Ingegneri (v.o.) : non abilitati alle certificazioni?

Normativa Europea, Nazionale e Regionale sulla classificazione e certificazione energetica degli edifici, accreditamento tecnici, ecc.

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SuperP
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Ingegneri (v.o.) : non abilitati alle certificazioni?

Messaggio da SuperP »

http://www.edilportale.com/news/2013/09 ... 69_33.html

12/09/2013 - I laureati in Ingegneria vecchio ordinamento, iscritti ai tre settori (civile e ambientale, industriale, dell’informazione) dell’Albo degli ingegneri devono poter svolgere l’attività di certificatore energetico senza l’obbligo di corsi aggiuntivi.
Lo chiede il Consiglio Nazionale degli Ingegneri con una Circolare indirizzata ai Ministri dello Sviluppo economico, dell’Ambiente e delle Infrastrutture, nella quale sollecita un intervento sul Regolamento per l’accreditamento dei certificatori energetici (Dpr 75 del 16 aprile 2013) entrato in vigore il 12 luglio 2013 (leggi tutto).
In primo luogo, il CNI riassume i contenuti del Regolamento: chi può svolgere l’attività di certificatore energetico, i titoli di studio richiesti, le abilitazioni necessarie e i corsi da seguire, sottolineando come la norma sia scritta in modo tale da rendere difficile l’individuazione dei requisiti che consentono di svolgere l’attività in questione.
In effetti si tratta di un lungo articolo composto da elenchi di sigle e da numerosi rimandi ad altri articoli e commi, che la redazione di Edilportale ha schematizzato (consulta lo schema).
Anche dopo aver compreso il corretto significato delle nuove disposizioni - rileva il CNI -, si arriva alla paradossale situazione per cui un ingegnere abilitato e iscritto all’Albo, ma il cui titolo di studio non è tra quelli elencati, non può redigere una certificazione energetica, mentre un semplice laureato in Ingegneria (non abilitato e non iscritto all’Albo) può seguire un corso e diventare certificatore energetico.
A chi ha scritto il decreto - osservano gli Ingegneri - è sfuggito che le competenze degli ingegneri sono oggi dettate dal Dpr 328/2001 che ha diviso l’Albo in due sezioni (A per la laurea specialistica e B per la triennale) e in tre settori (civile e ambientale, industriale, dell’informazione). Un ingegnere vecchio ordinamento - afferma il CNI - è automaticamente iscritto a tutti e tre i settori e abilitato a svolgere tutte le attività proprie della professione di ingegnere, senza necessità di ulteriori corsi.
Per questo, il CNI chiede che l’obbligo di frequentare un corso di formazione per diventare certificatore energetico si applichi soltanto a coloro i quali si troveranno ad operare dopo il 12 luglio 2013, data di entrata in vigore del Dpr 75/2013, facendo salva l’attività di chi già opera nel settore.

A questo si lega un altro aspetto, non meno grave secondo gli ingegneri, cioè il fatto che il Dpr 75/2013 non prevede una disposizione transitoria che disciplini e salvaguardi le competenze acquisite dai professionisti già operanti nel settore della certificazione energetica degli edifici.
Questo è necessario - spiega la circolare - per impedire la paralisi delle aziende del settore, in attesa che i propri tecnici si procurino l’attestato, dopo aver seguito i corsi che le Regioni non hanno ancora attivato. Secondo la legislazione oggi vigente, infatti, chi già opera nel settore della certificazione energetica ma non possiede i requisiti richiesti dal Dpr 75/2013 è di fatto ‘sospeso’ fino a quando non si adeguerà alla nuova disciplina.
Interpretazione condivisa, ad esempio - segnala il CNI -, dalla Regione Siciliana che a luglio ha comunicato che i tecnici inseriti nell’elenco regionale dei certificatori, ma non in possesso dei requisiti richiesti dal Dpr 75/2013, sono ‘temporaneamente sospesi’.
Il CNI richiama poi la vicenda della Regione Puglia - il cui Regolamento che istituiva corsi per diventare certificatore energetico è stato bocciato da Tar nel 2010 (leggi tutto) - denunciando il fatto che chi ha scritto il Dpr 75/2013 non ne ha tenuto conto.
In definitiva, gli ingegneri chiedono ai Ministeri di correggere il Dpr 75/2013 tenendo conto dei laureati col vecchio ordinamento e di aprire un tavolo di lavoro per modificare il decreto ponendolo al riparo da inevitabili azioni giudiziarie.


