Modifica all. A 192/05 Panico nei Terzi Responsabili
Moderatore: Edilclima
Modifica all. A 192/05 Panico nei Terzi Responsabili
Si sta spargendo la voce che con la modifica dell'allegato A del 192/05, in particolare la definizione di Terzo Responsabile, le Ditte individuali non possano assumere tale incarico; per chiarire:
"52. terzo responsabile dell'impianto termico:
la persona giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacita' tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessita' degli impianti gestiti, e' delegata dal responsabile ad assumere la responsabilita' dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;"
Pareri?
Chiarimenti?
"52. terzo responsabile dell'impianto termico:
la persona giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacita' tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessita' degli impianti gestiti, e' delegata dal responsabile ad assumere la responsabilita' dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;"
Pareri?
Chiarimenti?
Tra il dire e il fare, la differenza è nell'aver fatto..........
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ingpignolo
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Re: Modifica all. A 192/05 Panico nei Terzi Responsabili
Mi sembra assurdo... le voci che hai sentito sono attendibili? Probabilmente ci saranno fior fiore di tasse da pagare per modifica la ditta da impresa individuale a srl.... chi ha orecchie per intendere........armyceres ha scritto:Si sta spargendo la voce che con la modifica dell'allegato A del 192/05, in particolare la definizione di Terzo Responsabile, le Ditte individuali non possano assumere tale incarico; per chiarire:
"52. terzo responsabile dell'impianto termico:
la persona giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacita' tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessita' degli impianti gestiti, e' delegata dal responsabile ad assumere la responsabilita' dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;"
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Chiarimenti?
Re: Modifica all. A 192/05 Panico nei Terzi Responsabili
Scritta così non lascia dubbi, solo persone giuridiche.
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SimoneBaldini
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Re: Modifica all. A 192/05 Panico nei Terzi Responsabili
La persona giuridica non è altro che l'attribuzione della capacità giuridica a soggetti e cose per renderli soggetti di diritto. Una persona fisica lo è di per se' soggetto di diritto.
Riporto perte della definizione.
Riporto perte della definizione.
In generale la capacità giuridica riconosciuta alla persona giuridica (personalità giuridica) è meno estesa di quella riconosciuta all'essere umano in quanto soggetto di diritto, ossia alla persona fisica, poiché la persona giuridica non può essere parte di quei rapporti giuridici che, per loro natura, possono intercorrere solo tra persone fisiche
Ultima modifica di SimoneBaldini il gio ott 03, 2013 09:19, modificato 1 volta in totale.
Re: Modifica all. A 192/05 Panico nei Terzi Responsabili
Presidenti regionali e provinciali ANACI, Avvocati e Magistrati in un convegno al Politecnico di Torino....ingpignolo ha scritto:Mi sembra assurdo... le voci che hai sentito sono attendibili?
bastano??
Tra il dire e il fare, la differenza è nell'aver fatto..........
Re: Modifica all. A 192/05 Panico nei Terzi Responsabili
In base a quel che so di diritto, una persona fisica non è una persona giuridica. Le persone giuridiche sono le spa, le sas, le srl e non so che altro. Per dire, una snc non è una persona giuridica anche se è una società in quanto "di persone". Non ho mai sentito dire che visto che la persona fisica è soggetto di diritto è automaticamente persona giuridica.SimoneBaldini ha scritto:La persona giuridica non è altro che l'attribuzione della capacità giuridica a soggetti e cose per renderli soggetti di diritto. Una persona fisica lo è di per se' soggetto di diritto.
Riporto perte della definizione.In generale la capacità giuridica riconosciuta alla persona giuridica (personalità giuridica) è meno estesa di quella riconosciuta all'essere umano in quanto soggetto di diritto, ossia alla persona fisica, poiché la persona giuridica non può essere parte di quei rapporti giuridici che, per loro natura, possono intercorrere solo tra persone fisiche
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Re: Modifica all. A 192/05 Panico nei Terzi Responsabili
Cassazione penale , sez. III, sentenza 20.04.2011 n° 15657
L'attività riconducibile all'impresa individuale (al pari di quella riconducibile alla ditta individuale propriamente detta) è attività che fa capo ad una persona fisica e non ad una persona giuridica intesa quale società di persone (o di capitali), tuttavia non può negarsi che l'impresa individuale (sostanzialmente divergente, anche da un punto di vista semantico, dalla c.d. "ditta individuale"), ben può assimilarsi ad una persona giuridica nella quale viene a confondersi la persona dell'imprenditore quale soggetto fisico che esercita una determinata attività: il che porta alla conclusione che, da un punto di vista prettamente tecnico, per impresa deve intendersi l'attività svolta dall'imprenditore-persona fisica per la cui definizione deve farsi rinvio agli artt. 2082 e 2083 del c.c.
Pertanto è sicuramente applicabile anche a tale tipo di imprese la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001, a prescindere da una relativa indicazione nel testo legislativo, il quale va interpretato in senso costituzionalmente orientato, onde non incorrere in conflitti costituzionali sotto l'aspetto della disparità di trattamento e dell'irragionevolezza del sistema.
In merito all'intervento di Arkanoid, non si può confondere il diritto societario con la definizione di persona giuridica. Una snc è certamente una persona giuridica, poichè non è vietato che esse abbiano una organizzazione interna anche complessa.
L'attività riconducibile all'impresa individuale (al pari di quella riconducibile alla ditta individuale propriamente detta) è attività che fa capo ad una persona fisica e non ad una persona giuridica intesa quale società di persone (o di capitali), tuttavia non può negarsi che l'impresa individuale (sostanzialmente divergente, anche da un punto di vista semantico, dalla c.d. "ditta individuale"), ben può assimilarsi ad una persona giuridica nella quale viene a confondersi la persona dell'imprenditore quale soggetto fisico che esercita una determinata attività: il che porta alla conclusione che, da un punto di vista prettamente tecnico, per impresa deve intendersi l'attività svolta dall'imprenditore-persona fisica per la cui definizione deve farsi rinvio agli artt. 2082 e 2083 del c.c.
Pertanto è sicuramente applicabile anche a tale tipo di imprese la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001, a prescindere da una relativa indicazione nel testo legislativo, il quale va interpretato in senso costituzionalmente orientato, onde non incorrere in conflitti costituzionali sotto l'aspetto della disparità di trattamento e dell'irragionevolezza del sistema.
In merito all'intervento di Arkanoid, non si può confondere il diritto societario con la definizione di persona giuridica. Una snc è certamente una persona giuridica, poichè non è vietato che esse abbiano una organizzazione interna anche complessa.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Modifica all. A 192/05 Panico nei Terzi Responsabili
Controllando, mi risulta che le snc, e le società di persone in generale, non siano mai persone giuridiche.
Ultima modifica di arkanoid il gio ott 03, 2013 10:19, modificato 1 volta in totale.
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Re: Modifica all. A 192/05 Panico nei Terzi Responsabili
hai ragione, ho confuso con la differenza tra società di persone e di capitali. La personalità giuridica e la persona giuridica sono due cose diverse.
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