Buongiorno,
qualcuno si è trovato a dover predisporre l'attestato di qualificazione energetica per la chiusura lavori di un intervento di mera sostituzione del generatore?
il modello proposto nelle linee guida sulla certificazione energetica del 2009 mi sembra poco calzante
Pier
Qualificazione energetica per mera sostituzione del generatore
Moderatore: Edilclima
Re: Qualificazione energetica per mera sostituzione del generatore
grazie per la risposta Spd,
hai qualche riferimento normativo per dire che non serve?
concordo sul fatto che a rigore di logica non dovrebbe servire ma non trovo emanazione ne codicillo che mi rasserena sulla questione.
l'art.8 del DLgs192/05 e smi, al comma 2 recita: "la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti, ed alla relazione tecnica di cui al comma 1 del citato articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005, nonché l’attestato di qualificazione energetica dell’edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori, e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata."
Inoltre la semplificazione ammessa al comma 1 dello stesso articolo in caso di "mera sostituzione" mi pare abbia ricevuto una riduzione del campo di applicazione con il DL 63/2013 che la lega alla potenza massima di 50 kW (come da regolamento del DM 37/08).
la stessa legge per il leone ed il bue... è oppressione... (cit.) uhmmmm..
hai qualche riferimento normativo per dire che non serve?
concordo sul fatto che a rigore di logica non dovrebbe servire ma non trovo emanazione ne codicillo che mi rasserena sulla questione.

l'art.8 del DLgs192/05 e smi, al comma 2 recita: "la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti, ed alla relazione tecnica di cui al comma 1 del citato articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005, nonché l’attestato di qualificazione energetica dell’edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori, e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata."
Inoltre la semplificazione ammessa al comma 1 dello stesso articolo in caso di "mera sostituzione" mi pare abbia ricevuto una riduzione del campo di applicazione con il DL 63/2013 che la lega alla potenza massima di 50 kW (come da regolamento del DM 37/08).
la stessa legge per il leone ed il bue... è oppressione... (cit.) uhmmmm..
Re: Qualificazione energetica per mera sostituzione del generatore
Nel DM 26.06.2009 trovi esplicitati i casi in cui va compilato l'AQE. Sono tutti casi complessi.
La sostituzione del generatore (dove tra l'altro non è detto che serva il DL, né la "fine lavori") non rientra tra quelli.
La sostituzione del generatore (dove tra l'altro non è detto che serva il DL, né la "fine lavori") non rientra tra quelli.
Re: Qualificazione energetica per mera sostituzione del generatore
Si, ma non si dice che non deve essere compilato in caso di sostituzione di generatore.
Poichè l'intervento rientra tra quelli previsti dal DLgs192 e smi, la presenza di un DL e le relative asseverazioni sembrerebbero necessari a meno che specifiche semplificazioni siano state previste da qualche parte nell'universo normativo applicabile.
sicuramente qualcuno si trovato in situazioni analoghe. Preciso, l'ntervento in questione riguarda un edificio a Roma
Poichè l'intervento rientra tra quelli previsti dal DLgs192 e smi, la presenza di un DL e le relative asseverazioni sembrerebbero necessari a meno che specifiche semplificazioni siano state previste da qualche parte nell'universo normativo applicabile.
sicuramente qualcuno si trovato in situazioni analoghe. Preciso, l'ntervento in questione riguarda un edificio a Roma
Re: Qualificazione energetica per mera sostituzione del generatore
trovato. grazie Spd.
ti rierisci a questo vero?
Allegato A - par 8 - DM 26.06.2009
...... In particolare l’attestato di qualificazione, di cui al comma 2, dell’articolo 8, del decreto
legislativo, è obbligatorio per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi ricadenti
nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo
decreto legislativo, in questo ultimo caso limitatamente alle ristrutturazioni totali. .....
ti rierisci a questo vero?
Allegato A - par 8 - DM 26.06.2009
...... In particolare l’attestato di qualificazione, di cui al comma 2, dell’articolo 8, del decreto
legislativo, è obbligatorio per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi ricadenti
nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo
decreto legislativo, in questo ultimo caso limitatamente alle ristrutturazioni totali. .....