Allora, io, ma non solo, avevo letto male!!
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mat
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Re: Ingegneri (v.o.) : non abilitati alle certificazioni?

Messaggio da mat »

Non so cosa avevi fatto prima, di sicuro stai leggendo male adesso.
Il CNI sta solo dicendo che secondo loro una persona in possesso di QUALSIASI diploma di laurea in Ingegneria (non soltanto quelle previste dalla legge ed elencate all'art. 2, comma 3, lettera a)) E iscritto all'albo nelle tre sezioni (dunque normalmente un v.o., ma potrebbe anche essere un n.o. che ha fatto 3 esami di abilitazione, per assurdo) dovrebbe poter essere abilitato alla certificazione senza dover seguire corsi di formazione.
Non sta dicendo (e non lo dice neanche la legge) che i v.o. IN GENERALE devono seguire un corso anche se sono iscritti alle 3 sezioni.
SuperP
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Re: Ingegneri (v.o.) : non abilitati alle certificazioni?

Messaggio da SuperP »

mat ha scritto:Il CNI sta solo dicendo
Secondo il CNI l'ing. v.o. se iscritto all'albo può fare ace (e cita anche il tar puglia), ma secondo il dpr no.
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mat
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Re: Ingegneri (v.o.) : non abilitati alle certificazioni?

Messaggio da mat »

SuperP ha scritto: ma secondo il dpr no
Ed io ti ripeto che il dpr non dice così. Non TUTTI gli ingegneri v.o., solo ALCUNI (quelli non compresi nella lettera che ho citato prima) non possono fare ace senza aver frequentato un corso.
Motivami citando i passaggi di legge che suffragano la tua tesi, o taci per sempre! :)
Spd
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Re: Ingegneri (v.o.) : non abilitati alle certificazioni?

Messaggio da Spd »

In realtà la situazione è ancora più paradossale: il DPR non cita per nulla gli ingegneri del V.O. !
La lista dei titoli di laurea presente nel DPR è relativa all'ordinamento del 2000 e a quello del 2007 (lauree, lauree specialistiche e lauree magistrali).

Ci sono decreti di comparazione tra i vecchi e i nuovi corsi, ma sono validi solo per l'accesso ai concorsi pubblici.
E i corsi del vecchio ordinamento non sono tecnicamente comparabili ai 3+2 del nuovo ordinamento, che puntano a una maggiore specializzazione.

Il DPR va quindi interpretato, con diversi scenari:
- i V.O. non sono menzionati in quanto automaticamente idonei a operare (interpretazione suffragata dal fatto che se possono operare gli architetti lo possono anche gli ingegneri, visto che si tratta di "applicazioni della fisica");
- l'estensore intendeva comunque comparare nuovi e vecchi titoli, e per alcuni V.O. serve il corso per firmare in autonomia, per altri V.O. serve il corso per firmare, per altri non serve nulla.

Complimenti al CNA, che ha fatto abilitare tutti gli architetti per lo svolgimento di una prestazione afferente alla fisica degli edifici e agli impianti.
SuperP
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Re: Ingegneri (v.o.) : non abilitati alle certificazioni?

Messaggio da SuperP »

Spd ha scritto:In realtà la situazione è ancora più paradossale: il DPR non cita per nulla gli ingegneri del V.O. !
Infatti, lo dice il CNI
Spd ha scritto:Complimenti al CNA, che ha fatto abilitare tutti gli architetti per lo svolgimento di una prestazione afferente alla fisica degli edifici e agli impianti.
:cry:
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jugulo
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Re: Ingegneri (v.o.) : non abilitati alle certificazioni?

Messaggio da jugulo »

Io ho letto un po' di cose ma francamente non ho capito.
Un laureato v.o. in ingegneria meccanica che fa un APE oggi non avendo fatto il corso ? E' automaticamente autorizzato dal fatto che se lo fanno gli architetti lo può fare anche lui?
Malebolgia
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Re: Ingegneri (v.o.) : non abilitati alle certificazioni?

