obbligo contabilizzazione dlgs 102/2014

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

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Ale_S
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obbligo contabilizzazione dlgs 102/2014

Messaggio da Ale_S »

secondo il dlgs 102/2014 art 9,
vi è l'obbligo di installare sistemi di contabilizzazione entro 31/12/2016
in impianti centralizzati

da quel che leggo però sembra che tale obbligo sia in capo all'"impresa di fornitura".

quindi chi deve farlo?
- i vari condomini, come fornitori del servizio a se stessi,
- o il fornitore/distributore di energia (es. gas metano) ?
cosa non ho ben capito ???

inoltre:
secondo voi, nel caso di un fabbricato di proprietà pubblica (comune), utilizzato in parte come uffici comunali, in parte come ambulatori per i cittadini, e in parte affittato a farmacia,
ma con unico generatore e relativi radiatori,
si ricade in questo obbligo ??
girondone
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Re: obbligo contabilizzazione dlgs 102/2014

Messaggio da girondone »

hanno fatto un bel poi di confusione tra pre e post contatore ecc... ecc..
Ale_S
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Re: obbligo contabilizzazione dlgs 102/2014

Messaggio da Ale_S »

:shock:
ok... questo lo avevo già assaporato ....
... ma il tuo parere qual'è ?
girondone
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Re: obbligo contabilizzazione dlgs 102/2014

Messaggio da girondone »

