Vi sottopongo un caso particolare. Recupero del sottotetto di un edificio civile. Lo stato di fatto è altezza in gronda <24m, altezza antincendio <24m. Recuperando il sottotetto l'altezza in gronda rimane la stessa, ma l'altezza antincendio supera i 24m. La Nota DCPREV prot. n. 1691 del 09/02/2010 afferma che "..gli interventi di recupero dei sottotetti di un edificio non determinano variazioni dell'assoggettabilità al DM 16 febbraio 1982 ma possono determinare la diversa applicazione del DM n.246 del 16 maggio 1987."
Ora che il DPR151/11 fa riferimento all'altezza antincendio e non più all'altezza in gronda per determinare l'assoggettabilità di un edificio civile mi viene da pensare che, in caso di recupero di sottotetto con superamento dei 24m di altezza antincendio, l'edificio diventi soggetto e vada istruita la pratica.
Confermato invece il fatto che cambiando tipo di edificio (come da classificazione del DM n.246 del 16 maggio 1987) sia necessario l'adeguamento con l'installazione dell'impianto idrico antincendio in quanto trattasi di modifica sostanziale e quindi le norme transitorie per gli edifici civili (che non obbligano all'impianto antincendio gli edifici di tipo 'b') non sono più applicabili.
Recupero sottotetto e assoggettabilità al DPR151
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 5957
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Recupero sottotetto e assoggettabilità al DPR151
Stante che ora la condizione di assoggettabilità è sull'altezza antincendio, se questa viene a superare i 24m, l'attività è soggetta.