Messaggio da Malebolgia »

Anch'io guardando il DPR 75 ho automaticamente equiparato la laurea V.O. con quella magistrale ma nel testo non indica nessuna equiparazione, quindi interpretando alla lettera tutti i V.O. dovrebbero fare il corso!


Ennesima legge redatta dalla solita scimmia!
Vergogna! Vergogna! Vergogna!
Ale_S
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Re: Ingegneri (v.o.) : non abilitati alle certificazioni?

Messaggio da Ale_S »

faccio inoltre notare ( e il CNI nella sua lettera lo sottolinea),

che nello specifico il dpr nel fare la classificazione di chi è o non è abilitato, utilizza come metro "le lauree",
senza quindi prendere in esame l'eventuale successiva qualifica professionale acquisita con l'esame di stato e convalidata con l'iscrizione ad un ordine.
E' quì l'assurdo e lo strano, in quanto, se si considera solo la laurea, allora nuovo o vecchio bisogna far riferimento allo specifico corso di laurea,
ma se si considerasse l'abilitazione professionale, allora il V.O. sarebbe salvaguardato in quanto indipendentemente dal corso di laurea in ingegneria, è abilitato in tutti e tre i settori, a,b,c.
Cito l'esempio del CNI, degli Elettronici V.O. che sono abilitati in tutti i settori e quindi possono occuparsi anche di impiantistica ecc ecc, ma che secondo il DPR sono esclusi in quanto non si considera la qualifica acquisita con l'esame di stato e l'iscrizione all'albo.


Domandone:
Ma in questo momento di caos,
voi, o molti di voi, ad esempio tutti gli elettronici v.o. che abilitati con l'esame di stato nei settori a,b,c, si sono sempre occupati di impiantistica hanno redatto leggi 10 ecc ecc e quindi si sono sentiti abilitati e soprattutto in grado di fare certificaizoni,

come vi comportate???
redate o non redate APE ????
anche considerando che alcune regioni in fase di invio chiedono un'autodichiarazione notarile circa il possesso dei requisiti del DPR ???
Malebolgia
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Re: Ingegneri (v.o.) : non abilitati alle certificazioni?

Messaggio da Malebolgia »

Io vado avanti come prima, se mi vengono a prendere gli dico che sono il nipote di Mubarak!
Funzione sempre.
Ale_S
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Re: Ingegneri (v.o.) : non abilitati alle certificazioni?

Messaggio da Ale_S »

qualcuno ha qualche novità????

confrontandomi con qualche collega qualcuno propone la seguente interpretazione:

Art 2 - dpr 75 - comma 3
"3. il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere
in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) del
presente comma, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove
esistenti, e abilitato all'esercizio della professione relativa alla
progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi,
nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla
legislazione vigente. il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle
proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente in tutti i
campi sopra citati o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio
ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro
tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti
professionali su cui è richiesta la competenza.


cioè, nell'elenco delle competenze, dopo la frase
"in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) del
presente comma", interpreta la "," come un "oppure", anche per il fatto che poi è indicato un "e" di congiunzione per elencare gli altri requisiti; rendendo quindi abilitati coloro che sono iscritti ai relativi ordini e abilitati dal medesimo nel settore.

A me sinceramente e purtroppo mi sembra un'interpretazione un po' calzata,
che non condivido proprio,
e inoltre non vedo a quel punto il perchè della richiesta di chiarimento mossa dal CNI.

Ma voi che ne pensate???



inoltre aggiungo un pensiero:
visto che il dpr 75 indica che il certificato può essere redato singolarmente solo da professionista abilitato in tutti i settori richiesti (e per l'APE ritengo che si debba essere abiloyati si anel settore impianti che dell'edilizia), e in caso negativo redarre l'APE congiuntamente tra due o più tecnici,
vista la lista di lauree riportata e le relative compoetenze associate,
escludendo gli ingegneri del V.O.
ben pochi, possono redarre un'APE per conto proprio.

e non penso che per le misere cifre in gioco due tecnici si associno.

Concordate?
Ronin
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Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Ingegneri (v.o.) : non abilitati alle certificazioni?