Pre e post-contatore
Nel testo di questo Dlgs si nota molta confusione fra pre e post-contatore. Buona parte delle prescrizioni della direttiva 2012/27/UE (e quindi del Dlgs 102/14) riguardano le reti di distribuzione dei servizi energetici: nel seguito chiameremo questo ambito "pre-contatore" per distinguerlo dagli impianti di proprietà dei clienti finali, ovvero dal mondo del "post-contatore". All'obbligo di fatturazione individuale del consumo ai singoli clienti finali in base ai consumi effettivi di energia, si aggiunge l'obbligo di fatturazione individuale dell'uso dell'energia in base ai consumi effettivi anche ai singoli condòmini nel caso di impianti centralizzati. Nello scrivere il testo di questo Dlgs 102/14 sarebbe stato quindi molto opportuno distinguere chiaramente le prescrizioni relative a questi due ambiti, facendo bene attenzione ad attribuire regolamentazione e sanzioni all'AEEG nel pre-contatore ed alle Regioni nel post-contatore. Anche se questa intenzione si intravvede, rimane una notevole confusione che fa pensare che l'estensore del testo non vi abbia prestato sufficiente attenzione. Per evitare confusione occorre prima di tutto una terminologia precisa. Ricordiamo quindi alcuni concetti ad uso del lettore.
Nel pre-contatore operano i seguenti soggetti: i produttori, che producono gas, energia elettrica, acqua calda od altri vettori per il trasporto del calore; i distributori, che gestiscono le reti (tubazioni del gas, linee elettriche, reti di acqua potabili); i venditori, che comprano gas ed energia elettrica dai produttori e li vendono ai clienti finali; i fornitori del servizio di misura che misurano le quantità di gas, energia elettrica e calore prelevati dai clienti finali; i clienti finali, che acquistano gas, energia elettrica e calore al punto di consegna, ove si trova il contatore di fornitura.
I rapporti fra questi soggetti sono regolamentati dall'AEEG.
A valle del punto di consegna e misura c'è il post-contatore, cioè l'impianto di proprietà del singolo cliente finale. Nel post-contatore operano installatori, manutentori e progettisti in regime di libero mercato. Nel post-contatore non dovrebbe intervenire nessuna delle figure coinvolte nel pre-contatore, per evidenti motivi di rischio di formazione di posizioni dominanti (il distributore conosce gli indirizzi ed i dati di consumo di tutti i potenziali clienti in un'area), conflitti di interesse (l'intervento sul post-contatore influenza i volumi comprati) e/o di vantaggi commerciali (fatturazione "indolore" in bolletta, conoscenza degli indirizzi dei potenziali clienti). Sappiamo bene che in passato il post-contatore è stato oggetto di numerosi "assalti", più o meno fortunati, da parte degli operatori del pre-contatore. Gli operatori del pre-contatore lucrano in proporzione alla quantità di energia venduta. É evidente che ogni loro intervento nel mondo del post-contatore è viziato alla radice da un grave conflitto di interesse: comprereste la vostra automobile dal benzinaio? Sarebbe credibile un benzinaio che vi offrisse interventi per ridurre i consumi della vostra automobile?
I mondi del pre e post contatore devono essere mantenuti rigorosamente separati e si intravede questa distinzione laddove i commi dei vari articoli sono dedicati ad uno solo di questi ambiti e la corrispondente competenza ad irrogare sanzioni è attribuita di volta in volta all'AEEG (pre-contatore) od alle Regioni (post-contatore). Ci sono però numerose confusioni (commi misti) e qualche errore.
Per evitare confusioni vanno chiaramente distinti i concetti di "cliente finale" e "consumatore individuale". un "cliente finale" è un singolo acquirente di servizio di rete. La richiesta di contabilizzare e fatturae individualmente la fornitura energetica a ciascun "cliente finale" deve essere rivolta al mondo del pre-contatore, con regolamentazione ed irrogazione di eventuali sanzioni a cura dell'AEEG. un "consumatore individuale" è un soggetto autonomo nel decidere il proprio consumo di energia, per esempio il conduttore di una unità immobiliare nell'ambito di un condominio servito da un impianto di riscaldamento centralizzato.
A queste due tipologie di soggetti sono associate due tipologie di contatori: il "contatore di fornitura" che misura il prelievo del "cliente finale"; il "contatore individuale" che misura il prelievo del consumatore individuale.
Nei casi più semplici "cliente finale" e "consumatore individuale" coincidono, pur rimanendo concetti distinti. E' il caso tipico degli allacciamenti dell'energia elettrica. In questo caso il "contatore di fornitura" ha anche la funzione di "contatore individuale"
Molto spesso i "consumatori individuali" non sono "clienti finali" ma prelevano un servizio energetico da un impianto centralizzato di proprietà di un condominio: in questo caso il "cliente finale" è il condominio. Ci può essere anche un ulteriore livello, quello del super-condominio che consiste in più condomìni che condividono i mezzi di produzione o approvvigionamento del servizio energetico. Nell'ambito dei consumi energetici per riscaldamento, il classico "super condominio" è un insieme di edifici condominiali, ciascuno con una propria autonomia amministrativa (condominio) ma collegati alla medesima centrale termica (super condominio) od al medesimo punto di consegna tramite una rete interna. In presenza di condomìni e super-condomìni, occorre regolamentare la contabilizzazione del servizio ceduto ai singoli condomìni e condòmini (attenzione agli accenti, indispensabili alla comprensione di questo punto n.d.r. ) e sanzionare inadempienze e ripartizioni irregolari. A ciò devono provvedere il direttamente Dlgs 102/14 stesso ed eventualmente enti diversi dall'AEEG quali le Regioni.
Lo schema riportato nella figura 1 chiarisce queste possibili situazioni. Nello schema in figura 1 i "consumatori individuali" sono stati sostituiti dalle "unità immobiliari" in quanto termine più immediato ed utilizzato più comunemente per le ripartizioni dei costi dei servizi energetici in ambito condominiale.
Nella figura sono evidenziati i tre casi fondamentali possibili:
1) il "cliente finale" è una singola unità immobiliare "D". In tal caso il contatore di fornitura è anche il contatore individuale. Non servono ulteriori contatori.
2) il "cliente finale" è il condominio C. Il contatore di fornitura C misura l'energia fornita globalmente al condominio. Occorre un contatore individuale aggiuntivo per ciascuna unità immobiliare C1 e C2.
3) il "cliente finale" è il super condominio AB. Occorrono due ulteriori livelli di misura: due "contatori condominiali" per misurare il calore erogato ai condomini A e B e un contatore individuale per ciascuna unità immobiliare A1, A2, B1 e B2.
Nello schema di figura 1 non sono rappresentate le eventuali centrali termiche nelle quali un vettore energetico acquisito da rete può essere trasformato nel servizio energetico desiderato. Ad esempio, se la rete è una rete di distribuzione del gas, il supercondominio AB ed il condominio C disporranno di una centrale termica alimentata dal gas di rete che a sua volta alimenta rispettivamente i condomìni A e B ed i condòmini C1 e C2.
I "contatori di fornitura" sono gestiti dai "fornitori del servizio di misura", figura che appartiene al mondo del pre-contatore.
Chiunque fornisca un servizio di "contabilizzazione individuale" (aziende specializzate ed aziende installatrici strutturate per fornire anche questo servizio) ovvero chiunque installa e gestisce i contatori individuati in figura 1 come "contatori individuali" e "contatori condominiali", svolge normali funzioni di progettazione, installazione, conduzione e manutenzione e deve quindi conformarsi alle rispettive regole. Si ricorda in
particolare che è obbligatoria la progettazione degli impianti di contabilizzazione ai sensi della legge 10/91 ed il rilascio della relativa dichiarazione di conformità al termine della loro installazione, ai sensi del DM 37/08.



