comma 344 EP calcolato su intero edificio?

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

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ponca
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comma 344 EP calcolato su intero edificio?

Messaggio da ponca »

Buongiorno, in un intervento è prevista la sostituzione del generatore esistente a gasolio con una caldaia a biomassa. Sto provando a far rientrare l'intervento nel comma 344.
La faq 42, che riporto di seguito, mi ha fatto venire un dubbio: il calcolo dell'EP deve essere riferito all'intero edificio??

Si può quindi ancora accedere alla detrazione fiscale applicando il comma 344 della Finanziaria ma poiché questo comma prevede che l'intervento debba essere riferito all'intero edificio e non alle singole unità immobiliari che lo compongono, la documentazione che occorre approntare, anche qualora l'intervento riguardi la singola unità immobiliare, deve fare riferimento all'edificio nel quale essa è inserita.

grazie
girondone
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Re: comma 344 EP calcolato su intero edificio?

Messaggio da girondone »

se non sbaglio c'è acritto anche che è ok per il singolo appartamento
ponca
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Re: comma 344 EP calcolato su intero edificio?

Messaggio da ponca »

C'è scritto che ci si limita al singolo appartamento per l'asseverazione della trasmittanza termica dei serramenti. Per il calcolo dell'EP invece secondo la "maledetta" faq bisogna considerare l'intero edificio (resta da capire cosa si intenda esattamente per edificio e se ci sono altre fonti, circolari o altro).
girondone
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Re: comma 344 EP calcolato su intero edificio?

Messaggio da girondone »

42. D -Vorrei sostituire una caldaia con un'altra alimentata a biomasse combustibili e ritengo che, in quanto fonte rinnovabile, il fabbisogno di
energia primaria per la climatizzazione invernale dell’edificio possa essere posto pari a zero. Di conseguenza applicando il comma 344 della
Finanziaria per tale tipo di intervento, dovrebbe essere sempre soddisfatto il vincolo di riduzione dell’indice di prestazione energetica. Si
richiede un vostro parere in merito.
R -Il DM 26/1/10, in vigore dal 14/3/10, ha profondamente innovato la normativa in materia, modificando il DM 11/3/08. L'art. 3
c. 3 di quest'ultimo decreto ora precisa che, ai fini dell'accesso alle detrazioni fiscali, "in caso di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili si assume una quota di energia fossile pari
all'energia primaria realmente fornita all'impianto moltiplicata per il fattore 0,3". Si può quindi ancora accedere alla detrazione fiscale
applicando il comma 344 della Finanziaria ma poiché questo comma prevede che l'intervento debba essere riferito all'intero edificio e
non alle singole unità immobiliari che lo compongono, la documentazione che occorre approntare, anche qualora l'intervento riguardi
la singola unità immobiliare, deve fare riferimento all'edificio nel quale essa è inserita. Il D.M. 26/1/10, inoltre, prescrive anche che la
nuova caldaia a biomasse deve rispettare le seguenti ulteriori condizioni: a) avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla
classe 3 di cui alla norma europea EN 303-5; b) rispettare i limiti di emissione di cui all'allegato IX alla parte quinta del D. Lgs. 3/4/06 n.
152 (disponibile su questo sito) e successive modifiche e integrazioni, oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti;
c) utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta dello stesso D.Lgs.
152/2006 e successive modifiche e integrazioni; d) garantire, per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E e F,
che i valori della trasmittanza delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine, rispettino i limiti
massimi riportati nella tabella 4a dell'allegato C al D.Lgs. 192/05; nel caso di impianto termico a biomassa installato
in un'unità immobiliare facente parte di un edificio con più unità o di un condominio, si ritiene che sia possibile
limitare quest'obbligo alla sola unità immobiliare oggetto di intervento; e) dichiarare il rispetto dei predetti requisiti
nell’asseverazione compilata dal tecnico abilitato e in sede di trasmissione all'ENEA della documentazione necessaria
per accedere alle agevolazioni.



certo che si contraddicono da soli!
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