Una cosetta che mi è saltata all'occhio solo ora.
Il modello PIN 2.3 2014 Dich.Prod, riporta la casella dell'iscrizione all'elenco e non riporta alcuna specificazione circa la funzione svolta dal certificatore nel cantiere, come faceva il vecchio modello del 2008.
Sembrerebbe quindi che il modello possa essere firmato solo da un professionista antincendio, cosa però che contrasta con quanto specificato nell'allegato II al DM 07/08/12, il quale anzi richiede che prioritariamente il modello debba essere firmato dal direttore lavori e solo in mancanza da professionista antincendio (è ovvio che se le due figure coincidono è perfetto).
Non mi sembra che una circolare del direttore del DCPREV possa superare il DM del ministero; quindi il modello è, secondo me, parzialmente erroneo e fuorviante.
Modello PIN.2.3 sbagliato ?
Moderatore: Edilclima
Re: Modello PIN.2.3 sbagliato ?
Io non lo giudico errato.
La mia opinione è che l'allegato II sia chiaro sul fatto che il dichiarante può essere un tecnico abilitato (non necessariamente il Direttore dei Lavori, ma anche altro tecnico all'uopo incaricato di controllo o sorveglianza di certe specifiche fasi).
L'affidamento della dichiarazione al professionista antincendio ricorre quando non vi è nessuna figura fra queste, sottintendendo che il caso sia un po' quello di attività esistenti in cui si operano modifiche di varia natura ed entità, oppure quando i prodotti in questione siano già installati e occorra una professionalità aggiuntiva per poterne verificare la corretta applicazione.
Il modulo poi non fa altro che prevedere l'indicazione degli estremi del dichiarante; se non sei professionista antincendio lasci vuoto il relativo campo e Amen.
A me di questo modulo da più noia la precisazione "nell'ambito delle competenze tecniche della propria qualifica professionale": mi sembra tanto quel passaggio che permette un po' al dichiarante di turno di ritenersi o meno sollevato da certe osservazioni.
La mia opinione, si intende
Ciao!
La mia opinione è che l'allegato II sia chiaro sul fatto che il dichiarante può essere un tecnico abilitato (non necessariamente il Direttore dei Lavori, ma anche altro tecnico all'uopo incaricato di controllo o sorveglianza di certe specifiche fasi).
L'affidamento della dichiarazione al professionista antincendio ricorre quando non vi è nessuna figura fra queste, sottintendendo che il caso sia un po' quello di attività esistenti in cui si operano modifiche di varia natura ed entità, oppure quando i prodotti in questione siano già installati e occorra una professionalità aggiuntiva per poterne verificare la corretta applicazione.
Il modulo poi non fa altro che prevedere l'indicazione degli estremi del dichiarante; se non sei professionista antincendio lasci vuoto il relativo campo e Amen.
A me di questo modulo da più noia la precisazione "nell'ambito delle competenze tecniche della propria qualifica professionale": mi sembra tanto quel passaggio che permette un po' al dichiarante di turno di ritenersi o meno sollevato da certe osservazioni.
La mia opinione, si intende

Ciao!
Feel them burn!
Re: Modello PIN.2.3 sbagliato ?
A mio parere il modello del 2008 era più chiaro: se spuntavi la casella del direttore dei lavori o assistente, potevi non essere iscritto all'elenco e quindi non serviva il relativo codice numerico. ora nel modulo 2014 (ma anche in quello 2012 era la stessa cosa), se non inserisci il codice di iscrizione, non si capisce se avevi l'incarico di DL o meno, necessario per firmare al posto del professionista antincendio.
Ma vado oltre: secondo me sarebbe necessario pretendere che la figura dell'assistente alla DL o DL stesso e quella del tecnico antincendio coincidessero. Come fa un tecnico senza le necessarie conoscenze a verificare ciò che arriva in cantiere sia fisicamente che dal punto di vista cartaceo ed a verificarne la corretta installazione ? Succede spessissimo che il tecnico antincendio chiamato per la SCIA si trovi il cantiere già praticamente chiuso con tutte le conseguenze ed i dubbi del caso.
Ma vado oltre: secondo me sarebbe necessario pretendere che la figura dell'assistente alla DL o DL stesso e quella del tecnico antincendio coincidessero. Come fa un tecnico senza le necessarie conoscenze a verificare ciò che arriva in cantiere sia fisicamente che dal punto di vista cartaceo ed a verificarne la corretta installazione ? Succede spessissimo che il tecnico antincendio chiamato per la SCIA si trovi il cantiere già praticamente chiuso con tutte le conseguenze ed i dubbi del caso.
Re: Modello PIN.2.3 sbagliato ?
Concordo. Se mi chiamano alla fine, ove ho dubbi, faccio o faccio fare dei saggi. Se si rifiutano, declino l'incarico.
Re: Modello PIN.2.3 sbagliato ?
Chiaro che se c'è una sola figura tutto è più efficace, ma ciò è abbastanza raro poiché richiede specializzazioni multiple.
Per carità, niente di fenomenale ma per mia esperienza ciò è abbastanza raro.
Quindi è normale che le figure siano distinte.
Le disfunzioni stanno in ciò che spesso ho visto: un professionista antincendio che dorme e non chiarisce da subito quali siano le fasi cruciali a cui deve a partecipare, un DL che dorme e non lo convoca.
Io lavoro quasi zero. Mi piacerebbe il mio lavoro, ma le persone con cui ho a che fare non mi consentono di farlo come credo sia giusto. Nel 2014 ho rifiutato diversi incarichi per i quali venivano richieste prestazioni tardivamente rispetto alle fasi di intervento di mio interesse. È il solito malcostume: ti chiamano perché lo Statoladro li obbliga, se avanzi la minima pretesa...avanti un altro!
Per carità, niente di fenomenale ma per mia esperienza ciò è abbastanza raro.
Quindi è normale che le figure siano distinte.
Le disfunzioni stanno in ciò che spesso ho visto: un professionista antincendio che dorme e non chiarisce da subito quali siano le fasi cruciali a cui deve a partecipare, un DL che dorme e non lo convoca.
Io lavoro quasi zero. Mi piacerebbe il mio lavoro, ma le persone con cui ho a che fare non mi consentono di farlo come credo sia giusto. Nel 2014 ho rifiutato diversi incarichi per i quali venivano richieste prestazioni tardivamente rispetto alle fasi di intervento di mio interesse. È il solito malcostume: ti chiamano perché lo Statoladro li obbliga, se avanzi la minima pretesa...avanti un altro!
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