buongiorno a tutti, desidererei avere informazioni se avete avuto difficoltà per la presentazione di progettazione ai sensi art. 5 del dm 37/08 prima dell'inizio dei lavori, e nello specifico mi spiego meglio:
un comune della mia provincia per la realizzazione di una piscina di nuova costruzione annessa ad una abitazione esistente chiede che prima dell'inizio dei lavori venga presentato il progetto dell'opera per ciò che riguarda gli impianti (elettrico-idrico).
secondo me trattandosi di opera avente limiti dimensionali non previsti dal dm 37/08 che obbliga al progetto (vecchi allegati obbligatori) a firma di ditta installatrice o terzo responsabile la presentazione deve avvenire entro i 30 gg dalla fine dei lavori.
concordate sulla mia versione?
la cna di zona esprime parere differente e da ragione al comune.
In attesa ringrazio anticipatamnte, Alessandro.
Info su presentazione progetto ai sensi dm 37/08
Moderatore: Edilclima
Re: Info su presentazione progetto ai sensi dm 37/08
secondo me il deposito del progetto deve avvenire prima dell'inizio dei lavori (e qui da me tutti i comuni lo chiedono prima)
Art. 11. Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.
2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.
Art. 11. Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.
2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.
Re: Info su presentazione progetto ai sensi dm 37/08
buongiorno, su questo concordo, ma secondo me quello che si ostinano a non capire è che non raggiungendo i limiti dimensionali della progettazione a firma di un tecnico abilitato quello che richiedono non serve xchè si installano impianti senza obbligo di progetto.
l'errore nasce forse dal fatto che ora gli allegati obbligatori si vogliono definire progetto comunque sia, io interpreto il dm 37/08 come una modifica importante della vecchia 46/90, ma non nella modalità di presentazione a fine lavori della documentazione, quale agevolazione porta la presentazione di una relazione schematica ed un disegno altrettanto schematico a firma di ditta prima dell'esecuzione lavori, a mio parere nessuno.
L'art. 7 dice al comma 2:
Nei casi in cui il progetto e' redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico e' costituito
almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire
eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.
varianti introdotte in corso d'opera, ma lo vogliono prima.....faccio due volte un lavoro a pro di chi?
L'art. 11 al comma 1 dice:
Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h),
relativi ad edifici per i quali e' già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di
atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso
lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o il
certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
Capisco che nel dubbio meglio chiedere, ma parliamo di semplificare la burocrazia, così cosa otteniamo che nei presunti 20 gg di attesa inizio lavori il geometra deve riuscire da ogni ditta installatrice a farsi dare questo pseudo progetto, da noi se non arrivava la delibera 40/04 per il gas il 95% degli installatori presenti sul territorio non sapevano neanche cosa fossero gli allegati obbligatori.
saluti alessandro
l'errore nasce forse dal fatto che ora gli allegati obbligatori si vogliono definire progetto comunque sia, io interpreto il dm 37/08 come una modifica importante della vecchia 46/90, ma non nella modalità di presentazione a fine lavori della documentazione, quale agevolazione porta la presentazione di una relazione schematica ed un disegno altrettanto schematico a firma di ditta prima dell'esecuzione lavori, a mio parere nessuno.
L'art. 7 dice al comma 2:
Nei casi in cui il progetto e' redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico e' costituito
almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire
eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.
varianti introdotte in corso d'opera, ma lo vogliono prima.....faccio due volte un lavoro a pro di chi?
L'art. 11 al comma 1 dice:
Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h),
relativi ad edifici per i quali e' già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di
atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso
lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o il
certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
Capisco che nel dubbio meglio chiedere, ma parliamo di semplificare la burocrazia, così cosa otteniamo che nei presunti 20 gg di attesa inizio lavori il geometra deve riuscire da ogni ditta installatrice a farsi dare questo pseudo progetto, da noi se non arrivava la delibera 40/04 per il gas il 95% degli installatori presenti sul territorio non sapevano neanche cosa fossero gli allegati obbligatori.
saluti alessandro
Re: Info su presentazione progetto ai sensi dm 37/08
Art. 5. Progettazione degli impianti
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto.
quindi tutti gli impianti vanno progettati, quelli sopra soglia da un tecnico, quelli sotto soglia dall'installatore.
Secondo me se per fare l'intervento in progetto ti serve una DIA o un PDC il progetto dell'impianto va consegnato prima dell'inizio dei lavori (art. 11 comma 2), se invece non serve DIA o PDC (es. sostituzione caldaia <35kW, quasi ovunque attività libera) allora ricadi nell'Art.11 comma 1 e consegni il progetto a fine lavori, insieme alla conformità.
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto.
quindi tutti gli impianti vanno progettati, quelli sopra soglia da un tecnico, quelli sotto soglia dall'installatore.
Secondo me se per fare l'intervento in progetto ti serve una DIA o un PDC il progetto dell'impianto va consegnato prima dell'inizio dei lavori (art. 11 comma 2), se invece non serve DIA o PDC (es. sostituzione caldaia <35kW, quasi ovunque attività libera) allora ricadi nell'Art.11 comma 1 e consegni il progetto a fine lavori, insieme alla conformità.
Re: Info su presentazione progetto ai sensi dm 37/08
Buonasera, dopo una rilettura concordo pienamente sui passaggi interpretativi elencati e quindi le soluzioni prospettate.
un ringraziamento ed alla prossima grazie Alessandro.
un ringraziamento ed alla prossima grazie Alessandro.
Re: Info su presentazione progetto ai sensi dm 37/08
Tutto chiaro....faccio un esempio per vedere se ho capito bene...
Si vuole costruire una casetta...l'impianto elettrico NON supera i limiti dell'articolo 5...però PRIMA di iniziare i lavori occorre cmq depositare un progetto in comune.
NON è stata ancora individuata l'impresa installatrice (e quindi non abbiamo il responsabile tecnico)....il geometra/architetto non è competente in materia...e quindi è costretto ad interpellare un progettista elettrotecnico che prepari questo progettino...e lo si deposita in comune con la pratica edilizia.
Poi si fanno i lavori, e l'impresa installatrice elettrica allega alla dichiarazione di conformità ancora lo stesso progettino con eventuali varianti fatte in corso d'opera. (as-built).
Per quanto riguarda la parte termica dovrebbe essere tutto più semplice.....la pratica di Legge 10/91 (con tanto di disegni impianti, calcoli e schemi funzionali) fatta dal termotecnico può essere considerato come progetto ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del D.M. 37/08?
Grazie per l'attenzione.
Si vuole costruire una casetta...l'impianto elettrico NON supera i limiti dell'articolo 5...però PRIMA di iniziare i lavori occorre cmq depositare un progetto in comune.
NON è stata ancora individuata l'impresa installatrice (e quindi non abbiamo il responsabile tecnico)....il geometra/architetto non è competente in materia...e quindi è costretto ad interpellare un progettista elettrotecnico che prepari questo progettino...e lo si deposita in comune con la pratica edilizia.
Poi si fanno i lavori, e l'impresa installatrice elettrica allega alla dichiarazione di conformità ancora lo stesso progettino con eventuali varianti fatte in corso d'opera. (as-built).
Per quanto riguarda la parte termica dovrebbe essere tutto più semplice.....la pratica di Legge 10/91 (con tanto di disegni impianti, calcoli e schemi funzionali) fatta dal termotecnico può essere considerato come progetto ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del D.M. 37/08?
Grazie per l'attenzione.