che non lo ho capito mai, perchè alcuni DM abbiano il numero ed altri no? chissà se qualcuno ha la risposta... :?
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Re: Reg. UE 1253/214 - progettisti e clienti

Messaggio da NoNickName »

Ronin ha scritto:sai che non lo ho capito mai, perchè alcuni DM abbiano il numero ed altri no? chissà se qualcuno ha la risposta... :?
Perchè sono decreti interministeriali, non ministeriali, e sono firmati da gruppi di ministeri diversi, quindi non è possibile confonderli :lol:
Il DM_requisiti minimi è firmato dal MISE, MATTM, MIT
Il DM_relazioni tecniche di progetto è firmato dal MISE, MIT e MSPA
Il DM_linee guida APE è firmato dal MISE, MATTM, MIT e MSPA
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Re: Reg. UE 1253/214 - progettisti e clienti

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Pazzesco.
Aggiungere anche un numero crescente non era soluzione semplice e "indolore" per chi doveva archiviarli, registrarli, scriverli?
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