naturalemente no è farina del mio sacco
lo si capisce anche perchè è scritto in italiano :-)
girondone
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Re: obbligo contabilizzazione dlgs 102/2014

Messaggio da girondone »

Al netto di eventuali confusioni ed ambiguità, sembra che il Dlgs 102/14 imponga i seguenti obblighi, che sono anche quelli che si possono desumere dalla lettura dell'articolo 9 della Direttiva 2012/27/UE: tutti i clienti finali devono essere dotati di contatori individuali di fornitura; in caso di supercondominio, occorre fatturare individualmente il servizio ai singoli edifici che lo compongono in base ai consumi effettivi, previa installazione di contatori condominiali; in caso di condominio, occorre fatturare individualmente i servizi ai singoli condòmini (consumatori individuali ovvero unità immobiliari) in base ai loro consumi effettivi, previa installazione di contatori individuali laddove tecnicamente fattibile ed economicamente efficace; laddove non sia possibile installare contatori di calore diretti per la misura dell'energia fornita alle singole unità immobiliari, si ricorre a ripartitori EN 834 oppure ad altri sistemi; la fatturazione dell'energia deve sempre essere basata sui consumi effettivi (non sono ammessi coefficienti correttivi!); per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria si devono ripartire i costi con i criteri stabiliti dalla norma tecnica UNI 10200.
L'inosservanza di questi obblighi è soggetto a sanzioni specifiche.
Si tratta di obblighi sensati, in quanto è pacifico che si tratta di interventi con tempo di ritorno di circa 4…8 anni in assenza di incentivi e che si dimezzano in presenza di incentivi. Se questi obblighi fossero declinati con semplicità e precisione (non serve molto di più dell'elenco appena fatto) saremmo in presenza di un ottimo decreto.
Purtroppo qui è la fine delle buone notizie.
mat
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Re: obbligo contabilizzazione dlgs 102/2014

Messaggio da mat »

Il primo contributo è abbastanza chiaro, il secondo invece no, e mi pare anche sia in contraddizione col precedente...
Ale_S
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Re: obbligo contabilizzazione dlgs 102/2014

Messaggio da Ale_S »

scusate la mia vena puramente pratica, (che comunque non vuol togliere importanza alla teoria),

ma il mio problema è capire quali sono i reali obblighi per gli utenti finali di un classico condominio.
lasciamo da parte per ora il mondo del pre-contatore, e rimaniamo nel post-contatore.

da quel che leggo e che mi confermate, rientriamo nel caso 2) e quindi ogni utente finale (appartamento del condomine), deve avere un suo contabilizzatore, in modo da dividere le spese della bolletta intestata al Condomino tal dei tali, per i vari condomini.


rientrando in un caso più specifico che dicevo prima, nel caso dell'edificio di una pubblica amministrazione con locali ad uso della stessa, altri ad uso pubblico (senza quindi nessun onere per l'occupante), cioè gli ambulatori, e un solo locale realmente in affitto (faramacia), ritenete che sia obbligatoria la contabilizzazione ?
e in caso basterebbe solo una contabilizzazione a macro zone (uffici - studi mecici - farmacia ) ?
Ronin
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Re: obbligo contabilizzazione dlgs 102/2014

Messaggio da Ronin »

Ale_S ha scritto:secondo voi, nel caso di un fabbricato di proprietà pubblica (comune), utilizzato in parte come uffici comunali, in parte come ambulatori per i cittadini, e in parte affittato a farmacia, ma con unico generatore e relativi radiatori, si ricade in questo obbligo ??
è un caso di cui si sta molto dibattendo nell'analogo settore elettrico, per via della normativa sui cosiddetti SEU.
può essere che l'analogia elettrica aiuti (o forse no...): per definizione dell'autorità, il cliente finale è colui che consuma energia per usi propri, quindi (almeno così argomentano insigni giuristi) se io sono proprietario e ti faccio pagare un affitto onnicomprensivo (a forfait, senza contabilizzazione, caso in cui rientra anche quello di affitto pari a zero, ovvero il comodato gratuito), il cliente finale sono comunque io (acquisto l'energia per darti i locali già completi anche del servizio di riscaldamento); essendo unico cliente finale sembrerebbe quindi logico che io comune non abbia obbligo di contabilizzazione.

aggiuntivamente, a seguito della definizione di impresa che discende dal medesimo DL 102/14 (certe categorie di imprese sono soggette agli obblighi di diagnosi energetica), è indiscutibile che il comune non sia un'impresa, e pertanto io sarei per dire che non è neppure un'impresa di fornitura (mentre nel caso condominiale l'obbligo è del condominio, o del fornitore del servizio energia).

