Salve,
Ho una casa regolarmente accatasta da ristrutturare radicalmente: pur dotata di impianto di riscaldamento, non ha cappotto e i serramenti sono molto vecchi.
Sto considerando due possibilità:
a) ristrutturazione
b) demolizione e ricostruzione in legno: per ragioni di velocità di esecuzione, potrei abbatterla completamente e ricostruirla in legno con cappotto di fibra di legno integrato,
Nel primo caso (ristrutturazione):
1) il comma 344 è applicabile se e solo se non ci sono aumenti di volume. Ma per volumetria si intende il "volume reale" della scatola dell'edificio o il volume urbanistico?
2) se optassi per applicazione comma 345, sono ammesse a detrazione le spese per serramenti, con il vincolo (FAQ 68 ENEA) che "nel caso di interventi ai sensi del comma 345 relativi all’installazione di infissi, sulla base della normativa su citata è nostra opinione che siano agevolati gli interventi sulla parte esistente che non determinano modifica dei prospetti originali dell’immobile e conseguentemente, rispetto ai precedenti infissi, hanno medesima dimensione e forma; ". Ma questo vincolo su dimensione e forma dei serramenti vale anche se si usasse il comma 344 invece del 345?
Nel secondo caso (demolizione e ricostruzione in legno):
3) se demolisco e ricostruisco in legno (anziché in laterizio come è ora), posso usufruire del comma 344?
4) le spese di ricostruzione in legno (pareti, solai verso terra, serramenti, tetto) ecc possono ricadere interamente nel comma 344?
5) nella ricostruzione fedele posso evitare di rifare la scala esterna attaccata alle pareti, sostituendola con una scala interna?
Infine un'ultima domanda:
6) rispetto al comma 347 (interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale) è ammessa al contributo la sola parte dell'impianto di produzione calore o anche quella di distribuzione (pavimenti radianti)
Grazie in anticipo a chi potrà rispondermi!
quesiti su vincoli forma posizione serramenti 344 345
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