applicazione art 7 dlgs 192/05

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

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antonio.michelini
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applicazione art 7 dlgs 192/05

Messaggio da antonio.michelini »

Buongiorno a tutti, sono Antonio e sono nuovo su questo forum e non so bene come funzioni.
Io ora provo a porvi dei quesiti e poi vediamo come funziona il tutto.

nel Dlgs 192/05 all’art. 7 comma 1 c’è scritto:

1. Il proprietario, il conduttore, l’amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.

Nell’allegato A (articolo 2) nel punto 6 c’è scritto:

6. conduttore di impianto termico: operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di conduzione di un impianto termico;

Le mie domande sono le seguenti:

• nel caso di edifici commerciali, ad esempio ristoranti,bar,negozi, affittati a dei gestori, chi deve provvedere alla manutenzione dell’impianto? Il gestore o il proprietario?

L’altro argomento riguarda la scadenza del 31/12/2012 richiamata dall’art. 284 comma 2 del DLgs 152/2006
Nel caso di ritardata o mancata comunicazione, a cosa va incontro il proprietario dell’impianto termico o l’amministratore del condominio nel quale è installato l’impianto?
un saluto a tutti e spero finalmente di chiarirmi un po' le idee s questi argomenti
Kalz
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Re: applicazione art 7 dlgs 192/05

Messaggio da Kalz »

gestione impianto/i in questo caso il gestore cioè chi usufruisce dell'impianto, chiamando la ditta abilitata ai sensi del DM 37/08, eventualmente ha la facoltà di delegare un terzo responsabile aventi i requisti della normativa vigente in funzione della potenzialità dell'impianto.

la denuncia ai sensi del 152/06 devi sentire la Porvincia/comune della tua zona in quanto all'epoca il 152 dava scadenza di denunciare l'impianto entro il 30 Aprile dell'anno di emanazioen del 152
antonio.michelini
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Re: applicazione art 7 dlgs 192/05

Messaggio da antonio.michelini »

Grazie,
sono anchio di questo avviso, il problema sorge quando il cliente mi chiede dove sta scritto che è chi usufruisce dell'impianto che deve fare la manutenzione visto che nell'art 7, che ho citato sopra, lui non si identifica nè come propietario, nè come conuttore ( inteso come la definizione riportata) nè come amministratore o terzo responsabile.
slauti
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redHat
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Re: applicazione art 7 dlgs 192/05

Messaggio da redHat »

antonio.michelini ha scritto:...nel caso di edifici commerciali, ad esempio ristoranti,bar,negozi, affittati a dei gestori, chi deve provvedere alla manutenzione dell’impianto? Il gestore o il proprietario?
In questo caso non ci si può appligliare alla virgoletta mancante in quanto è prassi consolidata (codice del lavoro, prevenzione incendi, sicurezza cantieri, ....) che il responsabile è colui che ha interesse (economico o meno) che l'attività si svolga, quindi nel caso del ristorante non può che essere il gestore il quale se non ha competenze tecniche sufficienti può delegare un terzo.
L’altro argomento riguarda la scadenza del 31/12/2012 richiamata dall’art. 284 comma 2 del DLgs 152/2006
Nel caso di ritardata o mancata comunicazione, a cosa va incontro il proprietario dell’impianto termico o l’amministratore del condominio nel quale è installato l’impianto?
Dal momento che ti preoccupi della scadenza del 31/12/2012 prevista dal Dlgs 152/2006 immagino che ti riferisci ad un impianto ad olio combustibile, se così fosse non c'è possibilità di deroga o proroga da parte degli Enti locali dato che in materia di Ambiente c'è la competenza esclusiva dello Stato, come previsto dall'art. 117 della Costituzione.
Gli Enti locali sono semplici enti di controllo che sono costretti a sanzionarti, se non lo facessero sarebbe omissione di atti di ufficio (art. 328 C.P.).
Per approfondimenti vedi: http://www.academia.edu/4176698
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