Verifiche DPR 59/09 Permesso di Costr. x parti da ultimare
Moderatore: Edilclima
Verifiche DPR 59/09 Permesso di Costr. x parti da ultimare
In che casistica d'intervento e verfica ricade una villetta ultimata a "rustico" nel 2010 e per il quale oggi si andrà a chiedere un nuovo Permesso di Costruire o S.C.I.A. per le parti da ultimare?
L'immobile allo stato attuale è completo di murature esterne e solaio di copertura, mancano infissi, rifiniture ed impianto di climatizzazione.
L'immobile allo stato attuale è completo di murature esterne e solaio di copertura, mancano infissi, rifiniture ed impianto di climatizzazione.
Re: Verifiche DPR 59/09 Permesso di Costr. x parti da ultima
Aggiungo qualche altre informazione....
la villetta in questione fa parte di un primo progetto autorizzato prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 192/05, il quale prevedeva due villetta accoppiate, nel 2005 è stata presentata una D.I.A. in variante con la quale le due villette venivano separate e sono iniziati i lavori, poi nel 2008 è stata presentata un'ulteriore D.I.A. perlopiù per modifiche interne. In fine una villetta è stata completata ed è agibile, per l'altra nel 2010 i lavori sono stati ultimati allo stato rustico.
la villetta in questione fa parte di un primo progetto autorizzato prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 192/05, il quale prevedeva due villetta accoppiate, nel 2005 è stata presentata una D.I.A. in variante con la quale le due villette venivano separate e sono iniziati i lavori, poi nel 2008 è stata presentata un'ulteriore D.I.A. perlopiù per modifiche interne. In fine una villetta è stata completata ed è agibile, per l'altra nel 2010 i lavori sono stati ultimati allo stato rustico.
Re: Verifiche DPR 59/09 Permesso di Costr. x parti da ultima
nuovo pdc, si parte dallo stato di fatto. Nuovo impianto in edificio esistente, "nuovi" serramenti in edificio esistente.
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Re: Verifiche DPR 59/09 Permesso di Costr. x parti da ultima
...anche se non è mai stata presentata una relazione tecnica ai sensi del d.lgs 192/05 o Leg.10/91?arkanoid ha scritto:nuovo pdc, si parte dallo stato di fatto. Nuovo impianto in edificio esistente, "nuovi" serramenti in edificio esistente.
Re: Verifiche DPR 59/09 Permesso di Costr. x parti da ultima
Fa fede la data di richiesta del pdc. Nuovo pdc, nuova data, si applica quanto richiesto alla nuova data, cioè ora. E' possibile che nel secondo pdc già chiesto si sia commesso un illecito se era successivo al 192 e non è stato rispettato, visto che la separazione in 2 unità immobiliari è sicuramente una variante sostanziale (fatto salvo altre varianti che possono essere sostanziali o meno). Idem per il secondo pdc.
Hai seguito tu le pratiche?
Hai seguito tu le pratiche?
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Re: Verifiche DPR 59/09 Permesso di Costr. x parti da ultima
Quindi la D.I.A. del 2005 rappresenta una variante sostanziale alla quale andava allegata una relaz. tecnica ai sensi del 192/05, in quanto si passa da una villetta bifamiliare a due villette singole, nel 2008 viene presentata un'altra D.I.A. per modifiche interne e spostamento di alcune finestre alla quale andava presentata un'altra relaz. di tecnica di aggiornamento della precendente. E questo è stato fatto solo per una villetta in quanto portata a termine. La seconda villetta ultimata allo stato rustico sarà oggetto di un nuovo P.d.C. per le parti da ultimare e pertanto si andrà a verificare solo il nuovo impianto ed i nuovi infissi, in quanto le strutture opache sono esistenti è non oggetto di modifiche, e non andando a verificare l'Epi. In sede di rilascio di AQE alla fine dei lavori, c'è la possibilità che la villetta non raggiunga la classe C a meno che non la verifico con gli indici limite del 2005.



Re: Verifiche DPR 59/09 Permesso di Costr. x parti da ultima
L'AQE , ACE, APE etc lo si fa con la normativa attuale, non del 2005.
Deve essere presentata una nuova relazione tecnica secondo art.28 L10/91 se in un edificio in costruzioni subentrano varianti sostanziali (lo spostamento di una finestra a mio avviso non lo è, il cambio del tipo di muratura, la divisione in più unità immobiliari etc lo sono). Sta al tecnico stabilire quando c'è una variante se sia sostanziale o meno.
Se è stata progettata con i crismi ante 192 è normale finire non meglio di F o G.
Deve essere presentata una nuova relazione tecnica secondo art.28 L10/91 se in un edificio in costruzioni subentrano varianti sostanziali (lo spostamento di una finestra a mio avviso non lo è, il cambio del tipo di muratura, la divisione in più unità immobiliari etc lo sono). Sta al tecnico stabilire quando c'è una variante se sia sostanziale o meno.
Se è stata progettata con i crismi ante 192 è normale finire non meglio di F o G.
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Re: Verifiche DPR 59/09 Permesso di Costr. x parti da ultima
Concordo con te sulle classi F o G nel caso fosse ante 192/05.....in quel caso a fine lavori non dovrebbe essere neanche necessario presentare l'AQE in quanto quest'ultimo introdotto dal 192.
Però se la variante sostanziale, ovvero la creazione di due villette isolate al posto di una bifamiliare, sia post 2005, a fine lavori il D.L. deve redarre un AQE con valore dell'indice di prestazione energetica limite riferito alle tabelle dell'allegato C, o no?
Diverso il discorso per la redazione di un ACE o meglio APE, da produrre per le nuove costruzioni da un tecnico esterno ai sensi della normativa attuale.
Però se la variante sostanziale, ovvero la creazione di due villette isolate al posto di una bifamiliare, sia post 2005, a fine lavori il D.L. deve redarre un AQE con valore dell'indice di prestazione energetica limite riferito alle tabelle dell'allegato C, o no?
Diverso il discorso per la redazione di un ACE o meglio APE, da produrre per le nuove costruzioni da un tecnico esterno ai sensi della normativa attuale.
Re: Verifiche DPR 59/09 Permesso di Costr. x parti da ultima
Non ti so rispondere in merito all'AQE per una situazione di quel tipo.
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Re: Verifiche DPR 59/09 Permesso di Costr. x parti da ultima
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