Il DM 03.11.2004 all'art. 3 stabilisce quali siano i criteri per l'installazione di maniglioni antipanico.
Prima di tale decreto vi era qualche legge che mi dava un criterio simile? La mia domanda sorge dal fatto che ho una autorimessa del 2000 dove, nelle uscite di sicurezza non sono installati i maniglioni antipanico, il DM del 2004 mi obbliga a metterli su secondo l'art 3 comma a1), ma c'è chi mi obbietta il fatto che il DM è del 2004 e non è retroattivo.
grazie
Maniglioni Antipanico
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Re: Maniglioni Antipanico
Ma dice anche che i dispositivi per l'apertura delle porte esistenti debbano essere comunque sostituiti con dispositivi marcati CE.
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Re: Maniglioni Antipanico
Per dispositivo posso intendere anche la semplice maniglia che se non è marcata CE, cosa che sicuramente non è, devo fargliela cambiare?
Re: Maniglioni Antipanico
Il DM ti dice cosa installare in funzione della tipologia di attività (aperta o meno al pubblico) e del flusso di esodo che interessa l'uscita.
Sicuramente però i dispositivi devono essere marcati CE.
Sicuramente però i dispositivi devono essere marcati CE.
Re: Maniglioni Antipanico
Ma precisa che l'obbligo di sostituzione ogni 8 anni riguarda le porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco, quando ne sia prevista l'installazione.Ma dice anche che i dispositivi per l'apertura delle porte esistenti debbano essere comunque sostituiti con dispositivi marcati CE.
Dove è prescritta l'installazione di tali dispositivi nel caso di autorimesse?
L'art. 3 del DM 03/11/2004 e s.m.i. specifica "fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi".
A buon senso ok metterli ovunque, ma se uno non lo facesse, a mio avviso, rigorosamente parlando, può non farlo.
Questione ambigua per la quale non ho trovato alcun chiarimento specifico...
Ditemi la vostra.
Ciao
Feel them burn!
Re: Maniglioni Antipanico
Una cosetta sul DM: non prescrive la sostituzione ogni 8 anni, ma entro 8 anni dalla sua entrata in vigore, dei dispositivi non marcati CE.
In effetti il DM autorimesse non parla di maniglioni, nè di apertura delle porte lungo le vie di esodo; così come non ne parla il DM edifici civili, ma occorre anche considerare che sono tra le norme più vecchie ancora in vigore.
Riguardo i dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo ci sarebbe da citare il DM 10/03/98, se non fosse che formalmente è relativo agli ambienti di lavoro, così come ovviamente il TU 81/08.
Quindi, come dici, ci potrà anche essere un buco nell'attuale normativa delle attività "civili", ma non bisogna dimenticare che le norme stabiliscono dei criteri minimi e che i VVF possono prescrivere altro in aggiunta.
In effetti il DM autorimesse non parla di maniglioni, nè di apertura delle porte lungo le vie di esodo; così come non ne parla il DM edifici civili, ma occorre anche considerare che sono tra le norme più vecchie ancora in vigore.
Riguardo i dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo ci sarebbe da citare il DM 10/03/98, se non fosse che formalmente è relativo agli ambienti di lavoro, così come ovviamente il TU 81/08.
Quindi, come dici, ci potrà anche essere un buco nell'attuale normativa delle attività "civili", ma non bisogna dimenticare che le norme stabiliscono dei criteri minimi e che i VVF possono prescrivere altro in aggiunta.