Messaggio da Ronin »

ho sempre redatTo, e continuerò a redIGEre :roll: (anche se in effetti opero in EMR: ma comunque in italiano, almeno per ora)
okosamastar
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Iscritto il: lun giu 10, 2013 14:20

Re: Ingegneri (v.o.) : non abilitati alle certificazioni?

Messaggio da okosamastar »

Come ingegnere, credo tu debba attenerti all'interpretazione del DPR 75 diffusa dal CNI, almeno fino a quando il MISE si degnerà di replicare o dare interpretazioni diverse.
Se sei un altro tipo di professionista è consigliabile rivolgersi alle tue associazioni / ordini / albi di riferimento.
cari saluti
Ale_S
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Iscritto il: ven mag 11, 2007 16:53

Re: Ingegneri (v.o.) : non abilitati alle certificazioni?

Messaggio da Ale_S »

confermo l'interpretazione, o meglio la situazione.
parlando con un legale di conoscenza, alla luce di tutte le normative
lui ritiene che il nuovo dpr 75 di fatto non abbia mai abrogato il DPR 328/2001, e quindi gli ingegneri V.O. sono comunque abilitati alla certificazione in base a quest'ultimo.
Potrebbe sembrare controverso che il nuovo DPR 75 che individua i certificatori la pensi diversamente, ma in realtà non abrogando una norma precedente (nella stessa scala delle norme tra l'altro), in pratica può essere visto come "un'aggiunta" al dpr 328/2001 per quanto concerne i certificatori, ma il diritto acquisito non si perde in quanto non è stata soppressa la precedente norma. Inoltre anche se così fosse sarebbe molto ma molto discutibile e impugnabile, una norma che toglie un diritto acquisito.

Infine, sembra che sia possibile anche leggere il DPR75 (come indicato in un post precedente da me), vedendo quella famosa virgola come "oppure".
okosamastar
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Iscritto il: lun giu 10, 2013 14:20

Re: Ingegneri (v.o.) : non abilitati alle certificazioni?

Messaggio da okosamastar »

per Malebolgia,

non mi sembra che quella scusa abbia funzionato molto ultimamente. :mrgreen:
Likimba
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Iscritto il: mar lug 08, 2008 16:45

Re: Ingegneri (v.o.) : non abilitati alle certificazioni?

Messaggio da Likimba »

Visto che sono trascorsi già alcuni mesi, sapete se la circolare del CNI ha avuto una risposta?
Io Ingegnere Chimico vecchio ordinamento ed iscritto da più di un anno nella lista dei Certificatori Energetici della Regione Sicilia, posso continuare a firmare gli APE come ho fatto sinora?
oppure dovrei attenermi all'interpretazione della mia :oops: "Regione Siciliana" che a luglio ha comunicato che i tecnici inseriti nell’elenco regionale dei certificatori, ma non in possesso dei requisiti richiesti dal Dpr 75/2013, sono ‘temporaneamente sospesi’?
Qualcuno di voi è in grado di darmi delle risposte alle mie domande?
Grazie anticipatamente
Ugo
Messaggi: 180
Iscritto il: dom giu 16, 2013 15:06

Re: Ingegneri (v.o.) : non abilitati alle certificazioni?

Messaggio da Ugo »

Ma veramente pensate che chi ha scritto il DPR voleva fare distinzioni? Di fatto si trattava solo di dimostrare che il redattore aveva dimestichezza con i corsi di laurea. Niente altro.
A oggi chiunque decide di fare certificazioni le fa. Come voi non riuscite a stabilire chi possa fare APE, neanche gli organi addetti a stabilire "chi" riuscirà mai a districarsi, e neanche chi avesse scritto di fatto il DPR sarebbe oggi più in grado di ripetere in pubblico ciò che intendeva scrivere. Così ogni organismo deciderà di dare la sua interpretazione e tutti vissero felici e contenti.
Likimba
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Iscritto il: mar lug 08, 2008 16:45

Re: Ingegneri (v.o.) : non abilitati alle certificazioni?

Messaggio da Likimba »

quindi possiamo considerare affermazioni del tipo "temporaneamente sospesi", come quella della Regione Sicilia, non attendibili, giusto?
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