Buongiorno a tutti, ho letto vari topic su questa discussione ma nessuno è riuscito a chiarirmi le idee, spero di farlo una volta per tutte!
In una centrale termica con potenzilità di 70 kW caldaia marcata CE, è obbligatorio il progetto dell'impianto elettrico firmato da un tecnico abilitato? o basta quello dell'elettricista?
L'elettricista in questione insiste dicendo che è obbligatorio, purtroppo io non mi sono mai occupato di impianti elettrici, ed i colleghi che ho sentito mi hanno detto che non è neessario ma nessuno è riuscito a fornirni l'esato riferimento della norma, di sotto vi cito cio che dice l'elettricista, vi sarei veramente grato se riuscite a darmi una mano?
Buongiorno, faccio seguito alla vostra richiesta di chiarimento in merito all’obbligatorietà o meno del progetto elettrico in un luogo speciale (Centrale Termica):
In riferimento al vostro quesito si sottolinea che agli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione (presenza di potenzialità di GAS superiore a 34,8 kW) si applica la norma EN 6007-14 (CEI 31-33): Atmosfere esplosive – Parte 14 : Progettazione, scelta ed installazione degli impianti elettrici. (in vigore dal 1/3/10).
Comunque l’obbligatorietà del progetto nei luoghi speciali è prevista dal 1991 con il DPR 447/91 Art. 4 comma c (oggi abrogato dal D.M. 37/2008) che estendeva l’obbligo del progetto a TUTTO l’impianto.
Art. 4.
Progettazione degli impianti
1 Fatta salva l’applicazione di norme che impongono una progettazione degli impianti, la redazione del progetto di cui all’ari. 6 della legge è obbligatoria per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento dei seguenti impianti:
c) il progetto è comunque obbligatorio per gli impianti elettrici con potenza impegnata superiore o uguale a 1,5 kW per tutta l’unità immobiliare provvista, anche solo parzialmente, di ambientisoggetti a normativa specifica del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o maggior rischio d'incendio;
Si sottolinea inoltre che ai luoghi suddetti va applicata anche e soprattutto la norma CEI 64-8 integrata dalle norma CEI 31-33
Saluti
Obbligo di progetto impianto elettrico nella c.t < 116 kW?
Moderatore: Edilclima
Re: Obbligo di progetto impianto elettrico nella c.t < 116 k
Vediamo i diversi casi:
1 . rischio di esplosione: in accordo con la CEI 31-35/A, le centrali termiche a gas che impiegano apparecchi conformi al DPR 661/96 non sono da considerare come ambienti a rischio di esplosione.
2 . maggior rischio in caso di incendio: (riporto quanto avevo già scritto sull'argomento in un altro post, sintetizzando l'opinione del prof. Carrescia, presidente del CT 64 del CEI) una centrale termica non rientra in genere nei luoghi marci di tipo A (ambienti ad elevata densità di affollamento) o B (presenza di strutture portanti combustibili); potrebbe rientrare nei luoghi di tipo C (elevata quantità di materiale combustibile infiammabile), ma il gas è contenuto all'interno del sistema di contenimento, sicché un incendio che abbia origine nell'impianto elettrico non ha conseguenze particolarmente pericolose per la presenza del gas. Questo vale anche se la centrale termica deve costituire un compartimento antincendio, cioè le strutture portanti e di separazione dagli altri ambienti devono avere resistenza al fuoco REI in funzione della potenza installata. “Infatti tale resistenza al fuoco serve per evitare danni peggiori in caso di incendio nella centrale termica, ma non dipende dal carico d'incendio specifico presente nel compartimento. Nei luoghi marci di tipo C si cerca appunto di evitare, mediante idonei provvedimenti sull'impianto elettrico, che questo inneschi il materiale combustibile/infiammabile presente in grande quantità (classe del compartimento uguale o maggiore di trenta). E questo sarebbe inutile in una centrale termica a gas. In conclusione, le centrali termiche a gas non sono da considerare luogo marcio.”
Quindi se ricorrono le condizioni su riportate non vi è obbligo di progetto da parte di professionista.
Attenzione però. Verificherei se l'impianto elettrico dell'edificio ricade fra quelli citati al comma 2 dell'articolo 5 del DM 37/08. Ad esempio se l'impianto, che possiamo immaginare condominiale, ha potenza installata superiore a 6 kW, tutto l'impianto è soggetto a progetto, compresa la centrale termica.
1 . rischio di esplosione: in accordo con la CEI 31-35/A, le centrali termiche a gas che impiegano apparecchi conformi al DPR 661/96 non sono da considerare come ambienti a rischio di esplosione.
2 . maggior rischio in caso di incendio: (riporto quanto avevo già scritto sull'argomento in un altro post, sintetizzando l'opinione del prof. Carrescia, presidente del CT 64 del CEI) una centrale termica non rientra in genere nei luoghi marci di tipo A (ambienti ad elevata densità di affollamento) o B (presenza di strutture portanti combustibili); potrebbe rientrare nei luoghi di tipo C (elevata quantità di materiale combustibile infiammabile), ma il gas è contenuto all'interno del sistema di contenimento, sicché un incendio che abbia origine nell'impianto elettrico non ha conseguenze particolarmente pericolose per la presenza del gas. Questo vale anche se la centrale termica deve costituire un compartimento antincendio, cioè le strutture portanti e di separazione dagli altri ambienti devono avere resistenza al fuoco REI in funzione della potenza installata. “Infatti tale resistenza al fuoco serve per evitare danni peggiori in caso di incendio nella centrale termica, ma non dipende dal carico d'incendio specifico presente nel compartimento. Nei luoghi marci di tipo C si cerca appunto di evitare, mediante idonei provvedimenti sull'impianto elettrico, che questo inneschi il materiale combustibile/infiammabile presente in grande quantità (classe del compartimento uguale o maggiore di trenta). E questo sarebbe inutile in una centrale termica a gas. In conclusione, le centrali termiche a gas non sono da considerare luogo marcio.”
Quindi se ricorrono le condizioni su riportate non vi è obbligo di progetto da parte di professionista.
Attenzione però. Verificherei se l'impianto elettrico dell'edificio ricade fra quelli citati al comma 2 dell'articolo 5 del DM 37/08. Ad esempio se l'impianto, che possiamo immaginare condominiale, ha potenza installata superiore a 6 kW, tutto l'impianto è soggetto a progetto, compresa la centrale termica.