Gli autosaloni sono attività di prevenzione incendi.
Se la superficie è > 400 mq è att.69
Se il numero di auto è > 30 è att.75
Se è > 400 mq e > 30 auto si configurano 2 attività 69-75.
In questo ultimo caso le regole tecniche da applicare secondo me sono il DM 1.2.86 delle autorimesse e il Dm 10.03.98 per l'attività commerciale perchè penso che il DM 27.07.2010 non sia applicabile
Ho trovato questo chiarimento.
Gli autosaloni rientrano tra le attività di cui al punto 87 del D.M. 16/2/1982 qualora la superficie lorda, comprensiva di depositi e servizi, sia superiore a 400 m2, indipendentemente dal numero di autoveicoli in esposizione. La normativa tecnica da rispettare è quella prevista dal D.M. 1/2/1986 per gli autosaloni con numero di autoveicoli superiore a 30 mentre per gli autosaloni fino a 30 autoveicoli si applica il criterio esposto al quint’ultimo capoverso della circolare n. 2 del 16/2/1982 dove espressamente viene scritto: … “per gli autosaloni con numero di autoveicoli in esposizione inferiore a 30 dovranno essere ap-plicati i normali criteri di prevenzione incendi” (Nota prot. n. P584/4108 sott. 22/21 del 25/3/1997).
Confermate l'approccio?
Grazie
Autosaloni
Moderatore: Edilclima
Re: Autosaloni
Da dove deduci questa affermazione ?christian619 ha scritto:Se il numero di auto è > 30 è att.75
Sopra i 30 autoveicoli devi applicare il DM 01/02/86, ma ciò non vuoi dire che devi denunciare una 75, dato che sicuramente già stai denunciando una 69.
Sotto i 30 autoveicoli non si applica il DM 01/02/86, ma per la VDR potrebbe applicarsi per similitudine il DM 27/07/10.