concludendo, la mia opinione (forse discutibile, ma ricavata con applicazione pedissequa delle definizioni) è: se il comune acquista il metano per proprio conto e fa pagare affitto a forfait, non ha obblighi di contabilizzazione perchè non è un'impresa. se il comune ha il servizio energia (e quindi c'è un'impresa terza che compra il metano e vende il calore al comune), allora c'è l'obbligo di contabilizzazione.
nota che le sanzioni si applicano: "Nei casi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera c) il condominio e i clienti finali che acquistano energia per un edificio polifunzionale che non provvedono ..." quindi sembrerebbe logico che i clienti finali (vedi sopra) debbano essere almeno 2. nel caso degli ambulatori in comodato gratuito io direi che il tecnico potrebbe prendersi la responsabilità di dichiarare che l'installazione non è efficiente in termini di costi (se tanto non pagano niente...).
girondone
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Re: obbligo contabilizzazione dlgs 102/2014

Messaggio da girondone »

è la stessa grana che ho con il conto temrico e la "pluralità di unità immobiliari"

per la quale chiedono contabilizz e ripartizione

in teoria anche se di stesso proprietario

mentre mi dicono che una legge lombarda quel caso lo esclude
girondone
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Re: obbligo contabilizzazione dlgs 102/2014

Messaggio da girondone »

marcello60
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Re: obbligo contabilizzazione dlgs 102/2014

Messaggio da marcello60 »

Mi sta capitando un caso analogo: impianto centralizzato esistente, edificio con unico proprietario e più unità immobiliari uso residenziale affittate.
Il DLGS 102 parla di "condomini" e "edifici polifunzionali" ... ma nel caso di unico proprietario e unica destinazione d'uso l'obbligo sussiste o no?
Ci sono stati chiarimenti i merito?
Terminus
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Re: obbligo contabilizzazione dlgs 102/2014

Messaggio da Terminus »

Le spese di riscaldamento le paga l'affittuario, mica il proprietario; è il primo ad essere interessato a risparmiare.
Ai fini della termoregolazione e contabilizzazione la proprietà degli immobili non è rilevante.
marcello60
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Re: obbligo contabilizzazione dlgs 102/2014

Messaggio da marcello60 »

Quindi ritieni il DLGS 102 si applichi anche a questa casistica ... anche se non c'è una precisa corrispondenza con la definizione di "condominio"?
girondone
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Re: obbligo contabilizzazione dlgs 102/2014

Messaggio da girondone »

si
marcello60
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Re: obbligo contabilizzazione dlgs 102/2014

Messaggio da marcello60 »

ok grazie
girondone
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Re: obbligo contabilizzazione dlgs 102/2014

Messaggio da girondone »

in lombardia c'è qualcosa di diverso
ma essendoc cmq affittati direi che no ci sono dubbi

ps. a me sta cosa "rompe" parecchio per il conto termico biomassa su piccole caldaie

capita spesso la casetta magari chhe a catasto ha due sub ma che nella realtà non lo sono
magari unico proprietario o cmq stessa famiglia che usa legna sua

ed in più il gse ha solo scritto "idoneo sistema di contabilizzazione e ripartizione" lasciandoci nei dubbi su se e cosa fare
marcello60
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Re: obbligo contabilizzazione dlgs 102/2014

Messaggio da marcello60 »

infatti ... immagino quanto sarebbe contento il proprietario delle 2 u.i. "virtuali" di ritrovarsi l'obbligo di una ripartizione obbligatoria inutilizzata.
girondone
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Re: obbligo contabilizzazione dlgs 102/2014

Messaggio da girondone »

mi accontenterei che l obbligo arrivasse dal 102 e basta
e non anche in modo unpo così aleatorio nei metodi .. dal decreto del conto termico
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Re: obbligo contabilizzazione dlgs 102/2014

Messaggio da NoNickName »

E' irrilevante chi sia il proprietario, perchè le UI potrebbero essere affittate, e quindi l'inquilino (diverso dal proprietario) deve essere in condizione di pagare le spese sulla base della ripartizione. Per assurdo un intero condominio potrebbe essere di proprietà di un solo proprietario (per esempio caso classico una società di locazione di case vacanza in montagna).
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Re: obbligo contabilizzazione dlgs 102/2014

Messaggio da marcello60 »

NoNickName ha scritto:Per assurdo un intero condominio potrebbe essere di proprietà di un solo proprietario
infatti si tratta proprio del mio caso (anche se non si tratta di case-vacanza).
Grazie a tutti per i chiarimenti
girondone
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Re: obbligo contabilizzazione dlgs 102/2014

Messaggio da girondone »

Vero
Poi ci sono anche le casette con due sub ma una famiglia
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